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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1409

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione del 18 agosto 2022 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224

Normativa europea32022R1409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le condizioni tecniche, organizzative e di sicurezza per il funzionamento del servizio web che consente ai vettori di verificare, prima della partenza, la validità di visti, permessi di soggiorno e autorizzazioni collegate ai viaggiatori. Definisce inoltre il metodo di autenticazione dei vettori, la loro registrazione, i formati dei messaggi, le risposte del sistema e le procedure da seguire in caso di impossibilità tecnica. Una parte delle disposizioni si applica subito, mentre altre si applicano solo dall’entrata in funzione del VIS. Il regolamento sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224.

Regole tecniche e di sicurezza per il servizio web destinato ai vettori, connesso al sistema di ingressi/uscite (EES) e al sistema di informazione visti (VIS), inclusi autenticazione, registrazione, interrogazioni e procedure in caso di impossibilità tecnica.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai vettori aerei, marittimi e ai vettori internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman e trasportano passeggeri con ingresso nel territorio degli Stati membri. Disciplina anche l’accesso al servizio web da parte dei cittadini di paesi terzi per la verifica dei giorni rimanenti di soggiorno autorizzato. Sul piano territoriale riguarda gli Stati membri che applicano integralmente o parzialmente l’acquis di Schengen, con regole specifiche per Stati membri non pienamente Schengen ma in cui EES è operativo; sono previste disposizioni particolari per Bulgaria, Romania, Cipro e Croazia, nonché indicazioni di non partecipazione per l’Irlanda e di applicazione per Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i rispettivi accordi. L’entrata in applicazione di talune disposizioni è differita alla data di entrata in funzione del VIS; il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione

Il regolamento disciplina il servizio web destinato ai vettori per le verifiche preventive sui viaggiatori, in collegamento con il sistema di ingressi/uscite (EES) e, dal momento della sua entrata in funzione, con il sistema di informazione visti (VIS). La finalità è garantire un quadro tecnico uniforme per interrogazioni, autenticazione, sicurezza, registrazione dei vettori e gestione delle criticità operative, nel rispetto delle regole di protezione dei dati.

Contesto normativo

L’atto attua in particolare gli articoli 13 e 36 del regolamento (UE) 2017/2226 e gli articoli 45 quater e 45 quinquies del regolamento (CE) n. 767/2008. Sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224, che viene abrogato, e tiene conto della riforma del VIS introdotta dal regolamento (UE) 2021/1134.

Ambito soggettivo e operativo

Le norme riguardano i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman verso il territorio degli Stati membri. Le verifiche sono effettuate mediante un'interfaccia per i vettori collegata a una banca dati a sola lettura, con possibilità di accesso via API, browser o applicazione mobile. Il regolamento disciplina anche il servizio web accessibile ai cittadini di paesi terzi per verificare i giorni residui di soggiorno autorizzato.

Obblighi di verifica dei vettori

I vettori devono effettuare interrogazioni di verifica prima della partenza, con un anticipo massimo di 48 ore, inserendo i dati identificativi del viaggiatore e del viaggio. Prima dell’operatività del VIS, i controlli riguardano soprattutto l’uso degli ingressi autorizzati dal visto e, in taluni casi, la presenza di un visto di ingresso doppio. Una volta operativo il VIS, i controlli si estendono alla validità di visti di breve durata, visti di lunga durata, visti di transito aeroportuale e permessi di soggiorno, con regole distinte per itinerari, transiti e titoli con validità territoriale limitata.

Protezione dei dati, sicurezza e autenticazione

eu-LISA è incaricata dello sviluppo del metodo di autenticazione, che deve incorporare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché misure di tracciabilità e controllo degli accessi. I vettori devono registrarsi preventivamente, dimostrare il rispetto di requisiti minimi di sicurezza e garantire che solo personale debitamente autorizzato utilizzi il sistema. La registrazione può essere cancellata per inattività, violazioni o richiesta del vettore, con preavviso e possibilità di osservazioni scritte, salvo casi urgenti di sicurezza informatica.

Aspetti tecnici e assistenza

eu-LISA definisce i formati dei messaggi e deve supportare almeno UN/EDIFACT, PAXLST/CUSRES, XML e JSON. Sono previsti collaudi, ambienti di test, un simulatore e procedure di connessione diverse a seconda del canale usato. In caso di impossibilità tecnica, il vettore deve informare l’unità centrale ETIAS, che gestisce anche il sistema di ticketing e l’assistenza ai vettori, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua inglese.

