Ordinanza n. 2030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e, con tale ricorso, il successivo ordine di rilascio del bene e di rimozione del chiosco
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio, chiedendone la sospensione in via cautelare. Le questioni rilevanti riguardano, da un lato, la riferibilità della procura prodotta nel giudizio di primo grado al ricorso cui essa accedeva e, dall'altro, il rapporto tra l'impugnazione proposta in sede straordinaria avverso gli atti presupposti e il ricorso giurisdizionale proposto contro il successivo ordine di rilascio e rimozione del chiosco. Il testo non espone ulteriori motivi di appello nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha confermato l'effetto sospensivo già disposto con decreto presidenziale, sospendendo l'esecutività della sentenza del TAR e del provvedimento impugnato in primo grado. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora poiché l'esecuzione avrebbe comportato l'immediato rilascio del bene e la rimozione del manufatto, con effetti potenzialmente irreversibili sull'attività economica dell'appellante e sulla consistenza materiale del bene. Le questioni sulla riferibilità della procura e sul rapporto tra rimedio straordinario e ricorso giurisdizionale necessitano di approfondimento nella fase di merito; pertanto, il Collegio ha disposto la sospensione per mantenere integra la situazione fino alla decisione definitiva dell'appello. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato e accolto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il periculum in mora sussiste quando l'esecuzione della sentenza e dell'atto amministrativo contestato comporti il rilascio immediato di un bene e la rimozione di un manufatto, ove tali attività possano produrre effetti irreversibili sull'attività economica del privato e sulla consistenza materiale del bene.
- Quando le questioni relative alla riferibilità della procura processuale o al rapporto tra un'impugnazione straordinaria riguardante atti presupposti e il ricorso giurisdizionale contro un atto successivo richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può sospendere l'esecuzione per preservare l'integrità della situazione sostanziale fino alla decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la necessità di evitare effetti potenzialmente irreversibili derivanti dall'esecuzione dell'atto può giustificare la sospensione dell'efficacia della sentenza e del provvedimento amministrativo impugnato, senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 221/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 222/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 223/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 224/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 225/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →