Cassazione Civile, Ordinanza n. 22442/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto del Presidente della Regione Siciliana che indiceva le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani. In primo grado sosteneva che l'intero sistema elettorale disciplinato dalla normativa statale e regionale fosse illegittimo e costituzionalmente illegittimo, in particolare per il cumulo di mandati tra sindaco e presidente dell'ente di area vasta, per il criterio del voto ponderato e per asseriti vizi procedurali della legge statale. Chiedeva l'annullamento dell'atto di indizione e la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. In appello il ricorrente ha sostenuto che la controversia riguardasse non la sussistenza del potere, ma le modalità del suo esercizio, con conseguente giurisdizione amministrativa; ha dedotto che, trattandosi di impugnazione di atti del procedimento elettorale, il giudice naturale fosse il giudice amministrativo, e che solo in quel giudizio avrebbe potuto sollevarsi questione di legittimità costituzionale in via incidentale ex art. 23 l. n. 87/1953. Ha quindi censurato la declaratoria di difetto di giurisdizione per violazione degli artt. 7 e 29 c.p.a., 24 e 113 Cost. e 6 CEDU.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto che, secondo il petitum sostanziale, la domanda mirasse alla tutela del diritto di elettorato attivo e alla contestazione della normativa elettorale, e non all'annullamento di un atto amministrativo in sé. Hanno ribadito che le controversie sui diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano proposte mediante impugnazione di provvedimenti del procedimento elettorale, perché il giudizio ha ad oggetto direttamente il diritto soggettivo perfetto e non il mero esercizio del potere amministrativo. Hanno escluso che la giurisprudenza costituzionale richiamata dal ricorrente imponesse una diversa soluzione, chiarendo che la via incidentale per le questioni di costituzionalità resta quella del giudizio radicato davanti al giudice munito di giurisdizione sulla posizione soggettiva dedotta. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa; la Corte lo richiama nel quadro della censura, ma afferma che la domanda riguarda diritti di elettorato e resta devoluta al giudice ordinario.
art. 29 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'impugnabilità degli atti amministrativi; la Corte ne esclude la decisività ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 23 L. n. 87/1953
Richiamato dal ricorrente per il rinvio incidentale alla Corte costituzionale; la Corte precisa che il rinvio opera nel giudizio munito di giurisdizione sulla posizione soggettiva dedotta, qui il giudice ordinario.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro di tutela giurisdizionale; la Corte non ravvisa violazione, poiché la tutela del diritto di elettorato resta azionabile davanti al giudice ordinario.
art. 113 Cost.
Richiamato per sostenere l'accesso al giudice amministrativo; la Corte ribadisce che non altera il criterio di riparto fondato sul petitum sostanziale.
art. 66 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale come unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni; nel caso in esame non opera.
art. 1 L. Cost. n. 1/1948
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale; non incide sul riparto di giurisdizione affermato.
art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Richiamato come regola generale del riparto di giurisdizione; la Corte lo usa per affermare che conta il petitum sostanziale.
art. 105 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la rimessione al primo giudice; la richiesta viene disattesa per difetto di giurisdizione amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione non rileva il petitum formale, ma il petitum sostanziale, da desumere dalla causa petendi e dal rapporto dedotto in giudizio.
- Le controversie che hanno come oggetto sostanziale il diritto di elettorato attivo o passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se vengono introdotte con l'impugnazione di un atto del procedimento elettorale.
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo quando il giudizio mira in realtà all'accertamento o alla tutela di un diritto soggettivo perfetto, quale il diritto di voto.
- La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in via incidentale solo nel giudizio appartenente al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale; la via incidentale non incide sul criterio di riparto tra giudice ordinario e amministrativo.
- La giurisprudenza costituzionale che ammette il rinvio incidentale in materia elettorale non deroga alla regola per cui, salvo le eccezioni espressamente previste dalla Costituzione, la tutela dei diritti politici si colloca nel perimetro della giurisdizione ordinaria.
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