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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13557/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 30/12/2024 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 3/10/2016 (irrevocabile il 29/05/2019) per mancato adempimento di un obbligo (pagamento di una provvisionale di 500 euro in favore della parte civile). I motivi di ricorso sono: 1) violazione di legge per mancata traduzione degli atti della procedura di esecuzione in lingua conosciuta dalla condannata; 2) vizio di motivazione e illegittimità della revoca perché sarebbe decorso il termine previsto dall'art. 163 cod. pen., perché non sarebbe stato acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione e perché non sarebbe stato concesso un termine per pagare (assenza di indicazione di un termine concreto in sentenza).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che sussistesse il diritto automatico alla traduzione degli "atti" dell'incidente di esecuzione: la lingua del processo è l'italiano (art. 109 c.p.p.) e la traduzione è prevista solo per specifici atti indicati dall'art. 143 c.p.p.; inoltre non era stata formulata dalla difesa una richiesta motivata di traduzione funzionale alla presentazione di una istanza o memoria. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio coincide, in mancanza di diversa fissazione, con i termini di cui all'art. 163 c.p. (in concreto, scadenza 29/05/2024) e che la revoca della sospensione ha natura dichiarativa e prevale anche rispetto a una possibile estinzione intervenuta successivamente. Inoltre la prova dell'adempimento dell'obbligo gravava sulla condannata: se non produce documentazione di pagamento, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sospensione. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Norma richiamata come base giuridica per la revoca della sospensione condizionale della pena quando non sono ottemperati gli obblighi imposti.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i termini (cinque o due anni) che, in mancanza di diverso termine indicato in sentenza, costituiscono il limite temporale per l'adempimento dell'obbligo collegato alla sospensione condizionale; nel caso concreto il termine quinquennale decorrente dall'irrevocabilità ha stabilito la scadenza per il pagamento della provvisionale.

  • art. 109 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la lingua del processo è l'italiano; da ciò deriva che gli atti processuali sono redatti in italiano e la traduzione non è automatica per gli atti dell'esecuzione.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Indica quali specifici atti processuali richiedono la traduzione (atti più significativi contenenti l'accusa); la Corte ha rilevato che gli atti dell'incidente di esecuzione non rientrano tra quelli automaticamente traducibili salvo motivata richiesta funzionale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di decisione di inammissibilità o rigetto; è stata applicata per le spese e l'ammenda equitativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la lingua processuale è l'italiano e la traduzione degli atti non è automatica: va richiesta in modo specifico e motivato, dimostrando che la traduzione è necessaria e funzionale alla presentazione di una istanza o memoria.
  • La prova dell'adempimento di obblighi imposti dalla sospensione condizionale (es. pagamento di somme) grava sul condannato: in assenza di documentazione probatoria fornita dal condannato, il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione.
  • Se il giudice non fissa un termine esplicito in sentenza per l'adempimento di un obbligo collegato alla sospensione, il termine si identifica con i limiti temporali previsti dall'art. 163 c.p. (di norma cinque o due anni dall'irrevocabilità).
  • La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e può essere pronunciata anche successivamente rispetto ad eventi sopravvenuti; quindi non sempre l'intervenuta estinzione o scadenza impedisce la dichiarazione di decadenza già avvenuta.
  • Il difensore che contesta l'assenza di traduzione o la mancata acquisizione di atti deve formulare richieste procedurali specifiche e produrre elementi concreti; eccezioni generiche e richieste non funzionali alla difesa rischiano di essere ritenute infondate.

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