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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26714/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poerio è stato accusato di peculato per essersi appropriato, in qualità di gestore titolare della ditta individuale "Poerio Giochi" e delegato nella filiera del concessionario H.B.G. Connex S.p.a., della somma di euro 59.218,96 (composta da PREU, canone di concessione e dalla cosiddetta "quota di stabilità" prevista dalla legge di stabilità 2015). Il ricorrente contestava la natura pubblicistica di tali somme, l'assenza di interversio possessionis e l'insussistenza del dolo a causa della complessità e incertezza normativa (anche alla luce di pronunce successive e abrogazioni legislative), oltre a sostenere un errore di diritto rilevante e la sua scarsa scolarizzazione come fattore attenuante probatorio.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la condotta integra il reato di peculato perché, secondo la giurisprudenza di legittimità (in particolare la decisione delle Sezioni Unite Rubbo, n. 6087/2020), le somme incassate dagli apparecchi di gioco appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione; il concessionario è qualificabile come "agente contabile" e gestore/esercente sono incaricati di pubblico servizio delegati a svolgere funzioni di contabilizzazione e movimentazione dei fondi. In particolare la quota di stabilità prevista dalla legge di stabilità 2015 ha natura pubblicistica e il mancato trasferimento al concessionario costituisce appropriazione. La Corte ha ritenuto provata l'intenzionalità dell'appropriazione (dolo), ha respinto l'eccezione di errore di diritto come non decisiva e ha ritenuto irrilevante la scarsa scolarizzazione per la valutazione della consapevolezza alla luce degli elementi probatori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha confermato che l'appropriazione delle somme incassate dal gestore/esercente destinabili al concessionario integra il delitto di peculato.

  • art. 47 cod. pen. (errore di diritto), comma 3

    La Corte ha ritenuto inapplicabile la scriminante dell'errore determinante di diritto: l'incertezza normativa non esclude il dolo quando, sulla base degli elementi probatori, l'agente era consapevole della natura pubblicistica delle somme.

  • art. 1, comma 649, legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015)

    Ha imposto la c.d. "quota di stabilità" a carico dei concessionari/gestori; la Corte ha ritenuto tale quota di origine pubblicistica sin dalla riscossione.

  • art. 1, comma 920, legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) - abrogazione

    La Corte ha rilevato che, nonostante l'abrogazione successiva, la norma del 2015 aveva comunque attribuito natura pubblicistica alle somme al tempo dei fatti contestati.

  • Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo) - Sezioni Unite

    Decisione centrale cui la Corte si è richiamata: stabilisce che il denaro incassato dagli apparecchi di gioco appartiene alla P.A. sin dal momento della riscossione e che concessionario, gestore ed esercente svolgono funzioni di agente contabile/incaricato di pubblico servizio; ne consegue applicabilità dell'art. 314 per mancati versamenti, inclusa la "quota di stabilità".

  • Sez. 2, n. 46068 del 23/11/2021 (Rossi) e Sez. 6, n. 46012 del 13/09/2023 (Pozzi)

    Giurisprudenza di supporto che conferma l'orientamento secondo cui tutte le somme incassate nelle slot-machine appartengono alla P.A. sin dal momento della riscossione e la mancata trasmissione integra peculato.

  • art. 188 R.D. 23 maggio 1924 n. 827

    Richiamato per spiegare la qualifica e la funzione dell'"agente contabile" attribuita al concessionario, cui partecipano per delega gestore ed esercente.

  • art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000

    «al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’art. 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto la violazione di norme tributarie dipendenti da obbiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione»

    Richiamata dalla difesa per sostenere la scusabilità dell'errore in materia tributaria: la Corte non ha ritenuto tale principio sufficiente a escludere il dolo quando la prova dimostra la consapevolezza dell'agente circa il vincolo pubblicistico delle somme.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se le somme sono incassate nell'ambito di un servizio pubblico o per conto della pubblica amministrazione, esse possono considerarsi di natura pubblicistica sin dal momento della riscossione; la mancata trasmissione può integrare peculato.
  • Il concessionario formalmente riveste la qualifica di agente contabile e il gestore/esercente delegato che gestisce gli incassi può essere considerato incaricato di pubblico servizio; dunque la loro appropriazione dei proventi può configurare reato.
  • L'eccezione di errore di diritto o l'incertezza normativa non escludono automaticamente il dolo: è necessario valutare caso per caso la conoscenza e la consapevolezza dell'agente alla luce delle prove (comunicazioni, intimazioni di pagamento, comportamento processuale).
  • La prova dell'interversio possessionis (comportamento come uti dominus) è rilevante ma non decisiva se esistono richieste formali di consegna e altri elementi che dimostrano trattenuta o uso personale dei fondi.
  • In situazioni tecniche e complesse la difesa può invocare la disciplina tributaria e norme che prevedono scusabilità, ma la loro efficacia dipende dalla documentazione e dalle contestuali risultanze probatorie che dimostrino la convincente credenza dell'agente nella liceità del proprio comportamento.
  • In ipotesi analoghe è determinante il riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce successive) che definisce la natura pubblicistica delle somme e la qualifica degli attori coinvolti; la loro esistenza indebolisce le tesi difensive basate sull'incertezza normativa.

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