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Legge

L.R. Veneto 8/2022

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e di politiche del lavoro.

Normativa regionaleL.R. Veneto 8/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 8/2022 aggiorna la disciplina su Grandi Eventi e composizione di un organismo in materia di politiche del lavoro. Affida alla Giunta criteri, programma regionale e relazione annuale sui Grandi Eventi, sostituisce il presidente del collegio/organismo con il Direttore di Veneto Lavoro e prevede invarianza finanziaria. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Adeguamento ordinamentale 2022 su grandi eventi e politiche del lavoro

Adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e politiche del lavoro

La legge regionale del Veneto n. 8 del 22 marzo 2022 interviene in modo puntuale su due discipline regionali già vigenti: la promozione e il finanziamento dei Grandi Eventi e l’organizzazione di un organismo previsto dalla normativa regionale sul mercato del lavoro. Il provvedimento ha natura di coordinamento ordinamentale e non introduce nuovi strumenti di spesa.

Grandi Eventi: criteri, programma e rendicontazione

La legge sostituisce il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale n. 7/2016, precisando i compiti della Giunta regionale in relazione ai Grandi Eventi. La Giunta:

  • approva i criteri di selezione, distinti per rilevanza economica, culturale e complessità organizzativa, tenendo conto anche dei diversi settori di competenza;
  • approva le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;
  • approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi, sulla base dei criteri predetti, e lo comunica tempestivamente alla Commissione consiliare competente;
  • trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.

La disciplina rafforza quindi il raccordo tra Giunta e Commissione consiliare e introduce un obbligo periodico di informazione sui finanziamenti concessi.

Politiche del lavoro: composizione dell’organismo e presidenza

La legge modifica il comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3/2009, sostituendo la figura del presidente dell’organismo ivi previsto. In luogo di un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro, la funzione di presidente è attribuita al Direttore di Veneto Lavoro.

La disposizione incide quindi esclusivamente sulla composizione e sulla guida dell’organismo, valorizzando una figura interna al sistema regionale del lavoro.

Profili finanziari

Il provvedimento contiene una clausola di neutralità finanziaria. La sua attuazione deve avvenire nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non risultano nel testo regimi transitori o limiti temporali specifici di applicazione delle modifiche introdotte.

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