L.R. Veneto 38/2018
Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 38/2018 modifica la l.r. 3/2009 introducendo gli Sportelli Informalavoro presso i Comuni, tramite convenzioni con la Giunta regionale, per funzioni di informazione, orientamento e supporto al lavoro. Prevede schema convenzionale entro 180 giorni, formazione del personale, iniziative informative e una clausola valutativa. Le spese sono coperte per gli esercizi 2018-2020.
Istituzione degli Sportelli Informalavoro nel sistema dei servizi per il lavoro del Veneto
Istituzione degli Sportelli Informalavoro nel sistema regionale per il lavoro
La legge regionale del Veneto n. 38 del 2018 inserisce nella legge regionale n. 3/2009 una disciplina per l’istituzione degli “Sportelli Informalavoro” nell’ambito del sistema dei servizi per il lavoro. L’obiettivo è rafforzare politiche di inserimento, reinserimento, orientamento e formazione nel mercato del lavoro, in collaborazione con i Comuni e sotto il coordinamento del sistema regionale competente.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La Giunta regionale può promuovere convenzioni con i Comuni per attivare gli Sportelli Informalavoro, operanti in una logica di rete con gli enti locali. Gli sportelli agiscono nei limiti delle funzioni previste dalla convenzione e sono sottoposti alla direzione, al coordinamento operativo e al monitoraggio di Veneto Lavoro, con il coordinamento territoriale dei centri per l’impiego di riferimento.
Funzioni degli Sportelli Informalavoro
Gli sportelli possono svolgere una o più funzioni tra quelle indicate dalla legge, tra cui:
- accoglienza e informazione;
- orientamento di base;
- orientamento specialistico e individualizzato, con analisi delle competenze rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro e delle competenze trasversali;
- ausilio nella ricerca di occupazione e accompagnamento al lavoro, anche intensivo;
- rilevazione dei fabbisogni formativi per attivare percorsi mirati;
- informazione sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche per le imprese;
- informazione e orientamento per l’avvio di impresa autonoma;
- informazioni su tirocini e misure di mobilità geografica;
- informazioni su formazione per qualificazione, riqualificazione professionale, autoimpiego e inserimento lavorativo;
- informazione alla cittadinanza, anche tramite incontri pubblici.
Schema di convenzione e requisiti operativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, con la collaborazione di Veneto Lavoro, deve definire uno schema di convenzione da stipulare con i Comuni. Lo schema deve indicare in particolare:
- i requisiti minimi di esperienza professionale degli operatori, in relazione alle funzioni da svolgere;
- l’obbligo di interconnessione con il Sistema Informativo Lavoro del Veneto (SILV).
La norma precisa che l’applicazione di tale disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Formazione del personale comunale
La Giunta regionale promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la qualificazione del personale dei Comuni addetto agli Sportelli Informalavoro. Le attività devono seguire le modalità previste dalla disciplina regionale sul sistema educativo e possono essere realizzate anche tramite organismi di formazione accreditati.
Informazione e diffusione delle buone pratiche
La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per iniziative informative volte a diffondere la conoscenza dell’istituzione e delle funzioni degli Sportelli Informalavoro. Inoltre promuove, attraverso il sito web di Veneto Lavoro, le migliori pratiche presenti sul territorio.
I soggetti pubblici regionali che operano nel sistema dei servizi per il lavoro devono pubblicizzare sul proprio sito web l’istituzione e le funzioni degli sportelli.
Clausola valutativa
In sede di prima applicazione, la Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, una relazione contenente:
- le richieste dei Comuni per l’apertura degli Sportelli Informalavoro;
- lo stato di attuazione delle convenzioni tra i Comuni e gli Sportelli Informalavoro.
Aspetti finanziari
La legge quantifica gli oneri derivanti da due ambiti di intervento:
- per la formazione e qualificazione del personale di cui all’articolo 2, 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020;
- per le attività informative di cui all’articolo 3, 5.000 euro nel 2018 e 15.000 euro nel 2019.
Le coperture sono assicurate mediante riduzione di corrispondenti risorse del bilancio regionale, con incremento delle missioni e programmi indicati dalla norma finanziaria.
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