Servizio per i cittadini di paesi terzi

Il regolamento disciplina anche la funzione di verifica dei giorni residui di soggiorno autorizzato da parte del cittadino di paese terzo. Il sistema restituisce l’esito della verifica e indica il numero di giorni residui o la non disponibilità delle informazioni; precisa inoltre che la risposta non costituisce una decisione di ingresso nello spazio Schengen. Sono previste regole transitorie e regole specifiche per cittadini soggetti o esenti dall’obbligo di visto, nonché per i titolari di autorizzazioni ai viaggi ETIAS.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma diverse disposizioni collegate al VIS si applicano solo dalla data di entrata in funzione di tale sistema. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con le consuete specificità derivanti dalla partecipazione o non partecipazione degli Stati membri allo spazio Schengen.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce tre nuclei normativi: le norme dettagliate e le condizioni di funzionamento del servizio web e le regole di protezione dati e sicurezza; il metodo di autenticazione per i vettori e le condizioni di registrazione per accedervi; le procedure da seguire quando sia tecnicamente impossibile per i vettori accedere al servizio web.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce, tra l’altro, cosa si intende per "interfaccia per i vettori", "orientamenti tecnici" e "personale debitamente autorizzato". L’interfaccia per i vettori corrisponde al servizio web di eu-LISA, utilizzato per le verifiche previste dal regolamento EES e dal regolamento VIS, e consiste in un’interfaccia informatica collegata a una banca dati a sola lettura.

Obblighi di verifica dei vettori

L’articolo 3 impone ai vettori di effettuare interrogazioni di verifica: inizialmente per i visti a ingresso singolo o doppio nell’ambito dell’EES; successivamente, dall’entrata in funzione del VIS, per verificare l’utilizzo degli ingressi autorizzati dai visti di breve durata e la validità di visti di lunga durata, visti di transito aeroportuale e permessi di soggiorno. Le interrogazioni devono essere effettuate con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto alla partenza programmata. I vettori devono inoltre limitare l’accesso al personale autorizzato e adottare misure minime di sicurezza e tracciabilità.

Connessione e modalità di accesso

L’articolo 4 prevede che i vettori possano collegarsi tramite connessione di rete dedicata o Internet e accedere tramite interfaccia sistema-sistema (API), interfaccia web o applicazione mobile.

Dati da inserire nelle interrogazioni

L’articolo 5 elenca i dati del viaggiatore richiesti per avviare l’interrogazione: nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, documento di viaggio, data di scadenza, data prevista di arrivo, Stato membro o aeroporto di ingresso o transito, dettagli del trasporto e, facoltativamente, numero del visto o del permesso. Sono previste informazioni aggiuntive per itinerari con due o più ingressi e la possibilità di segnalare casi di non applicabilità o transito aeroportuale.

Risposte del sistema

L’articolo 6 disciplina le risposte del servizio web: "non applicabile", "OK" e "non OK". Le regole variano a seconda della fase di operatività (prima o dopo l’entrata in funzione del VIS) e della tipologia di titolo del viaggiatore. Il sistema deve indicare, in caso di esito negativo, se la risposta proviene dall’EES o dal VIS.

Regole di valutazione nel periodo EES

Sempre l’articolo 6 contiene regole dettagliate per i casi in cui sia operativo solo l’EES: controllo del numero di ingressi autorizzati, dell’esistenza di informazioni sul visto e dei casi di itinerari con visto di ingresso doppio. Sono previste risposte specifiche anche per viaggiatori con transito aeroportuale o con visti nazionali di breve durata.

Regole di valutazione con VIS operativo

Dall’entrata in funzione del VIS, l’articolo 6 disciplina i controlli su visti di transito aeroportuale, visti di breve durata, visti di lunga durata e permessi di soggiorno, distinguendo anche i casi di validità territoriale limitata e di itinerari che non sono compatibili con un visto di ingresso singolo. I cittadini esenti dal visto o rientranti nell’ETIAS sono rinviati al regolamento di esecuzione C(2022) 4550.

Formato dei messaggi

L’articolo 7 affida a eu-LISA la specificazione, negli orientamenti tecnici, dei formati e della struttura dei messaggi. Devono essere supportati almeno UN/EDIFACT, PAXLST/CUSRES, XML e JSON.

