Regolamento (UE) 2022/1410
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1410 della Commissione del 18 agosto 2022 che prevede una riduzione del termine di notifica preventiva prima dell’arrivo in porto di pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock soggetti al regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio che sbarcano in porti spagnoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione introduce, per specifiche flotte dell’Unione che sbarcano in Spagna, una riduzione del termine minimo di notifica preventiva prima dell’arrivo in porto da quattro ore a due ore e mezza. La misura riguarda pescherecci di almeno 12 metri impegnati nella pesca di stock disciplinati dai piani pluriennali UE richiamati e operanti in aree da cui il porto è raggiungibile in meno di quattro ore. La Spagna deve inoltre trasmettere alla Commissione una relazione sull’attuazione entro il 26 agosto 2024, con particolare attenzione all’impatto sulla capacità di controllo. È abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013, in quanto parzialmente sovrapposto.
Riduzione a 2 ore e mezza del termine di notifica preventiva prima dell’arrivo in porto per determinati pescherecci dell’Unione che sbarcano in porti spagnoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri soggetti all’obbligo di notifica preventiva ex articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, purché siano impegnati nella pesca di stock coperti dai regolamenti (UE) 2019/472 e 2019/1022, operino esclusivamente in zone di pesca da cui possano raggiungere il porto di sbarco in meno di quattro ore e sbarchino in porti spagnoli. Non si applica, quindi, in generale a tutti i pescherecci dell’Unione, né a sbarchi in porti non spagnoli, né a navi che non rispettino cumulativamente le condizioni indicate.
Riduzione del termine di notifica preventiva per determinati pescherecci che sbarcano in Spagna
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1410 della Commissione interviene sul regime di controllo unionale della pesca, riducendo il termine di preavviso prima dell’arrivo in porto per specifiche navi dell’Unione. La misura è adottata alla luce dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e tiene conto delle esigenze operative e di controllo evidenziate dalla Spagna per alcuni porti nazionali.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento richiama l’obbligo generale, previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per i comandanti dei pescherecci dell’Unione di almeno 12 metri che pescano stock soggetti a piani pluriennali e che utilizzano la registrazione elettronica del giornale di pesca: tali comandanti devono comunicare l’intenzione di sbarcare almeno 4 ore prima dell’orario previsto di arrivo. La Commissione considera che, per alcune flotte e in presenza di determinate condizioni geografiche e operative, un termine più breve consenta comunque alle autorità di controllo di intervenire efficacemente in caso di ispezione allo sbarco.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
La riduzione del termine si applica esclusivamente ai comandanti dei pescherecci dell’Unione che:
- hanno lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri;
- sono impegnati nella pesca di stock oggetto del piano pluriennale istituito dai regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022;
- operano esclusivamente in zone di pesca da cui possono raggiungere il porto di sbarco in meno di 4 ore;
- sbarcano in porti spagnoli.
La misura non ha portata generale: opera solo al ricorrere cumulativo di tutte le condizioni indicate e solo in relazione agli sbarchi nei porti della Spagna.
Effetto normativo: nuovo termine di notifica
Per i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione, il termine minimo di notifica preventiva viene ridotto da 4 ore a 2 ore e mezza prima dell’arrivo previsto in porto. La riduzione è motivata dalla constatazione che le aree di pesca interessate e la localizzazione degli uffici di controllo consentono alle autorità spagnole di raggiungere il porto in tempo utile anche con un preavviso inferiore.
Obbligo di relazione della Spagna
La Spagna deve trasmettere alla Commissione, entro il 26 agosto 2024, una relazione sull’attuazione del regolamento. La relazione deve contenere anche un’analisi dell’eventuale impatto della riduzione del preavviso sulla capacità delle autorità di controllo della pesca di monitorare efficacemente le attività dei pescherecci che beneficiano della deroga temporale.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
Poiché il nuovo regime si sovrappone a quello introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013, quest’ultimo viene espressamente abrogato.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riduzione del termine di notifica preventiva
Per i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che soddisfano tutte le condizioni previste, il termine minimo di notifica preventiva di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è ridotto a 2 ore e mezza prima dell’arrivo previsto in porto. Le condizioni sono: pesca di stock soggetti ai regolamenti (UE) 2019/472 e 2019/1022, operatività esclusiva in zone da cui il porto di sbarco sia raggiungibile in meno di 4 ore e sbarco in porti spagnoli.
Relazione della Spagna alla Commissione
La Spagna deve presentare alla Commissione una relazione sull’attuazione del regolamento entro il 26 agosto 2024. La relazione deve includere un’analisi dell’eventuale incidenza della riduzione del termine di notifica sulla capacità delle autorità spagnole di controllo della pesca di monitorare efficacemente le attività dei pescherecci beneficiari.
Abrogazione del regolamento precedente
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013, poiché il suo ambito di applicazione si sovrappone a quello del nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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