Parere del Garante n. 239 del 08/06/2023
Parere su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina della costituzione e del funzionamento delle commissioni di conciliazione per la risoluzione, in via bonaria, delle controversie sindacali - 8 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole ma condizionato sullo schema di regolamento che disciplina costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione per la risoluzione bonaria delle controversie sindacali del comparto militare. Pur ritenendo l’impianto coerente con la delega legislativa, il Garante rileva che la disciplina dei trattamenti di dati personali è troppo generica e richiede integrazioni specifiche su categorie di dati, soggetti coinvolti, flussi informativi, garanzie, conservazione, esercizio dei diritti e ruoli privacy dei diversi attori.
Parere sullo schema di decreto regolamentare del Ministero della difesa sulle commissioni di conciliazione per controversie sindacali del comparto militare
Schema di decreto sulle commissioni di conciliazione per le controversie sindacali del comparto militare
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina lo schema di decreto regolamentare del Ministero della difesa, adottato in attuazione dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 46 del 2022, relativo alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione per la risoluzione bonaria delle controversie sindacali del personale militare. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.
Contesto normativo e finalità dello schema
Lo schema attua la disciplina introdotta dalla legge n. 46 del 2022, che riconosce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la possibilità di adire le commissioni di conciliazione prima dell’eventuale ricorso giurisdizionale, per dirimere in via conciliativa controversie su condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato di diritti e prerogative sindacali. Il Garante rileva che il provvedimento rientra nell’ambito di intervento demandato dalle norme attributive del potere e non solleva rilievi sul piano della coerenza generale con la delega.
Assetto organizzativo delle commissioni
Lo schema disciplina i criteri di composizione delle commissioni, prevedendo che i presidenti siano scelti tra categorie di soggetti dotate di specifiche garanzie di indipendenza e competenza giuridica: magistrati di Cassazione o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato, avvocati dello Stato, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e professori ordinari in materie giuridiche.
Sono previste due commissioni centrali, istituite presso il Ministero della difesa e presso il Ministero dell’economia e delle finanze, competenti per le controversie sindacali di rilievo nazionale rispettivamente riferite al personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e al personale del Corpo della guardia di finanza. I rispettivi presidenti sono nominati con decreti ministeriali.
Sono inoltre previste commissioni periferiche presso il Ministero della difesa e presso la Guardia di finanza per le controversie di rilievo locale, sempre con riferimento al personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e al personale del Corpo della guardia di finanza.
L’articolo 5 stabilisce che i nominativi dei presidenti e dei componenti siano pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni militari.
Presentazione delle istanze e trattazione delle procedure
L’articolo 8 disciplina la presentazione della richiesta di tentativo di conciliazione, prevedendo a pena di irricevibilità l’invio tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione competente, con sottoscrizione del rappresentante legale dell’associazione avente interesse diretto alla controversia.
L’articolo 9 regola la definizione delle procedure per la trattazione delle istanze.
Valutazioni del Garante sui trattamenti di dati personali
Il profilo di maggiore rilievo per la protezione dei dati è individuato nell’articolo 12, che qualifica le commissioni centrali e periferiche come titolari del trattamento e richiama il rispetto dei principi di finalità, adeguatezza e pertinenza, prevedendo anche modalità di trasmissione dei dati idonee ad assicurare tracciabilità delle operazioni e sicurezza dei dati trattati.
Il Garante osserva però che la formulazione è troppo generica e non disciplina in modo sufficiente gli elementi essenziali del trattamento connesso all’attività delle commissioni. In particolare, manca una disciplina espressa su:
- caratteristiche essenziali del trattamento;
- tipologie di dati personali coinvolti;
- soggetti cui i dati si riferiscono;
- modalità di realizzazione dei flussi informativi funzionali alla gestione delle procedure;
- garanzie da assicurare nello svolgimento del trattamento;
- termini di conservazione dei dati, da calibrare in base alle finalità perseguite e in conformità al principio di limitazione della conservazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR;
- modalità di esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati.
Il Garante segnala anche che la rubrica dell’articolo 12 è imprecisa nella parte in cui richiama la "riservatezza" anziché la "protezione" dei dati personali.
Ruoli privacy e rapporti tra commissioni e amministrazioni
Il Garante ritiene necessario che la disciplina individui con maggiore precisione il ruolo svolto dai diversi soggetti coinvolti nei trattamenti, specificando il rapporto tra le commissioni e l’amministrazione di riferimento. Tale chiarimento è richiesto in considerazione dei flussi informativi connessi all’attività regolata e delle conseguenti implicazioni in termini di protezione dei dati.
Esito del parere
Il parere è favorevole con condizioni. Il Garante chiede l’integrazione dello schema in due direzioni principali:
- una disciplina puntuale dei trattamenti di dati personali relativi all’attività delle commissioni, comprensiva di categorie di dati, flussi informativi, garanzie, conservazione e diritti degli interessati;
- una più chiara individuazione dei ruoli privacy dei soggetti coinvolti, con specificazione del rapporto tra commissioni e amministrazioni di riferimento.
In sintesi, il Garante non contesta l’impianto regolamentare, ma subordina il proprio assenso all’introduzione di garanzie privacy più dettagliate e coerenti con il GDPR e con il Codice privacy.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo
Il parere è reso su richiesta del Ministero della difesa, in relazione a uno schema di decreto di natura regolamentare adottato in attuazione dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 46 del 2022. Lo schema disciplina la costituzione e il funzionamento delle commissioni di conciliazione, centrali e periferiche, per la definizione bonaria delle controversie sindacali nel comparto militare. Il Garante richiama come base giuridica procedurale l’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e l’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.
Struttura delle commissioni di conciliazione
Lo schema prevede presidenti delle commissioni scelti tra magistrati di Cassazione o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato, avvocati dello Stato, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e professori ordinari in materie giuridiche. Sono istituite due commissioni centrali, una presso il Ministero della difesa e una presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per le controversie di rilievo nazionale, e commissioni periferiche presso il Ministero della difesa e la Guardia di finanza per le controversie di rilievo locale.
Profili di trattamento dei dati personali
L’articolo 12 dello schema qualifica le commissioni centrali e periferiche come titolari del trattamento e richiama i principi di finalità, adeguatezza e pertinenza, prevedendo che la trasmissione dei dati avvenga con modalità idonee a garantire tracciabilità e sicurezza. Il Garante considera tuttavia insufficiente questa impostazione, perché non descrive in modo puntuale le caratteristiche essenziali del trattamento, le tipologie di dati trattati, i soggetti interessati, i flussi informativi, le misure di garanzia, i termini di conservazione e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati.
Ruoli privacy e rapporto tra commissioni e amministrazioni
Il Garante chiede di integrare la disciplina per chiarire il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali e, in particolare, per specificare il rapporto tra le commissioni e l’amministrazione di riferimento. Tale chiarimento è ritenuto necessario in ragione delle implicazioni organizzative e dei correlati profili di protezione dei dati, anche in relazione ai flussi informativi connessi alla gestione delle procedure di conciliazione.
Esito del parere e condizioni poste
Il parere è favorevole con condizioni. Il Garante subordina il proprio assenso all’integrazione dell’articolato, imponendo due interventi principali: una disciplina più completa dei trattamenti di dati personali relativi alle commissioni e una più precisa individuazione dei ruoli privacy dei soggetti coinvolti, compreso il rapporto tra commissioni e amministrazioni di riferimento.
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