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Sentenza

Sentenza del 28/05/2015 n. 1209 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRAP - Presupposto - Lavoratore autonomo - Ricorso a professionisti esterni - Sintomo di stabile organizzazione - Insussistenza .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'automatica sussistenza del presupposto IRAP per il solo fatto che il professionista si avvalga di prestazioni esterne. Occorre un accertamento concreto dell'autonoma organizzazione, considerando il coordinamento stabile di persone e mezzi e l'eventuale eccedenza dei beni strumentali rispetto alle esigenze minime dell'attività.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di considerare il ricorso a professionisti esterni, anche se retribuiti, come indice di un'autonoma organizzazione e quindi di una stabile organizzazione rilevante ai fini IRAP. La decisione esclude che le prestazioni di professionisti terzi non inseriti nella struttura del committente siano, da sole, sintomatiche di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del lavoratore autonomo. L'Ufficio deve invece verificare concretamente se vi sia un affidamento non occasionale di attività tipiche della professione, svolte stabilmente nello studio, e se siano presenti beni strumentali eccedenti quelli indispensabili.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    La tassazione riguarda una capacità contributiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista.

    L'IRAP presuppone un'attività autonomamente organizzata, fondata su una combinazione non meramente personale di lavoro, beni e altri fattori produttivi. Il semplice ricorso a professionisti esterni non inseriti nella struttura del committente non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il pagamento di prestazioni a professionisti o collaboratori esterni non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP.
  • Per verificare l'autonoma organizzazione occorre distinguere le collaborazioni occasionali o non strutturalmente integrate dall'affidamento stabile di attività tipiche della professione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve valutare in concreto il ruolo dei collaboratori, la loro integrazione nello studio e l'eventuale presenza di beni strumentali eccedenti quelli indispensabili.
  • L'onerosità delle prestazioni esterne, da sola, non dimostra l'esistenza di una capacità produttiva autonoma rispetto a quella personale del professionista.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'IRAP evidenziando l'assenza di una struttura organizzativa stabile e dimostrando che collaboratori e beni utilizzati sono meramente strumentali o indispensabili allo svolgimento personale dell'attività.

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