Regolamento (UE) 2019/84
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, che prevede misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. L’intervento consiste nell’inserimento di nove persone fisiche e di un’entità nell’elenco dei soggetti designati. Il provvedimento è immediatamente applicabile dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 aggiungendo nove persone fisiche e un’entità all’elenco delle misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, mediante aggiornamento dell’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2018/1542. Riguarda soggetti collegati alla proliferazione e all’uso di armi chimiche, in particolare figure legate al regime siriano e al caso Novichok/Salisbury. Non introduce una disciplina generale nuova, ma una designazione mirata con efficacia dalla data di pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1542 in materia di misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. Il considerando richiama la persistenza della minaccia rappresentata da tali attività e giustifica l’aggiornamento dell’elenco di soggetti designati.
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma interviene sul meccanismo già previsto dal regolamento (UE) 2018/1542, aggiornandone l’allegato I. L’obiettivo è estendere le misure restrittive a ulteriori soggetti ritenuti coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nell’uso o nel supporto operativo a programmi e attività connesse alle armi chimiche.
Modifica dell’elenco dei soggetti designati
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 secondo il contenuto dell’allegato al regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte:
- nove persone fisiche, tra cui soggetti legati allo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) siriano e tre figure collegate al caso Novichok/Salisbury;
- una persona giuridica/entità, lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC).
Le schede dell’allegato riportano per ciascun nominativo elementi identificativi, alias, qualifica, cittadinanza o altri dati anagrafici, nonché le ragioni della designazione. Per alcuni soggetti siriani si evidenzia il ruolo nelle strutture dell’SSRC responsabili dello sviluppo di componenti elettroniche, meccaniche e chimiche del programma siriano sulle armi chimiche. Per altri soggetti si richiama il coinvolgimento nell’uso del Novichok a Salisbury nel fine settimana del 4 marzo 2018, con riferimento anche alle imputazioni formulate dal Crown Prosecution Service del Regno Unito il 5 settembre 2018.
Scopo della designazione dell’SSRC
L’SSRC viene descritto come la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche, operante in più siti in Siria e responsabile anche dei relativi missili vettori. La designazione conferma il ruolo centrale dell’organismo nelle attività connesse al programma siriano di armi chimiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, con effetto immediato dalla data indicata nell’allegato per le nuove iscrizioni, ossia il 21 gennaio 2019.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 2018/1542 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto è l’inserimento di nuovi soggetti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive.
Nuove designazioni di persone fisiche
L’allegato aggiunge nove persone fisiche: Tariq Yasmina, Khaled Nasri, Walid Zughaib, Firas Ahmed, Said Said, Anatoliy Vladimirovich Chepiga, Alexander Yevgeniyevich Mishkin, Vladimir Stepanovich Alexseyev e Igor Olegovich Kostyukov. Le motivazioni riguardano il coinvolgimento nel programma siriano di armi chimiche o, per alcuni soggetti russi, nel possesso, trasporto e uso dell’agente nervino tossico “Novichok” a Salisbury nel marzo 2018.
Nuova designazione di un’entità
L’allegato inserisce lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC), con vari alias e indirizzo a Damasco, come principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche e dei relativi missili vettori.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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