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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24287/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare personale in cui il G.I.P. aveva applicato a un indagato la misura del divieto di esercitare la professione di ingegnere per dodici mesi e a un’altra indagata la misura dell’interdizione dai pubblici uffici per dodici mesi. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame/appello cautelare, aveva confermato il provvedimento. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo, in sintesi, che il giudice della cautela aveva mal valutato l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p. (pericolo di reiterazione), attribuendo rilievo alla sola esistenza di una rete di rapporti tra gli indagati e a messaggi rinvenuti in perquisizione, senza però spiegare perché tali elementi riguardassero i ricorrenti o fossero idonei a dimostrare un pericolo concreto e attuale. In particolare, è stato contestato che i fatti risalissero al luglio 2021, con conseguente necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull’attualità del pericolo; è stata inoltre criticata la valorizzazione di precedenti penali, ritenuti inidonei perché riferiti ad abuso d’ufficio ormai depenalizzato, nonché di altri procedimenti pendenti non specificati. L’uno dei ricorrenti ha poi lamentato che il Tribunale avesse desunto l’attualità del pericolo da una perquisizione eseguita nel novembre 2025 a carico di coindagati, senza alcun collegamento diretto con la sua posizione, e che non fossero stati considerati elementi a lui favorevoli emersi da intercettazioni, perquisizioni, sequestri e sommarie informazioni. L’altra ricorrente ha censurato la motivazione sul pericolo di reiterazione perché il Tribunale avrebbe concentrato l’attenzione sui coindagati operanti nell’UTC e non su di lei, che aveva svolto per alcuni mesi il ruolo di dirigente SUAP, in ambito diverso da quello urbanistico, senza più svolgere incarichi presso il Comune interessato e in un diverso contesto territoriale. È stata infine dedotta l’inadeguatezza della durata massima della misura interdittiva, applicata senza specifica motivazione sulla scelta più afflittiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi limitatamente al profilo dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), c.p.p., evidenziando una motivazione lacunosa dell’ordinanza impugnata. Ha osservato che il notevole iato temporale tra i fatti contestati (risalenti al 2021) e l’applicazione della misura non era stato adeguatamente confrontato con gli elementi valorizzati dal Tribunale; inoltre, il giudice di merito aveva fatto riferimento a messaggi rinvenuti su cellulari di terzi e alla permanenza di rapporti tra altri soggetti, senza spiegare in che modo tali conversazioni fossero riferibili ai ricorrenti o perché neutralizzassero il dato oggettivo della distanza temporale. Con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, la Corte ha rilevato che non era stata affrontata la deduzione difensiva sulla diversità del settore amministrativo e del contesto territoriale rispetto ai fatti contestati. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di nuove occasioni criminose, ma richiede una valutazione prognostica concreta e attuale, fondata su modalità della condotta, personalità dell’indagato e contesto socio-ambientale; quanto più i fatti sono risalenti, tanto più la motivazione deve essere approfondita.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale base formale per l’esposizione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In tema di esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., il giudice deve svolgere una valutazione prognostica concreta e attuale del pericolo di reiterazione, non potendo fondarsi su affermazioni apodittiche o sulla sola gravità astratta del reato.
  • Quando tra i fatti contestati e l’applicazione della misura intercorre un notevole lasso temporale, la motivazione sull’attualità del pericolo deve essere particolarmente rigorosa e deve spiegare perché il dato cronologico non escluda il rischio di recidiva.
  • Elementi investigativi riferiti a terzi o a coindagati non sono di per sé sufficienti a fondare le esigenze cautelari nei confronti di un singolo indagato, se non viene illustrato il loro specifico collegamento con la sua posizione.
  • Ai fini della misura interdittiva, il giudice deve considerare anche la concreta pertinenza del ruolo professionale o lavorativo dell’indagato rispetto al contesto in cui si assume possa reiterarsi il reato, motivando sull’idoneità di quel ruolo a fungere da occasione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiNesso di causalità

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