Regolamento (UE) 2019/85
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 aggiorna l'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nell'ambito del regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Siria. In particolare, aggiunge 11 persone fisiche e 5 entità all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La misura si fonda sul collegamento di tali soggetti con il regime siriano, soprattutto tramite attività economiche e joint venture connesse allo sviluppo di Marota City e ad altri settori strategici.
Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per aggiungere 11 persone fisiche e 5 entità alle misure restrittive relative alla situazione in Siria.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già elencati o da inserire nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione in considerazione della situazione in Siria. L'effetto operativo è l'inclusione di nuovi soggetti nell'elenco sanzionatorio, con conseguente assoggettamento alle misure previste dal regolamento di base; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica delle misure restrittive relative alla Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio interviene sul quadro sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Siria, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 36/2012. Il provvedimento si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione siriana e risponde all'esigenza di aggiornare l'elenco dei soggetti associati al regime di Assad.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ritiene che alcuni imprenditori di spicco e alcune entità traggano profitti dai loro legami con il regime e, in cambio, contribuiscano a finanziarlo. In particolare, il testo sottolinea il ruolo di joint venture costituite con società sostenute dallo Stato per sfruttare terreni espropriati, nonché l'impatto dell'espropriazione sui civili sfollati, ai quali viene così impedito il ritorno alle proprie abitazioni.
Ambito di applicazione e struttura della modifica
Il regolamento non introduce un autonomo regime sanzionatorio, ma modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, che contiene l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. L'effetto pratico è l'estensione delle misure ai nuovi soggetti elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione.
Nuove persone fisiche soggette a misure restrittive
L'allegato inserisce 11 persone fisiche nella sezione A dell'allegato II. Le schede individuali descrivono, per ciascun soggetto, dati identificativi, eventuali alias, cariche, cittadinanza e motivazione dell'inclusione. I profili evidenziano principalmente:
- attività imprenditoriali di rilievo in Siria;
- partecipazioni in società o joint venture legate allo sviluppo di Marota City, complesso residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime;
- sostegno diretto o indiretto al regime siriano e/o beneficio tratto da esso.
Tra i soggetti elencati figurano, a titolo esemplificativo, Anas Talas, Nazir Ahmad JamalEddine, Mazin Al-Tarazi, Samer Foz, Khaldoun Al-Zoubi, Hussam Al-Qatirji, Bashar Mohammad Assi, Khaled al-Zubaidi, Hayan Mohammad Nazem Qaddour, Maen Rizk Allah Haykal e Nader Qalei. Per Nader Qalei sono riportati anche dati ulteriori, come passaporto, numero identificativo e indirizzo in Canada.
Nuove entità soggette a misure restrittive
Nella sezione B dell'allegato II sono inserite 5 entità, tutte con sede a Damasco e descritte come joint venture con partecipazione di Damascus Cham Holdings e di partner privati. Le entità sono:
- Rawafed Damascus Private Joint Stock Company;
- Aman Damascus Joint Stock Company;
- Bunyan Damascus Private Joint Stock Company;
- Mirza;
- Developers Private Joint Stock Company.
Il motivo comune dell'inclusione è la partecipazione allo sviluppo di Marota City, ritenuta idonea a sostenere o avvantaggiare il regime siriano.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Vengono inseriti nuovi soggetti nelle sezioni A (persone) e B (entità) dell'elenco soggetto a misure restrittive.
Nuove persone fisiche inserite nell'elenco
Sono aggiunte 11 persone fisiche, tutte descritte come imprenditori di spicco o soggetti con ruoli di vertice in società operanti in Siria e ritenuti beneficiari o sostenitori del regime siriano. Tra i motivi ricorrenti figurano investimenti e partecipazioni in joint venture legate allo sviluppo di Marota City, al settore dell'edilizia, dell'aviazione, del petrolio e del frumento.
Nuove entità inserite nell'elenco
Sono aggiunte 5 entità: Rawafed Damascus Private Joint Stock Company, Aman Damascus Joint Stock Company, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company, Mirza e Developers Private Joint Stock Company. Tutte sono descritte come joint venture con sede a Damasco, collegate a Damascus Cham Holdings e ad altri partner privati, e coinvolte nello sviluppo di Marota City, con conseguente sostegno o beneficio per il regime siriano.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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