L.R. Calabria 18/2009
Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria un sistema regionale integrato di accoglienza e inserimento socio-lavorativo di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione, con programmazione triennale, conferenze annuali, un Comitato dei garanti e contributi a progetti locali. Prevede limiti di cofinanziamento e spese ammissibili, con finanziamento regionale entro le disponibilità di bilancio.
Accoglienza e integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione in Calabria
Accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati in Calabria
La legge regionale della Calabria definisce gli interventi per l’accoglienza, la protezione legale e sociale e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria presenti sul territorio regionale. La disciplina mira anche a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali coinvolte.
Finalità e destinatari
La Regione concorre alla tutela del diritto d’asilo e promuove interventi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità, come minori, donne sole e vittime di tortura o gravi violenze. Sostiene inoltre il sistema regionale integrato di accoglienza e le azioni di inserimento socio-lavorativo, nel rispetto della normativa statale di settore.
I destinatari della legge includono:
- cittadini di Stati non UE e cittadini neocomunitari, nei limiti delle norme vigenti, dimoranti o presenti sul territorio regionale e regolari sul piano dell’ingresso e soggiorno;
- titolari di asilo, protezione sussidiaria o umanitaria e rifugiati presenti o in transito in Calabria;
- apolidi e richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.
Strumento di programmazione: Piano regionale
L’attuazione della legge è affidata a un Piano regionale di durata triennale, costruito tenendo conto dell’evoluzione del fenomeno dell’accoglienza in Calabria, in Italia e nell’Unione europea, nonché della normativa nazionale e comunitaria.
Il Piano individua, per ciascuna annualità:
- strategie e obiettivi;
- linee di intervento;
- soggetti ammissibili;
- risorse finanziarie, tecniche e organizzative;
- sistema di monitoraggio e valutazione.
Il Piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 60 giorni; decorso il termine, il parere si intende acquisito. Il Piano è aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio.
In sede di prima attuazione, il Piano va trasmesso alla Commissione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; successivamente, la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla fine del terzo anno di attuazione del Piano.
Conferenza regionale e valutazione degli interventi
Ogni anno il Presidente della Giunta convoca una conferenza regionale per presentare i dati sugli interventi in corso e favorire la partecipazione e il confronto tra istituzioni, enti e organismi del settore.
Entro 30 giorni dallo svolgimento della Conferenza, la Regione trasmette i dati ai Consigli territoriali per l’immigrazione, così da favorire l’analisi dei bisogni e delle difficoltà dei destinatari e promuovere ulteriori iniziative di integrazione.
L’efficacia complessiva delle azioni realizzate nel triennio è oggetto di valutazione regionale, anche sulla base del rapporto del Comitato dei garanti e degli esiti della Conferenza regionale. La valutazione riguarda profili economici, culturali, sanitari, socio-educativi e formativi.
Tipologia di interventi finanziabili
La Regione sostiene prioritariamente, anche per durata pluriennale, interventi in favore di comunità soggette a spopolamento o a sofferenza socio-economica che intendano avviare percorsi di riqualificazione e rilancio collegati all’accoglienza.
Sono inoltre finanziabili eventi culturali e programmi di formazione e sensibilizzazione, anche rivolti agli operatori pubblici, per diffondere la cultura dell’accoglienza e la conoscenza del diritto d’asilo, contrastando intolleranza e razzismo.
I soggetti titolari degli interventi sono:
- per gli interventi di riqualificazione e rilancio territoriale, Comuni singoli o associati, Province e Comunità montane;
- per gli interventi culturali e formativi, enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, altri soggetti pubblici, associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti in Calabria.
Alle iniziative culturali e formative può essere destinata al massimo una quota del 15% delle risorse disponibili.
Tra gli interventi sostenibili figurano, in particolare:
- accoglienza e orientamento legale e sociale;
- programmi di inserimento lavorativo e creazione di attività imprenditoriali, coinvolgendo beneficiari e popolazione locale;
- assistenza specifica a persone con esigenze particolari;
- sostegno agli studi e al riconoscimento dei titoli di studio e formativi conseguiti nei paesi di origine;
- ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento, affitto, arredo e manutenzione di strutture abitative;
- realizzazione o adeguamento di centri di aggregazione sociale e culturale;
- programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, oltre a interventi di formazione e sensibilizzazione.
Gli interventi di accoglienza e inserimento sociale devono essere socialmente sostenibili e coerenti con le potenzialità del territorio. La Regione valuta i progetti in base a fattibilità, sostenibilità e capacità di costruire reti sociali di sostegno. Sono favoriti i progetti che valorizzano artigianato, competenze e tradizioni locali, nonché commercio equo e solidale, turismo responsabile ed economia solidale e cooperativa.
Sono esclusi dal finanziamento gli interventi non inseriti in una progettazione complessiva e integrata che assuma la gestione dell’accoglienza come parte di programmi di sviluppo locale.
Limiti economici e vincoli sui contributi
Il contributo regionale non può superare l’80% del costo complessivo dell’intervento. Per i programmi di accoglienza ammessi al sostegno nella seconda triennalità, il finanziamento massimo scende al 50%.
Il cofinanziamento può essere assicurato anche tramite:
- fondi messi a disposizione dagli enti responsabili;
- servizi resi dagli stessi enti;
- fondi degli altri soggetti partecipanti.
Per le spese relative a immobili e strutture destinate all’ospitalità o a centri di aggregazione, il finanziamento è ammesso fino al 40% del contributo concesso. Gli immobili finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.
Comitato dei garanti
La legge istituisce il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, organo di supporto e valutazione per l’attuazione della disciplina regionale.
Il Comitato:
- formula proposte per il Piano regionale e per i suoi aggiornamenti;
- valuta i progetti e le iniziative sottoposti dalla Regione, con particolare riguardo alla coerenza con le finalità della legge e alla sostenibilità sociale, culturale ed economica;
- monitora l’andamento dei progetti finanziati;
- propone studi, ricerche e nuovi interventi.
Per i soggetti presenti sul territorio regionale di cui alla disciplina sui destinatari, il Comitato svolge inoltre funzioni di garanzia e tutela, tra cui vigilanza sull’applicazione della normativa di settore, diffusione della conoscenza dei diritti, vigilanza sulle strutture dedicate, espressione di pareri non vincolanti su atti normativi o di indirizzo, segnalazioni di rischi o danni alle autorità competenti, ricezione di segnalazioni di violazioni dei diritti e intervento nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990. Se rileva situazioni di rischio o danno per le persone, provvede alla denuncia alle autorità competenti.
Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sull’uso delle risorse pubbliche; la relazione è recepita dalla Conferenza regionale.
Composizione, durata e funzionamento del Comitato
Il Comitato è composto da tre membri:
- due designati dal Consiglio regionale tra enti e associazioni significativi nelle materie del diritto d’asilo, diritti umani, dialogo interculturale ed economia solidale;
- un rappresentante dell’UNHCR, membro di diritto.
È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di vacanza anticipata, si procede a nuova nomina con decreto del Presidente.
Il Comitato nomina al proprio interno un presidente nella prima seduta, si riunisce almeno tre volte l’anno o quando necessario, e può essere convocato su richiesta di almeno due componenti. La partecipazione non dà diritto a compensi, ma spetta il rimborso delle spese di missione. La segreteria organizzativa è assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.
La Regione promuove protocolli d’intesa con amministrazioni statali e altri soggetti competenti per agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato.
Attuazione operativa
Ogni anno, entro il 31 gennaio, gli uffici regionali competenti stabiliscono con apposite linee guida:
- procedure e termini per la presentazione dei progetti;
- criteri e modalità di approvazione;
- modalità di erogazione dei contributi.
Aspetti finanziari
Gli oneri per gli interventi dell’articolo dedicato ai progetti sono coperti nei limiti delle risorse regionali, statali e comunitarie allocate alle unità previsionali di bilancio indicate dalla legge.
Per l’attività del Comitato, la legge quantifica per l’esercizio in corso una spesa di 50.000 euro, coperta mediante riduzione dello stanziamento di un fondo legislativo in corso di approvazione e successiva imputazione alla competente unità di bilancio. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni contabili.
Per gli anni successivi, la copertura è assicurata con la legge di bilancio e con la legge finanziaria di accompagnamento.
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