Estrazione dei dati e banca dati a sola lettura

L’articolo 8 impone l’estrazione automatica almeno giornaliera dei dati relativi a visti, permessi di soggiorno e autorizzazioni ai viaggi dai sistemi interessati verso la banca dati a sola lettura. Ogni estrazione deve essere registrata; eu-LISA è responsabile della sicurezza del servizio web, dei dati personali e del processo di estrazione. La banca dati a sola lettura non può alimentare il sistema EES o il VIS.

Metodo di autenticazione

L’articolo 9 impone a eu-LISA di sviluppare un metodo di autenticazione conforme ai principi di sicurezza, privacy by design e by default e controllo degli accessi, capace di tracciare il soggetto che avvia l’interrogazione. Se si usa l’API, il metodo deve essere integrato da autenticazione reciproca.

Registrazione dei vettori

L’articolo 10 prevede che i vettori operanti e trasportanti passeggeri nel territorio degli Stati membri si registrino prima di accedere al metodo di autenticazione. Il modulo di registrazione online richiede dati identificativi e di contatto, informazioni sull’iscrizione societaria, dichiarazioni sui requisiti di sicurezza e sull’uso esclusivo da parte di personale autorizzato, nonché allegati documentali societari. I vettori devono comunicare variazioni rilevanti e violazioni di dati personali. I dati personali della registrazione sono cancellati al più tardi un anno dopo la cancellazione della registrazione.

Cancellazione e sconnessione

L’articolo 11 disciplina la cancellazione della registrazione su richiesta del vettore, per inutilizzo per un anno o per violazioni delle condizioni di sicurezza o degli orientamenti tecnici. Eu-LISA deve preavvisare di un mese, salvo urgenze di sicurezza informatica che consentono la sconnessione immediata. Sono previste possibilità di rettifica delle carenze, riconnessione e nuova registrazione, oltre alla facoltà di effettuare indagini presso Stati membri o paesi terzi.

Sviluppo, collaudo e connessione

L’articolo 12 prevede che eu-LISA metta a disposizione orientamenti tecnici, piano di collaudo, ambiente di collaudo e simulatore. Per le connessioni via API è richiesto il collaudo del formato messaggi e dell’autenticazione; per web browser o app mobile è sufficiente notificare l’avvenuto collaudo e la formazione del personale. Dopo la registrazione e l’esito positivo dei collaudi, eu-LISA connette il vettore.

Impossibilità tecnica e gestione dei guasti

L’articolo 13 disciplina i casi in cui non sia tecnicamente possibile avviare un’interrogazione per guasto del sistema EES o VIS, oppure per altre ragioni. Il vettore deve informare l’unità centrale ETIAS, che a sua volta informa i vettori e gli Stati membri interessati; eu-LISA fornisce uno strumento di ticketing e conferma la ricezione delle notifiche.

Assistenza ai vettori

L’articolo 14 istituisce un modulo web per richiedere assistenza tramite lo strumento di ticketing, con conferma di ricezione e numero di ticket. Le richieste tecniche sono inoltrate a eu-LISA, mentre l’unità centrale ETIAS gestisce le richieste non tecniche. È prevista anche una linea telefonica di emergenza. L’assistenza è disponibile 24/7 in lingua inglese e l’unità centrale ETIAS rende disponibile un elenco di FAQ in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Servizio web per i cittadini di paesi terzi

L’articolo 15 disciplina l’accesso protetto al servizio web per la verifica dei giorni rimanenti di soggiorno autorizzato. Il cittadino inserisce dati del documento di viaggio e lo Stato membro di destinazione, con possibilità di indicare la data prevista di ingresso o uscita. Il sistema restituisce "OK", "non OK" o "non disponibile" e fornisce indicazioni metodologiche sul calcolo dei giorni, incluse regole transitorie, casi di visti, autorizzazioni ai viaggi ETIAS e assenza di dati nel sistema EES.

Registrazioni delle operazioni di trattamento

L’articolo 16 attribuisce all’unità nazionale ETIAS l’accesso alle registrazioni conservate da eu-LISA necessarie per la risoluzione delle controversie, ai fini degli articoli 13, paragrafo 4, del regolamento EES e 45 quater, paragrafo 8, del regolamento VIS.

Abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 17 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224, che viene sostituito dal presente atto.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 18 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, molte disposizioni relative al regolamento (CE) n. 767/2008 si applicano solo dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionesistemi informativi e interconnessione di banche datiprotezione dei dati personalisicurezza informaticatrasporti

Testo integrale

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