Sentenza del 16/05/2016 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Violazioni tributarie - Rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica - Abuso della personalità giuridica - Società creata come mera fictio per schermare la persona fisica - Applicabilità dell'art. 7, d.l. n. 269/2003 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui, per i rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche, le sanzioni amministrative tributarie sono normalmente irrogate esclusivamente all’ente. La Corte ha chiarito che tale regola non opera quando la società è stata costituita artificiosamente come mera fictio, priva di effettiva autonomia e utilizzata per schermare la persona fisica che ha ideato e beneficiato delle violazioni. In questa situazione, la persona fisica è contemporaneamente trasgressore e contribuente sostanziale.
La decisione
Il principio affermato è che le sanzioni possono essere irrogate direttamente alla persona fisica quando sia dimostrato l’abuso della personalità giuridica e che la società sia stata creata nell’esclusivo interesse della stessa persona. L’art. 7 del d.l. n. 269/2003 si applica invece alle situazioni ordinarie in cui esiste una distinzione effettiva tra il trasgressore, ad esempio l’amministratore, e il contribuente, cioè la società, nell’interesse della quale è stata commessa la violazione. La decisione conferma quindi la responsabilità personale del soggetto che ha materialmente beneficiato delle violazioni.
Norme richiamate
Art. 7, decreto-legge n. 269/2003
Nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente.
La norma prevede, in via generale, la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni tributarie relative ai suoi rapporti fiscali. Essa non si applica quando l’ente è una costruzione meramente fittizia e la persona fisica è il beneficiario effettivo delle violazioni.
Principio affermato da Cassazione n. 19716/2013
In presenza di abuso della personalità giuridica, la persona fisica che ha agito e tratto beneficio dalle violazioni può essere considerata sia trasgressore sia contribuente sostanziale, con conseguente irrogazione personale delle sanzioni.
Massime di principio
- La responsabilità esclusiva della società per le sanzioni tributarie presuppone che la società sia reale, operativa e dotata di effettiva autonomia rispetto alla persona fisica che la amministra.
- Se l’amministratore commette una violazione nell’interesse effettivo della società, di regola le sanzioni devono essere riferite all’ente e non personalmente all’amministratore, in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.
- Se invece la società è una mera struttura fittizia, costituita per occultare l’attività personale o per consentire alla persona fisica di beneficiare delle violazioni, la responsabilità può essere imputata direttamente a quest’ultima.
- Per superare la separazione tra società e persona fisica occorre dimostrare concretamente l’artificiosità dell’ente, l’assenza di autonomia sostanziale e il beneficio personale derivante dalle violazioni.
- La forma societaria non può essere utilizzata come schermo per ottenere l’esonero dalle sanzioni quando l’ente è stato creato o utilizzato esclusivamente per finalità illecite.
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