Cassazione Civile, Ordinanza n. 33690/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce dall'affidamento di settanta scatoloni contenenti effetti personali a una ditta operante come spedizioniere; secondo la mittente, ventisei colli affidati al corriere erano stati bloccati dalla dogana messicana e dichiarati abbandonati a causa di omissioni del personale del corriere, mentre i restanti cinquantaquattro colli non sarebbero mai partiti per il Messico e sarebbero rimasti presso lo spedizioniere. In primo grado il tribunale aveva condannato sia lo spedizioniere sia il corriere al pagamento di una somma risarcitoria, ma la corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione, escludendo sia la responsabilità contrattuale dello spedizioniere sia quella contrattuale o extracontrattuale del corriere. Con il ricorso per cassazione la mittente deduceva: 1) violazione degli artt. 1737 e 1741 c.c. e falsa applicazione della causa concreta del contratto, sostenendo che il rapporto fosse da qualificare come trasporto e non come mera spedizione, con conseguente responsabilità del convenuto come vettore; 2) violazione dell'art. 1737 c.c., lamentando che, anche a voler ritenere il rapporto di spedizione, lo spedizioniere avrebbe dovuto rispondere per non aver scelto un vettore idoneo e per non aver garantito il buon esito dell'operazione; 3) violazione dell'art. 1737 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, assumendo la responsabilità del convenuto per perdita e deterioramento dei colli; 4) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla responsabilità del corriere, deducendo che una dipendente si sarebbe appropriata dei colli; 5) omesso esame del valore dei beni perduti e del risarcimento, contestando il mancato accertamento analitico del quantum; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove orali richieste in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che la corte territoriale aveva correttamente qualificato il rapporto come spedizione e non come spedizione-trasporto, perché non risultava che lo spedizioniere avesse assunto un'obbligazione unitaria di trasporto a destino; ha inoltre ritenuto che non fosse stata provata né la responsabilità contrattuale del corriere né quella aquiliana, che il profilo del quantum era assorbito dal rigetto dell'an debeatur e che non vi fosse vizio di omessa pronuncia né censurabilità, in sede di legittimità, della mancata ammissione delle prove nei termini prospettati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la responsabilità sia dello spedizioniere sia del corriere, rilevando che la qualificazione del rapporto come contratto di spedizione era stata effettuata sulla base delle risultanze istruttorie e che non era emersa alcuna assunzione, da parte dello spedizioniere, di obblighi propri del vettore. Ha inoltre affermato che, una volta esclusa la responsabilità nell'an, restava assorbita ogni questione sul quantum del danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore di entrambi i controricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 1737 c.c.
richiamato per distinguere il contratto di spedizione dall'assunzione di obblighi di trasporto; lo spedizioniere non risponde come vettore se non assume una unitaria obbligazione di esecuzione del trasporto a destino
art. 1741 c.c.
richiamato per la figura dello spedizioniere che può acquisire la veste di vettore solo ove assuma la spedizione-trasporto con obbligo di eseguire direttamente o tramite terzi il trasporto
art. 1678 c.c.
richiamato come norma che definisce la prestazione tipica del vettore, cioè il trasferimento della cosa da un luogo a un altro
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dai motivi di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ricordato nella sua formulazione vigente come vizio limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non esteso all'omesso esame di meri elementi istruttori
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia, configurabile solo se il giudice omette di esaminare una domanda o eccezione o muta d'ufficio il thema decidendum
art. 115 c.p.c.
richiamato per escludere che la mancata ammissione della prova testimoniale integri di per sé violazione della norma
art. 116 c.p.c.
richiamato per escludere che la valutazione o mancata ammissione delle prove orali sia censurabile nei termini prospettati salvo specifici vizi motivazionali
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggravato
Massime di principio
- Lo spedizioniere risponde come vettore solo quando, in base al concreto assetto negoziale, abbia assunto un'obbligazione unitaria di esecuzione del trasporto a destino; la mera organizzazione della spedizione non basta a fondare la responsabilità del vettore.
- La qualificazione del rapporto contrattuale dipende dal contenuto concreto dell'accordo e dalle risultanze istruttorie: il giudice di merito può escludere la figura della spedizione-trasporto se non emerge l'assunzione dell'obbligo di trasferimento della merce fino al destinatario.
- Se viene esclusa la responsabilità nell'an, la censura sul quantum del danno resta assorbita, perché la liquidazione presuppone la previa dimostrazione del fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di una diversa lettura delle prove.
- La mancata ammissione della prova testimoniale non è, di regola, sindacabile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia disapplicato i criteri legali di valutazione della prova.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice omette del tutto di esaminare una domanda, un'eccezione o un capo della domanda, non quando ne respinge il contenuto con motivazione espressa, anche se non condivisa dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →