Cassazione Penale, Sentenza n. 16633/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione rispetto all'integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612, secondo comma, c.p. e ai principi sul risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. Sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto confermare l'assoluzione perché le frasi contestate erano pronunciate in un clima di reciproca tensione tra i due gruppi familiari (testimoni cd. indifferenti, brigadiere Pelosi e Sangiovanni, avevano confermato tale clima), per cui le espressioni non avrebbero avuto reale valenza intimidatoria, e inoltre non sarebbe stato arrecato alcun danno risarcibile alla parte civile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la minaccia, essendo reato di pericolo, va valutata con criterio oggettivo/medio e non richiede che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita. Ha richiamato il contenuto intrinsecamente grave delle frasi contestate (es.: "sei fortunato a vivere a Civitavecchia perché la prima volta che torni a Gela non fai più ritorno a casa"; "pezzo di merda ... qualche giorno ti ammazzo ... te la faccio pagare ... mi puoi anche andare a denunciare") ritenendole idonee a incidere sulla libertà morale della vittima. Quanto al danno, la Corte ha confermato che la minaccia era idonea a cagionare preoccupazione e turbamento, anche se transitori, e che il giudice ha correttamente liquidato il danno non patrimoniale in via equitativa nell'esercizio della propria discrezionalità. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen. (secondo comma)
Il reato di minaccia grave è reato di pericolo: la valutazione della minaccia è oggettiva (criterio medio) e non richiede che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita; è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima.
art. 2043 cod. civ.
Fondamento della responsabilità extracontrattuale: la condotta illecita che cagiona un danno ingiusto legittima la richiesta risarcitoria anche per danni non patrimoniali derivanti da minacce.
art. 1226 cod. civ.
Attribuisce al giudice il potere di liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa quando l'ammontare non può essere determinato con precisione.
art. 2056 cod. civ.
Regola la liquidazione del danno non patrimoniale; legittima l'uso dell'equità giudiziale integrativa quando esistono difficoltà di determinazione dell'ammontare del danno.
art. 115 cod. proc. civ.
Collega il potere di valutazione equitativa del giudice di merito al più generale potere discrezionale riconosciuto nella formazione della decisione, giustificando la liquidazione equitativa del danno anche se non richiesta espressamente dalle parti.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019 (Bernasconi) e Cass. Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013
Richiamate per il principio secondo cui l'eventuale atteggiamento provocatorio della vittima non esclude la sussistenza del reato di minaccia; la valutazione della minaccia resta autonoma e oggettiva rispetto alla reazione della vittima.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)
Richiamata in relazione al potere/dovere del giudice di rilevare d'ufficio la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overturning in malam partem; la Corte osserva che in questo caso non è stato necessario perché l'inversione dell'esito non è derivata da una nuova valutazione della credibilità dei testi ma da diverse conclusioni sulla rilevanza del clima di tensione.
Massime di principio
- La minaccia grave è valutata secondo un criterio oggettivo/medio: non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita perché il reato sussista.
- Il contesto di reciproca tensione o la provocazione della vittima non escludono automaticamente la configurabilità del reato di minaccia; possono al più incidere sulla valutazione della gravità o sulla pena.
- Una minaccia può dare luogo a danno non patrimoniale risarcibile anche se il turbamento è di natura transitoria, purché idonea a provocare paura o sofferenza in una persona di normale sensibilità.
- Il giudice di merito ha il potere discrezionale di liquidare equitativamente il danno non patrimoniale quando l'esatto ammontare non è determinabile, senza necessità che la parte richieda espressamente tale forma di liquidazione.
- Il semplice ribaltamento dell'esito in appello non impone automaticamente la rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa; tale obbligo sussiste se il mutamento deriva dalla rivalutazione della attendibilità delle dichiarazioni e la prova è determinante per l'esito.
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