Cassazione Penale, Sentenza n. 13557/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 30/12/2024 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 3/10/2016 (irrevocabile il 29/05/2019) per mancato adempimento di un obbligo (pagamento di una provvisionale di 500 euro in favore della parte civile). I motivi di ricorso sono: 1) violazione di legge per mancata traduzione degli atti della procedura di esecuzione in lingua conosciuta dalla condannata; 2) vizio di motivazione e illegittimità della revoca perché sarebbe decorso il termine previsto dall'art. 163 cod. pen., perché non sarebbe stato acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione e perché non sarebbe stato concesso un termine per pagare (assenza di indicazione di un termine concreto in sentenza).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che sussistesse il diritto automatico alla traduzione degli "atti" dell'incidente di esecuzione: la lingua del processo è l'italiano (art. 109 c.p.p.) e la traduzione è prevista solo per specifici atti indicati dall'art. 143 c.p.p.; inoltre non era stata formulata dalla difesa una richiesta motivata di traduzione funzionale alla presentazione di una istanza o memoria. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio coincide, in mancanza di diversa fissazione, con i termini di cui all'art. 163 c.p. (in concreto, scadenza 29/05/2024) e che la revoca della sospensione ha natura dichiarativa e prevale anche rispetto a una possibile estinzione intervenuta successivamente. Inoltre la prova dell'adempimento dell'obbligo gravava sulla condannata: se non produce documentazione di pagamento, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sospensione. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come base giuridica per la revoca della sospensione condizionale della pena quando non sono ottemperati gli obblighi imposti.
Fissa i termini (cinque o due anni) che, in mancanza di diverso termine indicato in sentenza, costituiscono il limite temporale per l'adempimento dell'obbligo collegato alla sospensione condizionale; nel caso concreto il termine quinquennale decorrente dall'irrevocabilità ha stabilito la scadenza per il pagamento della provvisionale.
Stabilisce che la lingua del processo è l'italiano; da ciò deriva che gli atti processuali sono redatti in italiano e la traduzione non è automatica per gli atti dell'esecuzione.
Indica quali specifici atti processuali richiedono la traduzione (atti più significativi contenenti l'accusa); la Corte ha rilevato che gli atti dell'incidente di esecuzione non rientrano tra quelli automaticamente traducibili salvo motivata richiesta funzionale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di decisione di inammissibilità o rigetto; è stata applicata per le spese e l'ammenda equitativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione la lingua processuale è l'italiano e la traduzione degli atti non è automatica: va richiesta in modo specifico e motivato, dimostrando che la traduzione è necessaria e funzionale alla presentazione di una istanza o memoria.
- La prova dell'adempimento di obblighi imposti dalla sospensione condizionale (es. pagamento di somme) grava sul condannato: in assenza di documentazione probatoria fornita dal condannato, il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione.
- Se il giudice non fissa un termine esplicito in sentenza per l'adempimento di un obbligo collegato alla sospensione, il termine si identifica con i limiti temporali previsti dall'art. 163 c.p. (di norma cinque o due anni dall'irrevocabilità).
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e può essere pronunciata anche successivamente rispetto ad eventi sopravvenuti; quindi non sempre l'intervenuta estinzione o scadenza impedisce la dichiarazione di decadenza già avvenuta.
- Il difensore che contesta l'assenza di traduzione o la mancata acquisizione di atti deve formulare richieste procedurali specifiche e produrre elementi concreti; eccezioni generiche e richieste non funzionali alla difesa rischiano di essere ritenute infondate.
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