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Legge

L.R. Veneto 9/2022

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 "Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il Giorno della Memoria".

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 9/2022 aggiorna la l.r. 5/2020 ampliandone titolo e finalità: oltre al Giorno della Memoria e alla consapevolezza della Shoà, introduce il contrasto all’antisemitismo e la promozione della conoscenza della cultura ebraica. Riorganizza le iniziative regionali e prevede una relazione annuale sullo stato di attuazione. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifiche alla legge regionale veneta sul Giorno della Memoria e sulla conoscenza della Shoà e della cultura ebraica

Modifiche alla disciplina regionale sul Giorno della Memoria e sulla conoscenza della Shoà

La legge regionale del Veneto n. 9 del 2022 interviene sulla legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5, ampliandone l’oggetto e rafforzandone le finalità. Il provvedimento estende l’azione regionale dalla sola memoria della Shoà e del Giorno della Memoria anche al contrasto dell’antisemitismo e alla promozione della conoscenza della cultura ebraica.

Nuovo oggetto e finalità della legge regionale

Il titolo della legge del 2020 viene sostituito con una formulazione più ampia: “Iniziative per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all’antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica”.

Viene inoltre aggiunto un comma che precisa che la Regione del Veneto promuove la conoscenza:

  • della realtà ebraica;
  • della cultura e della tradizione ebraica;
  • con particolare attenzione alla storia e ai luoghi dell’ebraismo nel territorio regionale;
  • come misura essenziale di contrasto dell’antisemitismo.

Programmazione annuale degli interventi della Giunta

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria previsto dalla legge statale n. 211 del 2000.

Il programma può includere diverse tipologie di iniziative, tra cui:

  • accordi di programma tra Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, purché con finalità statutarie coerenti con la legge, per progetti rivolti ai giovani sulla conoscenza storica e sulla lezione dei Giusti delle Nazioni;
  • iniziative formative per studenti del triennio finale della scuola secondaria di secondo grado del Veneto, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale, enti locali e Comunità ebraiche del Veneto, anche mediante viaggi di studio nei luoghi di concentramento e sterminio o concorsi tematici con premio in denaro o partecipazione al viaggio di studio a carico della Regione;
  • sostegno a progetti, manifestazioni ed eventi sul tema della Shoà, dei crimini del nazifascismo e dell’antisemitismo promossi dalle Comunità ebraiche del Veneto, anche con enti locali, università e soggetti culturali del territorio;
  • sostegno a iniziative per la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con particolare riferimento alla storia e ai luoghi dell’ebraismo in Veneto, anche in collaborazione con la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea C.D.E.C. Onlus;
  • avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla Shoà, sui drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, sull’antisemitismo, sul negazionismo e revisionismo storico, nonché sulla realtà e cultura ebraica.

Relazione annuale sullo stato di attuazione

È introdotto un obbligo di rendicontazione istituzionale: entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale devono presentare al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

La relazione deve riferire delle iniziative realizzate nell’esercizio precedente:

  • dalla Giunta, per quanto riguarda le attività previste dall’articolo 4;
  • dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le attività previste dall’articolo 3, commi 2, 3 e 4 della legge base.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione del Veneto.

Ambito temporale e utilità attuale

La legge non contiene una disciplina transitoria particolare né un termine di efficacia limitato. Si tratta di una legge di modifica ancora utile perché incide stabilmente sulla disciplina regionale vigente in materia di memoria della Shoà, Giorno della Memoria e contrasto all’antisemitismo.

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