Cassazione Civile, Ordinanza n. 04592/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori/acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da una banca creditrice contro alcuni atti di disposizione patrimoniale compiuti dai debitori, aventi ad oggetto la vendita di tre immobili a familiari. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi non provata la consapevolezza, in capo ai terzi acquirenti, del pregiudizio arrecato al creditore e valorizzando la giustificazione dell’operazione come sistemazione del patrimonio familiare. In appello, però, la decisione veniva riformata e gli atti di vendita dichiarati inefficaci. Nel frattempo, nel corso del giudizio di appello, il credito veniva ceduto in blocco alla società odierna controricorrente ex art. 58 TUB. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto la scientia damni dei terzi acquirenti dalla mera conoscenza dello stato debitorio dei venditori, imponendo di fatto ai compratori un’indebita due diligence del dante causa; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita inversione dell’onere della prova quanto alla consapevolezza pregiudizievole dei terzi e per mancata considerazione di pagamenti e acconti già effettuati prima dell’insorgere del credito; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte d’appello attribuito rilievo decisivo e isolato alla parentela tra venditori e acquirenti, senza un’apprezzamento complessivo e concreto degli indizi, tra cui la mancanza di convivenza o frequentazione assidua e la tempistica dei pagamenti, alcuni dei quali risalenti a epoca anteriore al sorgere del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo erronea la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui aveva fondato la prova della scientia damni quasi esclusivamente sul vincolo di parentela, senza considerare in modo organico gli altri elementi fattuali rilevanti e senza verificare se, in concreto, tale parentela fosse accompagnata da una vicinanza o convivenza idonea a rendere estremamente improbabile l’ignoranza del pregiudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati; ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo motivo e ha rimesso al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l’azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, occorre la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e la consapevolezza analoga del terzo; la prova può essere presuntiva, ma la valutazione degli indizi deve essere logica e complessiva.
art. 2697 c.c.
La Corte non ravvisa, nel caso concreto, una inversione dell’onere della prova tale da fondare la decisione; la censura sul punto è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili per provare la scientia damni, ma il giudice deve esaminare globalmente gli indizi e spiegare perché essi conducano in modo ragionevole alla conclusione raggiunta.
art. 58 TUB
La cessione in blocco del portafoglio crediti nel corso del giudizio comporta il subentro della cessionaria nel rapporto controverso, quale parte resistente/controricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge in cassazione in relazione agli artt. 2901, 2697, 2727 e 2729 c.c.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria relativa ad atti onerosi successivi al sorgere del credito, la scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni, ma il giudice deve accertare se gli indizi, valutati nel loro insieme, rendano effettivamente plausibile la conoscenza del pregiudizio.
- Il solo rapporto di parentela tra debitore e terzo acquirente non è di per sé sufficiente a integrare la prova della consapevolezza pregiudizievole: occorre che esso sia accompagnato da ulteriori elementi di vicinanza, convivenza o frequentazione tali da rendere estremamente improbabile l’ignoranza dello stato debitorio.
- La motivazione sulla scientia damni è viziata quando la decisione valorizza in modo isolato un solo indizio e trascura gli altri elementi fattuali rilevanti, specie quelli relativi alla tempistica dei pagamenti, alla tracciabilità del corrispettivo e alla concreta dinamica delle trattative.
- Nel sindacato di legittimità sulla prova presuntiva, la Cassazione interviene quando il ragionamento inferenziale del giudice di merito si presenti illogico o non coerente con i criteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
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