Parere del Garante n. 257 del 22/06/2023
Parere al Ministero della giustizia su due schemi di decreti concernenti il riconoscimento di crediti d'imposta nei procedimenti di mediazione - 22 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina congiuntamente due schemi di decreto ministeriale attuativi della riforma della mediazione e della negoziazione assistita, finalizzati a disciplinare la determinazione e la liquidazione degli importi spettanti all’avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il riconoscimento di crediti d’imposta per parti e organismi. Il parere è favorevole, perché i testi recepiscono le osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso dell’istruttoria e risultano impostati in modo conforme ai principi del GDPR, in particolare privacy by design e by default, minimizzazione, trasparenza, sicurezza e limitazione della conservazione. Il Garante valorizza anche la previsione di un disciplinare tecnico e di una valutazione d’impatto per eventuali trattamenti di dati di cui agli articoli 9 e 10 GDPR a fini statistici.
Parere favorevole su due schemi di decreto del Ministero della giustizia relativi a patrocinio a spese dello Stato e crediti d’imposta in mediazione e negoziazione assistita
Parere sui due schemi di decreto in materia di patrocinio a spese dello Stato e crediti d’imposta per mediazione e negoziazione assistita
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole su due schemi di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottati in attuazione della disciplina sulla mediazione civile e commerciale e sulla negoziazione assistita, come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. I testi riguardano, da un lato, la determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; dall’altro, il riconoscimento di crediti d’imposta per i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Sul piano settoriale, vengono in rilievo:
- il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.lgs. 149/2022, in particolare gli articoli 15-bis e seguenti e l’art. 20;
- il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal d.lgs. 149/2022, in particolare gli articoli 11-bis e seguenti e l’art. 11-octies;
- il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, con riferimento all’art. 21-bis. Il Garante richiama anche le disposizioni sull’attività statistica e sul monitoraggio del tentativo obbligatorio di mediazione e della mediazione demandata dal giudice.
Contenuto dei due schemi esaminati
I due schemi sono esaminati congiuntamente per la loro stretta analogia e perché insistono sul medesimo settore. Il primo schema disciplina, tra l’altro:
- l’accesso dell’avvocato alla piattaforma dedicata per presentare la richiesta di riconoscimento del credito d’imposta o del pagamento;
- le tipologie di dati raccolti nell’istanza di conferma dell’ammissione anticipata;
- le verifiche del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e del Ministero della giustizia sui presupposti per il patrocinio;
- i flussi di dati verso l’Agenzia delle entrate;
- i trattamenti per finalità statistiche sul monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione;
- una disciplina generale sui trattamenti di dati personali.
Il secondo schema disciplina:
- l’accesso alla piattaforma per la richiesta del credito d’imposta e le relative comunicazioni;
- la raccolta di dati personali nelle domande relative a mediazione e negoziazione assistita;
- le verifiche del Ministero della giustizia sui requisiti per il riconoscimento del beneficio;
- i flussi di dati con l’Agenzia delle entrate;
- i trattamenti a fini statistici sul tentativo obbligatorio di mediazione e sulla mediazione demandata dal giudice;
- le disposizioni generali sui trattamenti di dati personali.
Valutazioni del Garante e principi privacy richiamati
L’Autorità evidenzia che gli schemi tengono conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso dell’istruttoria, in un’ottica di privacy by design e by default ai sensi dell’art. 25 GDPR. Le indicazioni accolte riguardano in particolare:
- l’individuazione dei soggetti coinvolti nei trattamenti e dei rispettivi ruoli, in coerenza con i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- le modalità per fornire adeguata informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR;
- la definizione dei dati personali acquisiti nelle istanze, in conformità ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR;
- i controlli sui requisiti per l’accesso ai benefici, anche nell’ambito delle verifiche previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la sicurezza delle trasmissioni tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate, nel rispetto degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR;
- i trattamenti per fini statistici, con attenzione alle informazioni sulle materie oggetto di mediazione e ai tempi di conservazione, nel rispetto dell’art. 89 GDPR, degli artt. 104 e seguenti del Codice privacy e della normativa statistica;
- l’individuazione dei tempi di conservazione, in applicazione del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR;
- l’adozione di misure idonee a mitigare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche con riferimento ad eventuali dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR trattati a fini statistici.
Esito del parere
Il Garante conclude che i due schemi possono essere approvati sotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, esprime parere favorevole su entrambi ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR. Resta ferma la necessità che gli aspetti tecnici relativi ai trattamenti statistici, compresi quelli eventualmente incidenti su dati particolari o relativi a reati, siano disciplinati con apposito disciplinare tecnico e preceduti da una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR.
Punti principali
Oggetto dei due schemi di decreto
I due schemi, adottati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuano le disposizioni introdotte dal d.lgs. 149/2022 in materia di patrocinio a spese dello Stato, mediazione e negoziazione assistita. Il primo schema disciplina la determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio, anche mediante credito d’imposta o compensazione; il secondo regola gli incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita.
Contenuti rilevanti sotto il profilo privacy
Gli schemi prevedono l’accesso a piattaforme dedicate, la raccolta di dati personali nelle istanze di ammissione o di richiesta del beneficio, le verifiche da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e del Ministero della giustizia, i flussi informativi verso l’Agenzia delle entrate, nonché trattamenti di dati per finalità statistiche sul monitoraggio della mediazione obbligatoria e della mediazione demandata dal giudice.
Valutazione del Garante e adeguamenti istruttori
L’Autorità rileva che i testi hanno recepito le indicazioni fornite nel corso dell’istruttoria per conformare i trattamenti alla disciplina privacy. In particolare, sono stati chiariti i ruoli dei soggetti coinvolti, le modalità di informativa agli interessati, i dati acquisibili, le verifiche sui requisiti per i benefici, le garanzie nei flussi tra amministrazioni, i tempi di conservazione e le misure di sicurezza.
Esiti e condizioni
Il Garante esprime parere favorevole su entrambi gli schemi ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 58, paragrafo 3, lettera b), del GDPR. Segnala tuttavia che l’eventuale trattamento di dati particolari o relativi a reati a fini statistici dovrà essere definito in un apposito disciplinare tecnico e preceduto da una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 GDPR.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 22 giu 2023Parere del Garante n. 260 del 22/06/2023
- Parere · 22 giu 2023Parere del Garante n. 259 del 22/06/2023
- Parere · 22 giu 2023Parere del Garante n. 258 del 22/06/2023
- Parere · 8 giu 2023Parere del Garante n. 256 del 08/06/2023
- Parere · 8 giu 2023Parere del Garante n. 241 del 08/06/2023
- Parere · 8 giu 2023Parere del Garante n. 239 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →