Regolamento (UE) 2022/2289
Regolamento delegato (UE) 2022/2289 della Commissione del 18 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga al 31 dicembre 2023 diverse esenzioni dall’obbligo di sbarco già previste per alcune attività di pesca nel Mare del Nord, e ne introduce una nuova per il gamberetto boreale. Le modifiche riguardano soprattutto esenzioni basate sul tasso di sopravvivenza e deroghe de minimis per specie come rombo chiodato, sgombro, aringa, merlano, spratto, cicerello, busbana norvegese, melù, molva e gamberetto boreale. Il testo adegua inoltre i limiti percentuali applicabili e sopprime disposizioni ormai scadute, mantenendo il regime allineato al quadro del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord.
Modifica per il 2023 del regime di esenzioni dall’obbligo di sbarco per talune attività di pesca nel Mare del Nord, mediante aggiornamento del regolamento delegato (UE) 2020/2014.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle attività di pesca nel Mare del Nord disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2020/2014, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023. Incide su pescherecci e flotte che operano nelle divisioni CIEM 3a, 4a, 4b, 4c e nella sottozona CIEM 4, con particolare riferimento alla pesca demersale multispecifica, alla pesca pelagica, alla pesca industriale del melù, alla pesca del gamberetto boreale e alla pesca con palangari. Non introduce un regime generale nuovo, ma proroga, sostituisce o aggiunge specifiche esenzioni dall’obbligo di sbarco per quantità limitate di talune specie catturate incidentalmente o soggette a de minimis.
Esenzioni dall’obbligo di sbarco nel Mare del Nord per il 2023
Il regolamento delegato (UE) 2022/2289 aggiorna il quadro delle deroghe all’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord, intervenendo sul regolamento delegato (UE) 2020/2014. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2018/973, che disciplina il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e consente alla Commissione di precisare le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco. Le modifiche rispondono alle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e alle valutazioni dello CSTEP, con l’obiettivo di garantire continuità regolatoria per il 2023.
Contesto e motivazione dell’intervento
Il testo spiega che alcune esenzioni previste dal regolamento delegato (UE) 2020/2014 erano limitate al 31 dicembre 2022 e richiedevano ulteriori elementi scientifici per essere prorogate. La Commissione ha preso in considerazione le raccomandazioni del gruppo Scheveningen, elaborate previa consultazione del NSAC e del PELAC, e le valutazioni dello CSTEP, che ha esaminato i dati tra maggio e luglio 2022. In più punti viene richiamata l’esigenza di coordinare temporalmente le esenzioni del Mare del Nord con quelle di aree limitrofe e di attendere risultati di studi e progetti in corso sulla sopravvivenza delle specie interessate e sulla selettività degli attrezzi.
Ambito oggettivo e territoriale
Le misure riguardano attività di pesca svolte nel Mare del Nord e nelle aree CIEM indicate nel regolamento, in particolare le divisioni 3a, 4a, 4b, 4c e la sottozona 4. Sono interessate la pesca demersale multispecifica, la pesca pelagica, la pesca con ciancioli, la pesca industriale del melù, la pesca del nasello con palangari e la pesca del gamberetto boreale. Il regime non ha portata generale, ma si applica a quote limitate di catture accessorie o di specie per le quali è stata ritenuta opportuna una deroga all’obbligo di sbarco.
Proroga delle esenzioni basate sul tasso di sopravvivenza
Una parte centrale dell’atto consiste nella proroga fino al 31 dicembre 2023 di esenzioni fondate sul tasso di sopravvivenza. Per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus), nelle catture con sfogliare dotate di sacco da almeno 80 mm nella sottozona CIEM 4, viene confermata l’esenzione fino al 4 % delle catture annue. Per lo sgombro e l’aringa nella pesca con ciancioli da parte di pescherecci pelagici fino a 25 metri nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54o parallelo, l’esenzione copre un quantitativo combinato fino all’1 % delle catture annue di sgombro, suro, aringa e merlano.
Esenzioni de minimis per specie miste e specie industriali
Il regolamento aggiorna anche diverse esenzioni de minimis. Per la pesca demersale multispecifica con reti da traino nelle divisioni CIEM 3a e nella sottozona 4, e per la pesca del gamberetto boreale con specifici dispositivi di selettività, il quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù non può superare l’1 % delle catture annue. Per la molva nella pesca demersale del nasello con palangari nella sottozona CIEM 4, il limite è fissato al 3 % delle catture annue della specie.
