Corte di giustizia, Sentenza C-615/22
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 7 December 2023. — HV and HW v European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). — Appeal – Civil service – European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – Members of the temporary staff – Psychological harassment – Working conditions – Material and non-material damage – Action for annulment and claim for damages. — Case C-615/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia respinge l’appello di due ex membri del personale dell’ECDC contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento per asserito mobbing non affrontato dall’agenzia. Viene confermato che l’articolo 24 dello Statuto dei funzionari obbliga l’amministrazione ad agire solo quando vi siano indizi sufficienti e specifici tali da giustificare un’inchiesta. In mancanza di tali elementi, non sussiste violazione del dovere di assistenza né responsabilità per danni.
Impugnazione respinta in materia di servizio civile UE: la Corte conferma che, in assenza di elementi sufficienti e concreti, l’ECDC non era tenuto ad aprire d’ufficio un’indagine per presunto mobbing e quindi non sussisteva responsabilità risarcitoria.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari, letto anche alla luce dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali e delle regole interne dell’ECDC, l’amministrazione fosse tenuta a prestare assistenza e ad avviare un’inchiesta amministrativa d’ufficio sulla base di segnalazioni informali e non sufficientemente circostanziate di presunto harassment; e se il Tribunale avesse errato nella qualificazione giuridica dei fatti o avesse distorto gli elementi probatori nel negare l’obbligo di intervento e il conseguente diritto al risarcimento.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che il dovere di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari impone all’amministrazione di intervenire con la necessaria energia quando vi siano elementi sufficienti e prima facie idonei a far presumere fatti incompatibili con il corretto funzionamento del servizio; tuttavia, essa non è tenuta ad avviare un’inchiesta amministrativa sulla base di mere allegazioni o segnalazioni non circostanziate. Poiché, nel caso di specie, l’ECDC non disponeva di elementi concreti e non anonimizzati sufficienti a fondare un’indagine, e gli appellanti non hanno dimostrato né un errore di diritto del Tribunale né una distorsione manifesta dei fatti, l’appello è stato respinto e il rigetto della domanda risarcitoria è stato confermato.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
Impugnazione contro il rigetto di una domanda risarcitoria per presunto mobbing presso l’ECDC
La pronuncia riguarda un appello proposto dinanzi alla Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto una domanda di risarcimento proposta da membri del personale temporaneo dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). La controversia verte sul presunto mancato intervento dell’agenzia di fronte a comportamenti qualificati dagli interessati come molestie psicologiche.
Parti e contesto del procedimento
Gli appellanti sono HV e HW, già membri del personale dell’ECDC. In primo grado il ricorso era stato proposto da AI, HV, HW e HY contro l’ECDC, chiedendo il risarcimento del danno derivante, in sostanza, dalla mancata reazione dell’istituzione ai comportamenti del capo unità nei loro confronti tra il 2012 e il 2018.
Fatti rilevanti ricostruiti dalla Corte
La Corte ripercorre una serie di episodi intervenuti tra il 2012 e il 2015, tra cui:
- il trasferimento di HV sotto la gestione di un altro responsabile;
- l’adozione di un action plan per migliorare il rendimento di HV;
- controlli sull’orario di lavoro e sulla presenza in ufficio;
- valutazioni annuali negative per HV e HW;
- richieste di trasferimento e periodi di malattia;
- segnalazioni rivolte ai confidential counsellors dell’ECDC, incaricati di assistere il personale in caso di molestie;
- diversi incontri tra la Direzione e lo Staff Committee, nei quali si discuteva del comportamento del capo unità verso alcuni membri del personale.
La Corte rileva in particolare che la Direzione chiese agli interessati di fornire informazioni supplementari e descrizioni concrete di situazioni non anonime, ma non ricevette riscontri sufficienti. Per tale ragione concluse di non disporre di prima facie evidence tale da giustificare l’apertura di un’indagine formale.
Quadro normativo richiamato
Tra le disposizioni menzionate nella sentenza figurano:
- articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a condizioni di lavoro rispettose della salute, sicurezza e dignità;
- articolo 24 dello Statuto dei funzionari, relativo al dovere dell’Unione di assistere i funzionari e di risarcire, in certe condizioni, i danni subiti;
- articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, relativo alla presentazione di richieste amministrative;
- articolo 270 TFUE, base del ricorso del personale dell’Unione;
- norme processuali sugli appelli, in particolare articoli 56 dello Statuto della Corte, 170, 184 e 138 del regolamento di procedura.
Questioni sollevate in appello
Gli appellanti sostenevano, in sintesi, che:
- l’articolo 24 dello Statuto dei funzionari non subordinerebbe il dovere di assistenza a una formale richiesta dell’interessato;
- l’amministrazione dovrebbe intervenire anche d’ufficio quando abbia elementi sufficienti a far presumere molestie;
- il Tribunale avrebbe errato nel considerare insufficienti le prove e nel non riconoscere che l’ECDC avrebbe dovuto agire;
- il Tribunale avrebbe inoltre distorto alcuni elementi di prova e ignorato circostanze eccezionali che impedivano agli interessati di rispondere alla richiesta di informazioni dell’ECDC.
Ragionamento della Corte sul dovere di assistenza ex articolo 24
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui il dovere di assistenza impone all’amministrazione di intervenire con tutta la necessaria energia quando vi sia un incidente incompatibile con il buon funzionamento del servizio, ma tale obbligo non nasce sulla base di mere allegazioni. È invece necessario che esistano elementi sufficienti e prima facie idonei a fondare l’apertura di un’indagine amministrativa.
La Corte osserva che, anche ammettendo che l’amministrazione possa dover agire d’ufficio in certe ipotesi, nel caso concreto gli appellanti stessi riconoscono che la presenza di elementi sufficienti era la precondizione per imporre l’indagine. Poiché l’ECDC aveva chiesto ulteriori informazioni e non aveva ricevuto riscontri concreti e non anonimi, la conclusione del Tribunale secondo cui non vi era un obbligo di aprire un’inchiesta è stata ritenuta corretta.
Limiti del controllo della Corte in appello
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che l’appello è limitato ai punti di diritto. La valutazione dei fatti e delle prove spetta in via esclusiva al Tribunale, salvo distorsione manifesta, che deve emergere chiaramente dagli atti. Gli appellanti non hanno precisato in modo sufficiente quale fosse la presunta distorsione degli elementi probatori.
La Corte respinge inoltre l’argomento relativo a circostanze eccezionali che avrebbero impedito di rispondere alla richiesta di informazioni del 30 giugno 2015, rilevando che tale questione non era stata dedotta davanti al Tribunale e non può quindi ampliare il thema decidendum in appello.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che:
- il primo motivo è infondato;
- il secondo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato;
- l’appello deve quindi essere respinto integralmente.
Conseguentemente, gli appellanti sono condannati alle spese.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che il dovere di assistenza dell’amministrazione nei confronti del personale dell’Unione non comporta l’apertura automatica di un’indagine per ogni denuncia di molestie: servono indizi concreti, specifici e sufficienti a costituire una base prima facie. In assenza di tali elementi, il rifiuto dell’amministrazione di avviare un’indagine non integra di per sé un’illegalità né fonda il diritto al risarcimento.
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