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Legge

L.R. Calabria 22/2009

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33, recante:

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Calabria n. 33/2004 su emigrazione e calabresi nel mondo: amplia alcune finalità culturali, ridefinisce i destinatari e i contributi, riorganizza associazionismo e Consulta regionale, introduce un portale web e nuove regole di composizione/funzionamento. È però stata espressamente abrogata dalla L.R. 54/2012, quindi oggi non è applicabile.

Modifiche alla disciplina regionale sui calabresi nel mondo e sulle relazioni esterne

Modifiche alla disciplina sui calabresi nel mondo e sulle relazioni esterne

La legge regionale Calabria 20 luglio 2009, n. 22 interviene in modo ampio sulla L.R. 29 dicembre 2004, n. 33, aggiornandone finalità, destinatari, interventi economici, attività promozionali, associazionismo e organi di rappresentanza dei calabresi all’estero. L’atto è stato poi espressamente abrogato dalla L.R. 6 novembre 2012, n. 54 e, quindi, non è oggi utilizzabile come fonte vigente.

Finalità e interventi culturali

Tra le finalità della disciplina viene introdotta la promozione di iniziative per salvaguardare e diffondere la lingua italiana tra le giovani generazioni discendenti da calabresi, valorizzando il patrimonio linguistico e culturale italiano. Viene anche rafforzato l’obiettivo di mantenere l’identità d’origine e i rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.

Destinatari degli interventi e requisiti soggettivi

La legge ridefinisce i destinatari degli interventi regionali: cittadini di origine calabrese per nascita o residenza al momento dell’espatrio, loro famiglie e discendenti che vivano stabilmente all’estero oppure che rientrino definitivamente in Calabria dopo almeno cinque anni consecutivi di permanenza all’estero per lavoro, purché il rientro sia avvenuto da non più di due anni. In materia di documentazione e ambito dei benefici, vengono anche eliminate alcune previsioni precedenti sui discendenti e sulle dichiarazioni sostitutive.

Piano annuale degli interventi e criteri di priorità

Nel piano annuale degli interventi la Regione deve tenere conto delle iniziative rivolte alle giovani generazioni di cui alla nuova lettera introdotta nell’articolo 2, prevedendo opportune forme di riserva. La disciplina dei benefici viene inoltre circoscritta ai casi di comprovato bisogno e necessità.

Provvidenze assistenziali e modalità operative

Per le provvidenze previste dalla legge, la Giunta regionale definisce modalità e termini per la presentazione delle domande, criteri per la determinazione della spesa ammessa, regole per concessione ed erogazione e criteri di quantificazione degli interventi. Una precedente tipologia di intervento viene soppressa e la disciplina viene resa più selettiva.

Contributi per l’avvio di attività produttiva

La rubrica dell’articolo dedicato ai contributi è limitata all’“avvio di attività produttiva”, escludendo il riferimento alla casa. Il contributo massimo viene ridotto da 20.000 euro a 10.000 euro. Restano demandate alla Giunta le modalità applicative per domanda, spesa ammessa, concessione ed erogazione.

Attività promozionali e iniziative culturali all’estero

La Regione è autorizzata a favorire, nelle aree estere e italiane con maggiore presenza di cittadini di origine calabrese, iniziative culturali con il concorso delle associazioni, al fine di preservare l’identità di origine e rafforzare i rapporti con la Calabria. È valorizzata anche la promozione di attività nei paesi di emigrazione per far conoscere storia, cultura, tradizioni e realtà attuale della regione, con particolare attenzione ai giovani discendenti.

Portale web per le politiche regionali sull’emigrazione

Tra gli interventi finanziabili viene inserita la realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l’emigrazione e all’incontro informatico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all’estero, nonché tra i loro discendenti.

Organi di rappresentanza e associazionismo

La legge riscrive la disciplina del riconoscimento delle associazioni, enti e istituzioni dei calabresi all’estero e delle realtà associative dei calabresi residenti in altre regioni italiane o all’estero. Viene istituito un Registro delle associazioni, enti, istituzioni, circoli, federazioni e confederazioni, con revisione biennale per verificare il permanere dei requisiti.

Federazioni, confederazioni e contributi associativi

Le associazioni possono aggregarsi in federazioni e confederazioni secondo una logica territoriale: di norma una federazione per ciascun paese estero e una confederazione per ciascun continente, salvo deroghe autorizzate per specificità territoriali. Le organizzazioni iscritte al Registro possono ottenere contributi annuali per spese di funzionamento e contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali; le domande per l’anno di riferimento devono pervenire entro il 28 febbraio. È prevista una priorità per le associazioni federate.

Consulta regionale dei calabresi all’estero

Viene ridefinita la composizione della Consulta regionale, che comprende rappresentanti istituzionali regionali, delle autonomie locali, delle organizzazioni economiche e sociali, della direzione generale per gli italiani all’estero, delle associazioni iscritte al Registro, 29 consultori residenti all’estero, 15 giovani discendenti di calabresi residenti all’estero under 36 e 3 cittadini calabresi o loro discendenti residenti fuori regione nel territorio nazionale. La composizione è accompagnata da criteri di rappresentanza territoriale, di genere e, per alcune componenti, di generazione.

Funzionamento della Consulta, del Comitato direttivo e rapporti informativi

Le riunioni della Consulta diventano annuali e il Comitato direttivo è ridimensionato nella composizione, con 6 residenti all’estero e 2 residenti in Italia. I componenti esprimono preferenze separate per eleggere i consultori residenti all’estero e quelli residenti in Italia. Gli assessorati, dipartimenti, settori regionali, enti strumentali, fondazioni regionali e autonomie locali devono comunicare ai consultori territoriali le iniziative svolte o programmate all’estero su emigrazione, relazioni esterne, cooperazione internazionale, sviluppo economico e promozione della Calabria nel mondo.

Rimborsi e regime transitorio

Ai componenti della Consulta, del Comitato direttivo e agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per l’incarico. La Consulta in carica al momento dell’entrata in vigore della legge conserva composizione e validità fino a fine mandato. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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