Sempre nell’ambito delle deroghe de minimis, per la pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c con reti a strascico TR2, il suro e lo sgombro sono soggetti a un limite del 6 % per il 2021 e 2022 e del 5 % per il 2023. Per il melù nella pesca industriale con traino pelagico nella sottozona CIEM 4, con trasformazione a bordo in base di surimi, il limite è pari al 5 % delle catture annue della specie.
Nuova esenzione per il gamberetto boreale
Il testo introduce una nuova esenzione de minimis per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle attività di pesca demersale con reti da traino nelle aree CIEM 3a e 4, subordinata a condizioni tecniche relative alla maglia e alla presenza di una griglia di selezione o dispositivo equivalente. Il quantitativo ammesso è pari allo 0,01 % del totale annuo delle catture nell’ambito della specifica attività di pesca. La Commissione motiva la deroga con i bassi tassi e volumi di rigetti e con la difficoltà pratica di ulteriori miglioramenti della selettività.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente e uniformemente dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023. Le disposizioni hanno quindi effetto per l’intero anno di campagna di pesca 2023, in modo da fornire certezza operativa agli operatori e agli Stati membri nella pianificazione delle attività economiche e dei controlli.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli armatori, i consorzi e gli intermediari del settore ittico, l’atto comporta la necessità di verificare per il 2023: le specie interessate, i limiti percentuali di deroga, le aree CIEM rilevanti, il tipo di attrezzo utilizzato e l’eventuale presenza di requisiti tecnici aggiuntivi. Per i consulenti legali e fiscali, è rilevante il fatto che il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna e proroga deroghe già esistenti, incidendo su pianificazione delle catture, documentazione di bordo e compliance con l’obbligo di sbarco nel Mare del Nord.
Disposizioni principali
Proroga e aggiornamento delle esenzioni dall’obbligo di sbarco
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2020/2014 per prorogare fino al 31 dicembre 2023 varie esenzioni in scadenza al 31 dicembre 2022, sulla base delle raccomandazioni comuni del gruppo Scheveningen e delle valutazioni dello CSTEP. Le proroghe riguardano esenzioni legate al tasso di sopravvivenza e esenzioni de minimis per specifiche specie e attrezzi di pesca nel Mare del Nord.
Soppressione di disposizioni superate
Sono soppressi l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/2014, coerentemente con la sostituzione delle relative esenzioni con una disciplina aggiornata per il 2023.
Rombo chiodato e pesca con sfogliare
L’articolo 11, punto 8, è sostituito per consentire, nella pesca con sfogliare dotate di sacco con maglie pari o superiori a 80 mm (TBB) nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, un’esenzione per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino al 4 % del totale annuo delle catture della specie.
Sgombro e aringa nella pesca con ciancioli
L’articolo 11, punto 12, è sostituito per consentire, nelle attività di pesca pelagica con pescherecci da traino pelagico fino a 25 metri dotati di reti OTM/PTM nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54o parallelo, un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano fino all’1 % del totale annuo delle catture di tali specie.
Spratto, cicerello, busbana norvegese e melù
L’articolo 11, punto 13, è sostituito per la pesca demersale multispecifica con reti da traino nelle divisioni CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, nonché per la pesca del gamberetto boreale con specifiche griglie/dispositivi di selettività, prevedendo un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù fino all’1 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito di tali attività.
Molva nella pesca demersale del nasello
L’articolo 11, punto 14, è sostituito per la pesca demersale del nasello con palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4, consentendo un quantitativo di molva (Molva) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino al 3 % del totale annuo delle catture della specie in tale attività.
Suro e sgombro nella pesca demersale multispecifica
L’articolo 11, punti 15 e 16, è sostituito per la pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) di maglia 80-99 mm (TR2), fissando per il suro (Trachurus spp.) e per lo sgombro (Scomber scombrus) un limite pari al 6 % nel 2021 e 2022 e al 5 % nel 2023 del totale annuo delle catture rispettivamente della specie.
Melù nella pesca industriale pelagica
L’articolo 11, punto 17, è sostituito per la pesca industriale con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4 con trasformazione a bordo per ottenere base di surimi, consentendo un quantitativo di melù (Micromesistius poutassou) fino al 5 % del totale annuo delle catture della specie.
Nuova esenzione per il gamberetto boreale
È aggiunto l’articolo 11, punto 18, che introduce una nuova esenzione de minimis per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella pesca demersale con reti da traino in CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, con limiti tecnici sulle maglie e sui dispositivi di selettività, fino allo 0,01 % del totale annuo delle catture effettuate in tale attività.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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