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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2290

Regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione del 19 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023

Normativa europea32022R2290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato proroga e rimodula per il 2023 varie esenzioni dall’obbligo di sbarco previste per le acque occidentali nel regolamento delegato (UE) 2020/2015. Le modifiche interessano sia esenzioni fondate sull’alto tasso di sopravvivenza sia esenzioni de minimis, con limiti percentuali, specie e zone CIEM puntualmente definiti. In diversi casi la Commissione subordina la conferma delle esenzioni alla raccolta di ulteriori dati scientifici e al controllo rigoroso da parte degli Stati membri interessati.

Modifica le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali, prorogandone diverse al 31 dicembre 2023 e aggiornandone condizioni, ambito geografico e requisiti di monitoraggio.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca interessate dal regolamento delegato (UE) 2020/2015 nelle acque occidentali dell’Unione, con particolare riguardo alle acque nordoccidentali e sudoccidentali e alle divisioni/sottozone CIEM 5b, 6, 7a-7k, 8, 9 e 10 indicate nel testo. Riguarda armatori e pescherecci dell’UE che operano con specifici attrezzi (reti a strascico, sciabiche, sfogliare, tramagli, ami e palangari, reti da imbrocco, reti da traino pelagiche) e per determinate specie (sogliola, merlano, rombo giallo, pesce tamburo, eglefino, argentina maggiore, suro, sgombro, razza cuculo, occhialone). Alcune esenzioni sono limitate a soglie dimensionali delle navi, dimensioni di maglia, percentuali massime di catture/rigetti, aree precise e, per talune, al requisito di ulteriori informazioni scientifiche da presentare entro il 1° maggio 2023. Il regolamento si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023; alcune esenzioni precedenti restano invece limitate al 31 dicembre 2022.

Modifica delle esenzioni dall’obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023

Il regolamento delegato (UE) 2022/2290 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/2015, che disciplina per il triennio 2021-2023 le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali. La Commissione, sulla base dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, proroga numerose esenzioni fino al 31 dicembre 2023 e aggiorna alcune condizioni tecniche e territoriali, facendo ampio ricorso alle valutazioni dello CSTEP e alle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati.

Contesto e logica dell’intervento

Il regolamento parte dal presupposto che varie esenzioni erano state concesse in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022 e che, per confermarle nel 2023, occorrevano ulteriori elementi scientifici. In più casi la Commissione condivide le conclusioni dello CSTEP circa il basso livello dei rigetti, la limitata incidenza sulle risorse e le difficoltà tecniche nell’ulteriore miglioramento della selettività senza costi sproporzionati per le flotte interessate.

Ambito di applicazione materiale e geografico

L’atto riguarda le attività di pesca nelle acque occidentali dell’Unione, con particolare attenzione alle aree nordoccidentali e sudoccidentali e alle divisioni/sottozone CIEM menzionate nel testo. Le specie e gli attrezzi interessati sono quelli elencati nel regolamento 2020/2015, tra cui sogliola, merlano, rombo giallo, pesce tamburo, eglefino, argentina maggiore, suro, sgombro, razza cuculo e occhialone, operati con reti a strascico, sciabiche, sfogliare, tramagli, reti da imbrocco, ami e palangari e reti da traino pelagiche.

Proroghe e modifiche principali alle esenzioni

Per la sogliola, il regolamento distingue due profili: da un lato l’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza in 7d e 7e, dall’altro l’esenzione de minimis nel quadro dell’articolo 13 del regolamento 2020/2015. Nel primo caso, vengono rafforzati i dettagli operativi: in 7d l’esenzione vale entro sei miglia dalla costa, fuori dalle zone di riproduzione designate, per pescherecci fino a 10 metri e 221 kW, con profondità massima di 30 metri e traini non superiori a 90 minuti; in 7e si applica a pescherecci sotto i 12 metri con reti OTB e maglie del sacco superiori a 80 mm.

Per la razza cuculo e per l’occhialone, la proroga al 2023 è accompagnata da obblighi di trasmissione di ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2023 e da una valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2023. Il regolamento insiste sulla necessità di migliorare la qualità dei dati sulle catture e di utilizzare la capacità scientifica congiunta degli Stati membri, in modo da sostenere il riesame dell’obbligo di sbarco del 2023.

Esenzioni de minimis: limiti percentuali e condizioni

Per il merlano nelle divisioni CIEM 7d e 7e, l’esenzione de minimis è fissata al 3% delle catture annue, per una pluralità di attrezzi, incluse reti a strascico, sciabiche, reti da traino pelagiche e sfogliare BT2 con maglie tra 80 e 119 mm. Per la sogliola, l’esenzione de minimis è pari al 3% nelle divisioni 7d-7h, 7j e 7k per gli attrezzi TBB con pannello Flemish. Il regolamento conferma inoltre l’esenzione per il pesce tamburo, l’eglefino, l’argentina maggiore, il suro e lo sgombro, mantenendo o prorogando i limiti percentuali già previsti dal regolamento 2020/2015.

In particolare:

  • l’eglefino resta soggetto a un tetto del 5% delle catture annue nelle zone e con gli attrezzi indicati dal regolamento 2020/2015;
  • l’argentina maggiore mantiene il limite dello 0,6% nelle divisioni 5b e sottozona 6;
  • suro e sgombro restano al 3% nella pesca demersale multispecifica in sottozona 6 e divisioni 7b-7k.

Per suro e sgombro, la Commissione richiede inoltre nuovi test sulla selettività e la trasmissione allo CSTEP di informazioni aggiornate entro il 1° maggio 2023, così da alimentare la valutazione nell’ambito del riesame del 2023.

Obblighi di monitoraggio e supporto scientifico

Un elemento centrale del regolamento è la condizionalità scientifica delle esenzioni. Per varie misure gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono:

  • presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2023;
  • sottoporre i dati allo CSTEP per valutazione entro il 31 luglio 2023, ove previsto;
  • garantire un rigoroso controllo delle esenzioni e la raccolta dei dati sui rigetti, da inviare alla Commissione entro il 1° maggio 2023.

Queste richieste riflettono la volontà della Commissione di limitare le esenzioni ai casi in cui il basso impatto sulla risorsa e l’impossibilità pratica di ulteriori miglioramenti tecnici risultino adeguatamente documentati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma produce effetti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le esenzioni che non vengono prorogate restano ferme alla scadenza del 31 dicembre 2022, secondo quanto stabilito dal regolamento 2020/2015 e dalle modifiche introdotte dal presente atto.

Disposizioni principali

Finalità e base normativa

La Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015, sulla base dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, per adeguare le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali nel periodo 2021-2023.

Proroga di esenzioni per il 2023

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 diverse esenzioni già esistenti, riguardanti in particolare: sogliola nelle divisioni CIEM 7d e 7e; sogliola nella divisione 7a; pesce tamburo nelle divisioni 7b-7c e 7f-7k; eglefino in alcune zone delle divisioni 7b, 7c e 7e-7k; argentina maggiore nella divisione 5b e sottozona 6; suro nella sottozona 6 e divisioni 7b-7k; razza cuculo nelle sottozone 8 e 9 e divisione 8; occhialone nelle zone 8, 9a e 10; merlano con reti da imbrocco nella sottozona 8.

Esenzione per sogliola in 7d e 7e

L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola sotto taglia in divisione CIEM 7d e 7e è ridefinita: in 7d si applica entro sei miglia dalla costa ma fuori dalle zone di riproduzione designate, a navi fino a 10 metri e 221 kW, in acque fino a 30 metri di profondità e con traini non superiori a 90 minuti; in 7e si applica entro sei miglia dalla costa, fuori dalle zone di riproduzione designate, a pescherecci inferiori a 12 metri con reti da traino a divergenti OTB e maglie del sacco superiori a 80 mm.

Razza cuculo: obblighi informativi e valutazione scientifica

Le esenzioni per razza cuculo con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e con reti a strascico nella sottozona 8 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2023; lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2023.

Occhialone: proroga e studi di supporto

L’esenzione per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) si applica alle catture nella divisione CIEM 9a con la "voracera" e nelle sottozone 8 e 10 e divisione 9a con ami e palangari. Per le catture con ami e palangari nella sottozona 8 e nella divisione 9a, gli Stati membri interessati devono trasmettere ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2023; lo CSTEP deve pronunciarsi entro il 31 luglio 2023.

Modifiche alle esenzioni de minimis per merlano, sogliola e altre specie

Per il merlano (Merlangius merlangus) l’esenzione de minimis è ridefinita al 3% delle catture annue nelle divisioni CIEM 7d e 7e, per reti a strascico e sciabiche con maglia ≥80 mm, reti da traino pelagiche e sfogliare BT2 80-119 mm. Per la sogliola l’esenzione de minimis è fissata al 3% nelle divisioni 7d-7h, 7j e 7k per attrezzi TBB 80-119 mm con pannello Flemish. Per i paragrafi relativi a esenzioni de minimis del regolamento 2020/2015, gli Stati membri devono presentare ulteriori dati scientifici entro il 1° maggio 2023; alcuni paragrafi sono soppressi e altri restano limitati al 31 dicembre 2022.

Eglefino, argentina maggiore, suro e sgombro

Restano confermate o prorogate al 31 dicembre 2023 le esenzioni de minimis per eglefino, argentina maggiore, suro e sgombro, con percentuali massime già previste dal regolamento 2020/2015: 5% per l’eglefino in determinate zone e attrezzi; 0,6% per l’argentina maggiore in 5b e sottozona 6; 3% per suro e sgombro nella pesca demersale multispecifica in sottozona 6 e divisioni 7b-7k. Per suro e sgombro gli Stati membri devono effettuare nuovi test di selettività e trasmettere informazioni aggiornate allo CSTEP entro il 1° maggio 2023.

Monitoraggio e controlli nazionali

Per talune esenzioni la Commissione richiede un rigoroso controllo da parte degli Stati membri e la raccolta di dati pertinenti sui rigetti, da trasmettere entro il 1° maggio 2023. Ciò riguarda in particolare le esenzioni per merlano, eglefino, suro e sgombro, oltre alle altre esenzioni per cui sono richiesti aggiornamenti scientifici.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaobbligo di sbarcogestione delle risorse ittichepolitica comune della pescadiritto dell'ue derivato

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