Cassazione Civile, Ordinanza n. 33411/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica sita in Pomarance, classificata in categoria D/1 a seguito di procedura DOCFA con decorrenza 1 gennaio 2016. L'Agenzia delle entrate aveva rettificato la rendita proposta dalla contribuente, elevandola da euro 60.006,00 a euro 790.900,00. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte: erano stati esclusi dalla rendita i pozzi, ritenuti equiparabili a miniere, e i carriponte, ritenuti macchinari. In appello la CTR aveva confermato l'esclusione dei pozzi, ma aveva incluso i carriponte e aveva respinto le doglianze della società sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme catastali e della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016, sostenendo che i pozzi geotermici dovessero essere inclusi nella rendita come componenti strutturali e impiantistiche della centrale, non come pertinenze di miniera; (2) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che non vi fosse una rituale impugnazione sui carriponte. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR incluso i carriponte nonostante si fosse formato giudicato interno sulla loro esclusione; (2) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato anche vapordotti, alternatori e trasformatori, profili non oggetto del contendere; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR respinto in modo generico le censure sulla stima dei costi e sul deprezzamento, senza considerare compiutamente la consulenza tecnica di parte allegata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale delle società, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. con parziale accoglimento dell'originario ricorso introduttivo, nel senso di escludere dal computo della rendita catastale anche il valore dei carriponte. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo del ricorso incidentale, per difetto di interesse, e il terzo motivo del ricorso incidentale, perché tendeva a una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale rilevante e per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte distingue tra errori di sussunzione e deduzioni che mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte ritiene comunque infondata la doglianza dell'Agenzia perché il profilo dei carriponte non era utilmente deducibile per carenza di specifica impugnazione e, comunque, il motivo è privo di interesse.
art. 112 c.p.c.
È applicato per rilevare il giudicato interno e per censurare la pronuncia su questioni non devolute; il motivo incidentale è accolto quanto ai carriponte perché la CTR si è pronunciata oltre il devolutum.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o ignora i fatti non contestati; non è invece mezzo per sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire/impugnare richiede una concreta soccombenza sostanziale e un'utilità giuridica dal possibile accoglimento del gravame; manca quando la statuizione non arreca pregiudizio alla parte.
art. 384 c.p.c.
La Corte corregge la motivazione in diritto della sentenza impugnata e, per il motivo accolto, cassa decidendo nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
È la norma decisiva: ai fini catastali devono essere considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma restano esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infissi o strutturalmente integrati.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
È richiamato dall'Agenzia come norma di collegamento alla circolare n. 6/2012, ma la Corte ne esclude la decisività rispetto alla disciplina sopravvenuta del 2015.
artt. 4 e 10 r.d. n. 652/1939
Sono invocati dall'Agenzia come norme catastali generali, ma la Corte applica la disciplina speciale e sopravvenuta del 2015.
art. 18, comma 1, r.d. n. 1572/1931
La CTR aveva erroneamente ricondotto i pozzi alla disciplina delle miniere; la Cassazione corregge la sussunzione, chiarendo che i pozzi geotermici sono parti dell'impianto produttivo e non pertinenze di miniera.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
È ulteriormente richiamato per escludere dalla rendita i carriponte e, in generale, gli impianti funzionali al processo produttivo.
Massime di principio
- In materia catastale, per gli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nei gruppi D ed E, la rendita va determinata includendo il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente infissi o integrati nel complesso.
- La distinzione rilevante non dipende dalla sola consistenza fisica o dall'ancoraggio al suolo del bene, bensì dal suo rapporto di strumentalità rispetto allo specifico processo produttivo: se il bene serve alla produzione e non alla mera struttura del fabbricato, non concorre alla rendita catastale.
- I pozzi geotermici inseriti in una centrale geotermica, quando sono funzionali al ciclo di produzione di energia elettrica, non vanno assimilati alle pertinenze di una miniera né computati nella rendita catastale come componenti immobiliari produttive.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia trascurato fatti non contestati; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o per contestare genericamente l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice si pronunci su capi non devoluti o in presenza di giudicato interno; tuttavia il motivo è inammissibile se la parte non ha un concreto interesse all'impugnazione, cioè se la statuizione contestata non le arreca un pregiudizio giuridico.
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