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Sentenza

Sentenza n. 12158/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2254 del 31.10.2024, successivamente conosciuto, con il quale viene negata l’autorizzazione al funzionamento in regime paritario per il corrente anno scolastico2024-25alle classi quinte collaterali sezione B degli indirizzi: -Amministrazione Finanza e Marketing RMTD7E500U, -Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale -RMPM3G5002; - ove occorra del presupposto, per quanto annullato e sostituito dal decreto n. 2254/2024, decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2124 dell’11.10.2024; - del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024, nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alle classi VB richieste ed attivate per ciascun indirizzo –VB Amministrazione Finanza e Marketing cod. mecc. RMTD7E500U; VB Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale cod. mecc. RMPM3G5002– dalla scuola ricorrente, escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25; - ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. 60846del 03.09.2024, relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico; - ove occorra del preavviso di rigetto prot. n. 67660 del 20.09.2024; - ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007, recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento...”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. - ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 83/2008, recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto ai summenzionati provvedimenti, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. - nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 dicembre 2024, per l’annullamento, previa sospensione: - del decreto del Direttore dell’USR Lazio comunicato in data 2.12.2024 con nota prot. 91378/2024U, recante “Mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali”.

Giustizia amministrativa202412544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'USR Lazio relativi all'autorizzazione all'attivazione e al funzionamento in regime paritario di classi quinte collaterali per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego dell'USR Lazio di autorizzare, per l'anno scolastico 2024/2025, due classi quinte collaterali degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale, nonché gli atti presupposti e il successivo decreto recante la mancata autorizzazione all'attivazione delle classi. Dal testo emerge che, in sede cautelare, erano state prospettate censure relative al discostamento della motivazione del provvedimento finale rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e alla presenza, tra gli studenti interessati, di studenti lavoratori; l'Amministrazione aveva invece sostenuto la legittimità dei dinieghi e, anche dopo l'ordinanza cautelare, la permanenza delle criticità ostative. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora. Successivamente, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché, in esecuzione della tutela cautelare, le classi avevano completato l'anno scolastico e gli studenti avevano sostenuto gli esami conseguendo il titolo di studio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la ricorrente non intendeva più ottenere l'esame delle censure. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione non aveva ritirato i provvedimenti impugnati: l'accoglimento cautelare e i suoi effetti non equivalevano quindi a un'annullamento o ritiro degli atti. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha precisato che i provvedimenti impugnati restano inoppugnabili e conservano i loro effetti, mentre le ordinanze cautelari perdono automaticamente rilevanza giuridica con la sentenza definitoria. Sono stati tuttavia mantenuti fermi gli effetti degli eventuali titoli di studio conseguiti dagli studenti durante il giudizio, in applicazione del principio secondo cui l'alternanza degli esiti processuali non può pregiudicare lo studente che abbia sostenuto esami sulla base di una pronuncia del giudice amministrativo, anche non definitiva. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il TAR aveva ravvisato, in sede cautelare, un possibile discostamento della motivazione del provvedimento finale rispetto al precedente preavviso di rigetto.

  • art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    La disposizione è stata posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a., nel quadro processuale della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiari di non voler più ottenere una decisione sulle censure, anche se l'Amministrazione non abbia ritirato l'atto impugnato.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della situazione controversa, normalmente per effetto di un'attività amministrativa satisfattiva o del ritiro dell'atto; non può essere dichiarata per il solo fatto che una misura cautelare abbia consentito al ricorrente di conseguire temporaneamente o in via interinale il bene della vita.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio nel merito censure che il ricorrente abbia dichiarato di non voler più sottoporre alla decisione.
  • La sentenza che definisce il giudizio fa venir meno automaticamente la rilevanza giuridica dell'ordinanza cautelare, senza però pregiudicare gli effetti dei titoli di studio conseguiti dagli studenti che abbiano sostenuto esami sulla base della tutela cautelare, anche se la pronuncia non era definitiva.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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