Sentenza n. 1437/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2715/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1275/2024), pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 873,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 873,00 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2715/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero l'8 novembre 2024. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non sono state oggetto della domanda, anche per difetto di legittimazione del ricorrente a pretenderne l'ottemperanza. Il Ministero ha dedotto che la somma era stata liquidata con esigibilità dal 24 gennaio 2026. Nel corso del giudizio il ricorrente ha documentato di avere ricevuto, con i cedolini stipendiali di gennaio 2026, quanto dovuto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza civile era intervenuto nel corso del giudizio e aveva determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale. Il giudice ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito di cessazione della materia del contendere e dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e l'avvio di azioni esecutive in suo danno; il TAR lo ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, con riduzione in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell'Amministrazione alla sentenza azionata determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro un'Amministrazione, assumono rilievo il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine applicabile anche a tale giudizio.
- Quando l'Amministrazione adempie soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, se il ricorso sarebbe stato fondato in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il creditore della somma riconosciuta dalla sentenza non è legittimato a chiedere l'esecuzione delle spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →