L.R. Veneto 32/2018
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Veneto n. 23/2006 sulla cooperazione sociale, rafforzando controlli, requisiti di iscrizione all’Albo, strumenti di trasparenza (bilancio sociale, codice etico), verifiche su appalti e tutele dei lavoratori. Prevede misure contro la falsa cooperazione sociale e vari termini attuativi di 90 e 120 giorni dall’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina veneta sulla cooperazione sociale
Modifiche alla disciplina veneta sulla cooperazione sociale
La legge regionale del Veneto n. 32 del 2018 interviene in modo organico sulla legge regionale n. 23/2006, rafforzando promozione, trasparenza, controlli e requisiti delle cooperative sociali. La disciplina si applica nel solo territorio veneto e introduce anche obblighi e termini di prima attuazione a carico della Giunta regionale e della Commissione regionale della cooperazione sociale.
Finalità e indirizzi generali
La finalità della legge regionale sulla cooperazione sociale viene ampliata includendo espressamente anche l’inserimento lavorativo delle persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale e sentita la commissione consiliare competente, è chiamata a definire le modalità attuative e a individuare periodicamente misure per:
- prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale;
- incrementare i rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- favorire lo scambio informativo sui comportamenti o sulle condotte non conformi alla normativa.
In sede di prima applicazione, tali misure devono essere individuate entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Definizione di persone deboli
Ai fini della legge regionale, sono considerate persone deboli:
- i lavoratori svantaggiati indicati dal regolamento UE n. 651/2014;
- le persone in situazioni di fragilità sociale previste dalla legge n. 328/2000.
La condizione del lavoratore deve essere attestata e trattata secondo la normativa vigente.
Bilancio sociale
Viene introdotto il bilancio sociale della cooperativa sociale come strumento di trasparenza e rendicontazione, finalizzato a descrivere prodotti, servizi, performance organizzativa e impatto sociale delle attività svolte. Il documento deve considerare, tra gli altri elementi:
- natura dell’attività;
- dimensioni della cooperativa;
- contrattazione collettiva applicata;
- eventuali inserimenti lavorativi e relativi progetti.
La Giunta regionale, in armonia con le linee guida ministeriali in materia di impresa sociale, predispone uno schema tipo di bilancio sociale per entrambe le tipologie di cooperative sociali, previo parere della commissione consiliare competente. Fino all’adozione di tale provvedimento, le cooperative possono comunque adottare il bilancio sociale.
Codice etico
Le cooperative sociali possono adottare un codice etico o di comportamento, coerente con il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, per rafforzare responsabilità sociale, cultura d’impresa sociale, rispetto delle norme e correttezza comportamentale.
La Commissione regionale della cooperazione sociale predispone uno schema tipo da sottoporre alla Giunta regionale per l’approvazione. In prima applicazione, lo schema tipo deve essere predisposto entro 90 giorni dall’entrata in vigore; decorso inutilmente il termine, provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Anagrafe informatizzata e controllo dei soggetti apicali
Per evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale e agevolare vigilanza e controllo, la Giunta regionale deve istituire un’anagrafe informatizzata contenente i nominativi:
- dei membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o vigilanza;
- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;
- del direttore tecnico.
Nell’anagrafe devono essere registrati anche i nominativi di tali soggetti se hanno operato in cooperative sociali cancellate dall’Albo, per i cinque anni successivi alla cancellazione. La Giunta può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio.
L’anagrafe deve essere istituita entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Requisiti per l’iscrizione all’Albo e revisione cooperativa
La disciplina dell’Albo viene rafforzata con nuovi requisiti e controlli. In particolare:
- le cooperative iscritte che nel corso dell’anno non siano state sottoposte a revisione cooperativa, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, devono richiederlo al Ministero competente o, se aderenti a un’associazione riconosciuta, a quest’ultima;
- non possono essere iscritte all’Albo le cooperative in cui i soggetti apicali presentino cause di esclusione analoghe a quelle previste per gli operatori economici negli appalti pubblici;
- la struttura regionale competente in materia di servizi sociali svolge una revisione biennale dell’Albo per verificare la permanenza dei requisiti.
Le cooperative iscritte devono trasmettere alla struttura regionale:
- le variazioni di statuto, numero di soci, dipendenti e collaboratori, con evidenza dei soggetti svantaggiati e deboli;
- la dichiarazione degli enti previdenziali sulla regolarità dei versamenti;
- il certificato o l’attestazione della revisione cooperativa, oppure la richiesta presentata al Ministero o all’associazione di rappresentanza;
- la relazione sull’utilizzo di eventuali contributi o incentivi regionali.
Verifiche a campione, diffida e cancellazione dall’Albo
La struttura regionale competente effettua annualmente verifiche a campione, d’ufficio o su segnalazione, sul possesso dei requisiti di iscrizione. Se la cooperativa non adempie o adempie in modo parziale o difforme alle richieste della struttura, viene prima diffidata a provvedere entro 60 giorni; in caso di ulteriore inadempimento è cancellata dall’Albo.
La cancellazione può avvenire anche quando:
- non sia stata effettuata entro l’anno, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa;
- manchi il certificato o l’attestazione annuale della revisione, o la richiesta sostitutiva;
- si verifichino le ipotesi di mancato riscontro alle verifiche a campione o di mancato rispetto delle richieste di controllo.
La Giunta regionale deve definire modalità, termini, procedure e requisiti per iscrizione, cancellazione e verifiche a campione, previo parere della commissione regionale e sentita la commissione consiliare; in prima applicazione ciò deve avvenire entro 120 giorni.
Le nuove disposizioni sui requisiti, sulla revisione e sulle cancellazioni si applicano ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della legge.
Effetti della cancellazione dall’Albo
La cooperativa sociale cancellata non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi tre anni dalla cancellazione.
Se la cooperativa ha beneficiato di vantaggi economici previsti dalla legge pur trovandosi in condizioni che avrebbero comportato la cancellazione, e ciò viene accertato previa diffida e secondo le procedure di legge, decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite.
Criteri premiali negli affidamenti di servizi
Per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo b) viene prevista una maggiorazione del punteggio in presenza di elementi premiali, tra cui:
- adozione del bilancio sociale, finché esso resta facoltativo;
- adozione del codice etico;
- presenza di più del 30% di persone svantaggiate;
- presenza, oltre alla quota del 30% di persone svantaggiate, anche di persone deboli.
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio. In prima applicazione deve farlo entro 120 giorni; fino all’adozione del relativo provvedimento, per i procedimenti in corso continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della legge.
Requisiti contrattuali, contributivi e di sicurezza
La normativa rafforza le condizioni da considerare negli affidamenti e nei rapporti con le cooperative sociali, includendo:
- applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- pianificazione di percorsi formativi;
- assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva;
- assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto delle normative e delle norme contrattuali di settore nei contratti applicati alle persone svantaggiate e ai soggetti deboli, con garanzia di equa retribuzione.
Riserva negli appalti e nelle concessioni
Nel rispetto della normativa statale ed الأوروبية in materia di appalti e concessioni, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione o l’esecuzione a cooperative sociali di tipo b) o ad operatori economici analoghi stabiliti in Stati membri UE, purché:
- lo scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità;
- almeno il 30% dei lavoratori impiegati nel singolo appalto o concessione sia composto da lavoratori svantaggiati o con disabilità.
È inoltre possibile riconoscere una maggiorazione del punteggio quando la percentuale di lavoratori svantaggiati, con disabilità o di persone deboli superi il 30%.
Subentro nei servizi e tutela retributiva
La rubrica dell’articolo relativo ai corrispettivi viene modificata in “subentro”. In caso di avvicendamento nell’affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni, la cooperativa subentrante, nel rispetto della normativa vigente, deve garantire ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti.
Verifiche sui servizi affidati e vigilanza ispettiva
La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i comuni possono svolgere verifiche sui servizi oggetto di affidamento o conferimento, con riguardo:
- al rispetto della normativa regionale, dei requisiti e degli standard della l.r. n. 22/2002;
- all’applicazione della contrattazione collettiva alle persone svantaggiate e ai soggetti deboli;
- all’eventuale utilizzo di contratti impropri;
- al rispetto delle norme sugli inserimenti lavorativi.
La struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza svolge, secondo la l.r. n. 21/2010, anche il controllo sul possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, pure durante il rapporto contrattuale.
Le cooperative che non adempiono o adempiono in modo incompleto o difforme alle richieste degli organi di controllo, dopo diffida formale con termine di 60 giorni, sono cancellate dall’Albo.
Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale
La Commissione regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente, entro 30 giorni dalla loro adozione, i pareri espressi nell’esercizio delle proprie funzioni.
Clausola valutativa e monitoraggio
Viene introdotta una clausola valutativa per consentire al Consiglio regionale di controllare l’attuazione della legge e valutarne i risultati nel promuovere il sistema delle cooperative sociali nel Veneto.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale deve presentare una relazione che documenti:
- azioni e interventi attivati;
- esiti dei monitoraggi;
- soggetti coinvolti;
- beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
- utilizzo delle risorse;
- partecipazione alle misure;
- grado di soddisfazione della domanda;
- criticità emerse e relative soluzioni;
- misure adottate per prevenire e contrastare la falsa cooperazione sociale.
La Giunta, previo parere della Commissione regionale e sentita la commissione consiliare, individua gli indicatori di valutazione. In prima applicazione ciò deve avvenire entro 120 giorni.
Se la Giunta non provvede nei termini, deve riferire al Consiglio entro i 30 giorni successivi, indicando motivi del ritardo e difficoltà incontrate. Consiglio e Giunta pubblicano sui rispettivi siti istituzionali dati e documenti relativi alla valutazione.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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