Parere del Garante n. 241 del 08/06/2023
Parere all’INPS sui nuovi modelli di domanda del Reddito di cittadinanza - 8 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sui nuovi modelli predisposti dall'INPS per la presentazione, l'integrazione e la comunicazione di variazioni relativi al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza. I modelli sono stati aggiornati per recepire le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 alla disciplina del d.l. 4/2019, incluse la limitazione temporale delle misure, le nuove condizioni per alcuni beneficiari giovani e la disciplina dei redditi da lavoro stagionale o intermittente. Il parere è adottato ai sensi dell'art. 36, par. 4, e dell'art. 58, par. 3, lett. b), GDPR, nonché dell'art. 5, comma 1, del d.l. 4/2019.
Parere favorevole dell'Garante sui nuovi modelli INPS di domanda, integrazione e variazione per Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, aggiornati alla legge di bilancio 2023
Parere favorevole sui nuovi modelli INPS per RDC e PDC
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sui nuovi modelli predisposti dall'INPS per la presentazione, l'integrazione e la comunicazione di variazioni relativi alla domanda di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza. Il parere è reso nell'ambito della procedura prevista dall'art. 5, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, e richiama gli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Contesto normativo e antecedenti
Il provvedimento prende le mosse dal quadro normativo del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, disciplinati dal d.l. n. 4/2019. Il Garante ricorda che i moduli originari per la domanda di RDC e PDC erano già stati oggetto di parere favorevole nel 2019 e poi di una successiva versione modificata nel 2022, sempre con esito favorevole.
Modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023
La revisione dei modelli è stata necessaria per recepire le novità introdotte dall'art. 1, commi 313-319, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In particolare, il provvedimento evidenzia:
- la previsione del riconoscimento delle misure di sostegno entro il limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, salvo eccezioni;
- per i beneficiari del RDC di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione, la subordinazione dell'erogazione anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- per i contratti di lavoro stagionale o intermittente, l'esclusione dal calcolo del beneficio del maggior reddito da lavoro fino a 3.000 euro lordi, con obbligo di comunicare all'INPS solo la parte eccedente tale soglia;
- l'eliminazione delle misure a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Valutazioni del Garante
Il Garante dà atto che la revisione dei modelli è stata svolta anche sulla base delle interlocuzioni con l'Ufficio e che i testi sono stati previamente condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base della documentazione esaminata, ritiene pertanto di poter rilasciare parere favorevole.
Conclusione
Il provvedimento si chiude con l'espressione di parere favorevole sui nuovi modelli INPS di presentazione, integrazione e comunicazione di variazioni relativi alla domanda di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, senza formulare condizioni o richieste di modifica ulteriori.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Garante si pronuncia, su richiesta dell'INPS, sui nuovi modelli di presentazione, integrazione e comunicazione di variazioni relativi alle domande di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza. Il parere è reso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, in combinato disposto con gli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Aggiornamenti introdotti dalla legge di bilancio 2023
La revisione dei modelli tiene conto delle novità di cui all'art. 1, commi 313-319, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tra queste: la durata massima di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, salvo eccezioni; l'obbligo per alcuni beneficiari tra 18 e 29 anni, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o equivalenti; la nuova disciplina dei contratti stagionali o intermittenti, con esclusione dal computo fino a 3.000 euro lordi e comunicazione all'INPS solo dell'eccedenza.
Esito del parere
Il Garante ritiene di poter esprimere parere favorevole sui nuovi modelli predisposti dall'INPS, evidenziando che la revisione è stata effettuata anche tenendo conto delle interlocuzioni con l'Ufficio e che i testi risultano previamente condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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