Cassazione Penale, Sentenza n. 23906/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mancini chiedeva, sulla scorta della sentenza Corte cost. n.120/2023 (che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina dell'art. 629 c.p. nella parte che non prevedeva la diminuzione della pena, fino a un terzo, quando il fatto è di lieve entità), la rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Lecce del 03/05/2023. Il giudice dell'esecuzione respinse l'istanza rilevando che al momento della declaratoria di incostituzionalità (sent. C.cost. depositata 15/06/2023, pubblicata G.U. 21/06/2023) il procedimento riguardante Mancini era ancora pendente (termine per ricorso per cassazione non ancora decorso e motivazioni depositate 14/07/2023), per cui la questione doveva essere sollevata nel grado di cognizione (Cassazione) e non in fase di esecuzione; conseguentemente non poteva trovare applicazione l'art. 30, comma 4, legge n.87/1953 che presuppone il passaggio in giudicato della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corrette le motivazioni del giudice dell'esecuzione: la questione poteva e doveva essere prospettata in sede di cognizione (ricorso per cassazione o con motivi aggiunti/memoria), e l'art.30, comma 4, legge n.87/1953 non è applicabile poiché la declaratoria di incostituzionalità è intervenuta mentre il procedimento era ancora pendente. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
La Corte costituzionale (sent. n.120/2023) ha dichiarato parziale illegittimità della norma nella parte relativa alla mancata previsione della diminuzione di pena quando il fatto è di lieve entità; la Cassazione ha però ritenuto che l'effetto pratico della declaratoria deve essere valutato tenendo conto dello stato del processo (pendente vs giudicato).
art. 30, comma 4, legge n. 87/1953
Disciplina la cedevolezza del giudicato in presenza di pronuncia di incostituzionalità; secondo la Corte l'applicazione di tale norma presuppone che la pronuncia di incostituzionalità sopravvenga al passaggio in giudicato della decisione sulla quale può produrre effetti (quindi non applicabile se la pronuncia interviene in pendenza del grado di giudizio).
art. 2 cod. pen.
Richiamato nella critica del ricorrente (principio di territorialità della legge penale e principi generali), ma non considerato idoneo a modificare la regola procedurale relativa al momento in cui va avanzata la questione di diritto favorevole al condannato.
artt. 673 e 671 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come base per il sindacato in sede di esecuzione e per l'incidente di esecuzione; la Corte ha escluso che l'art. 671 (incidente di esecuzione) possa sostituirsi alla regola secondo cui la questione attinente al thema decidendum doveva essere sollevata in sede di cognizione, sottolineando la specificità e i limiti dell'istituto.
artt. 25, 27 e 136 Cost.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicazione della norma più favorevole; la Corte ha osservato che l'efficacia temporale e i limiti di applicazione delle sentenze della Corte costituzionale (art.136) vanno coordinati con le regole sul giudicato e sul processo pendente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte cost. n.120/2023
Ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art.629 c.p. con effetti favorevoli agli imputati per il riconoscimento della lieve entità del fatto; tuttavia la sua efficacia pratica nei singoli processi dipende dallo stato del procedimento e da quando la questione è stata sollevata nei gradi di giudizio.
Massime di principio
- Se una sentenza della Corte costituzionale favorevole all'imputato viene pubblicata mentre il procedimento è ancora pendente, la questione relativa alla nuova normativa (o all'attenuante riconosciuta dalla Corte) deve essere sollevata nel grado di cognizione ancora pendente (es. ricorso per cassazione), non in fase esecutiva.
- L'art. 30, comma 4, legge n.87/1953 (cedevolezza del giudicato) si applica principalmente quando la declaratoria di incostituzionalità sopravviene dopo il passaggio in giudicato della decisione: se la declaratoria interviene prima della definitiva acquisizione del giudicato, gli effetti vanno perseguiti nei gradi di impugnazione aperti.
- Se il ricorso per cassazione è già stato presentato prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, è possibile avvalersi della nuova pronuncia senza presentare motivi aggiunti purché i motivi originari abbiano comunque investito il punto di merito su cui la Consulta è intervenuta (eventualmente depositando memoria prima dell'udienza).
- L'incidente di esecuzione (art.671 c.p.p.) è uno strumento con limiti specifici e non sostituisce l'obbligo di sollevare questioni attinenti al thema decidendum durante la fase di cognizione; non sempre è utilizzabile per ottenere la riforma del trattamento sanzionatorio derivante da declaratorie costituzionali intervenute in pendenza del processo.
- Per evitare la preclusione in sede esecutiva, chi vanta un beneficio derivante da una pronuncia costituzionale intervenuta durante il processo deve tempestivamente proporre le opportune eccezioni o memorie nel grado di giudizio competente o, se il giudizio è già pendente, richiedere l'integrazione dei motivi (motivi aggiunti) o depositare memoria prima dell'udienza.
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