Regolamento (UE) 2019/93
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/93 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/93 aggiorna il regime restrittivo dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, modificando il regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento è puntuale e riguarda la soppressione dall’allegato XV di due persone fisiche precedentemente designate, in quanto decedute. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 per sopprimere due nominativi di persone fisiche designate nell'ambito delle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto regolamento del Consiglio direttamente applicabile. Incide specificamente sul regime di sanzioni dell'UE verso la Repubblica popolare democratica di Corea disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1509, limitatamente all'allegato XV, lettera a), dove vengono eliminati i riferimenti a due persone fisiche decedute. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna il novero delle persone elencate nelle misure restrittive.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/93 del Consiglio: modifica delle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Il regolamento interviene in modo mirato sul regime sanzionatorio dell’Unione applicabile alla Repubblica popolare democratica di Corea, già disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1509. Il considerando rilevante evidenzia che due persone fisiche inserite nell’allegato XV sono decedute e che, pertanto, le corrispondenti voci devono essere eliminate.
Finalità e contesto normativo
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509. La funzione è esclusivamente attuativa e di aggiornamento tecnico del sistema di misure restrittive, senza introdurre nuovi criteri di designazione o nuove categorie di misure.
Modifica dell’allegato XV
L’unica modifica sostanziale riguarda l’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, lettera a). Sono soppresse le seguenti voci:
- CHU Kyu-Chang, data di nascita 25.11.1928;
- KIM Yong-chun, data di nascita 4.3.1935.
La soppressione è motivata dal decesso delle persone interessate, circostanza che rende non più attuale la loro inclusione nell’elenco delle persone designate nel quadro delle misure restrittive.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori legali e finanziari, il provvedimento comporta un aggiornamento delle verifiche di conformità relative agli elenchi sanzionatori UE: i nominativi soppressi non devono più essere considerati come persone designate ai fini del regolamento (UE) 2017/1509. Il regolamento non contiene ulteriori disposizioni procedurali, sanzionatorie o derogatorie.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Nel dettaglio, nell'allegato XV, lettera a), sono soppresse le voci relative a CHU Kyu-Chang (nato il 25.11.1928) e KIM Yong-chun (nato il 4.3.1935), in ragione del loro decesso.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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