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Legge

L.R. Veneto 34/2018

Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 34/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel territorio del Veneto, la definizione di impresa artigiana, l’Albo regionale, le funzioni delle camere di commercio e della Commissione regionale per l’artigianato, nonché incentivi, qualità, maestro artigiano, botteghe scuola, artigianato storico e sanzioni. Prevede anche abrogazioni della normativa previgente e una clausola valutativa.

Tutela e promozione dell’artigianato veneto

Tutela, sviluppo e promozione dell’artigianato veneto

La legge regionale del Veneto disciplina l’impresa artigiana, il relativo Albo, gli organi amministrativi competenti e un insieme di misure di sostegno, qualità e valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e storico. Si applica esclusivamente nel territorio veneto.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell’artigianato e ne promuove sviluppo, valorizzazione e tutela mediante politiche di sostegno all’impresa, accesso al credito, ricerca, innovazione tecnologica e organizzativa, formazione e promozione delle produzioni. L’azione regionale è svolta con il concorso di enti locali, camere di commercio e associazioni di rappresentanza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni si applicano alle imprese artigiane definite dal Titolo II.

Disciplina dell’impresa artigiana

È imprenditore artigiano chi esercita personalmente e professionalmente l’impresa, in qualità di titolare, assumendone responsabilità, oneri e rischi e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo. L’impresa artigiana deve avere come scopo prevalente la produzione o trasformazione di beni, oppure la prestazione di servizi, ed essere organizzata con il lavoro personale dell’imprenditore, dei familiari e degli eventuali soci e dipendenti, purché il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Sono ammesse sia l’impresa individuale sia quella societaria, anche cooperativa, con esclusione di società per azioni e in accomandita per azioni. Per le diverse forme societarie sono previsti requisiti soggettivi in capo alla maggioranza dei soci o ai soci accomandatari/unico socio, con mantenimento della qualifica in caso di trasferimento delle quote se i subentranti possiedono i requisiti richiesti. L’attività può svolgersi in sede fissa, presso l’abitazione, in locali dedicati, presso il committente, in forma itinerante o su posteggio se consentito; sono ammesse unità locali per fasi produttive o funzioni amministrative e la compresenza di più imprese nella stessa sede, purché restino autonomia aziendale e gestionale. La vendita di beni propri nei locali di produzione o adiacenti, e la fornitura di beni strumentali o complementari al committente, non soggiace alla disciplina commerciale ordinaria.

Limiti dimensionali e verifiche di mantenimento

L’impresa artigiana può impiegare personale dipendente entro limiti numerici differenziati: fino a 18 dipendenti per l’impresa non in serie, fino a 9 per quella a lavorazione in serie non totalmente automatizzata, fino a 32 nelle lavorazioni artistiche, tradizionali e nell’abbigliamento su misura, fino a 8 nel trasporto e fino a 10 nelle costruzioni edili, con incrementi possibili solo se le unità aggiuntive sono apprendisti. La Giunta regionale può rideterminare tali limiti nel rispetto dei massimali fissati.

Nel calcolo dei limiti non sono computati, per due anni, gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio, i lavoratori a domicilio entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti, e i portatori di handicap; sono invece computati i familiari che lavorano in modo prevalente e professionale, i soci lavoranti salvo uno e i dipendenti in ogni caso. Le imprese che superano i limiti per esigenze produttive, per un periodo non superiore a tre mesi e entro il 20 per cento, conservano l’iscrizione all’Albo.

Consorzi, società consortili e Albo regionale

I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane sono iscritti in una sezione separata dell’Albo regionale; la stessa sezione può accogliere anche consorzi e società consortili con altre micro, piccole e medie imprese non artigiane entro il limite di un terzo, oltre a enti pubblici ed enti privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, purché le imprese artigiane conservino la maggioranza negli organi deliberanti.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per le imprese e per i consorzi e società consortili che possiedono i requisiti di legge; è annotata nel registro imprese e la tenuta è affidata alle camere di commercio, con coordinamento regionale. In casi di invalidità, riconoscimento dei benefici ex legge n. 104/1992, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può mantenere l’iscrizione, su richiesta, per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minori, se l’attività è assunta dal coniuge, dai figli o dal tutore. La stessa disciplina si applica anche quando vi sia un amministratore di sostegno.

L’iscrizione è condizione per le agevolazioni a favore delle imprese artigiane e produce gli effetti previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Procedure di iscrizione, variazione e cancellazione

Per avviare l’attività il legale rappresentante presenta comunicazione alla camera di commercio competente, corredata da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. Le successive modificazioni dello stato di fatto o di diritto e la cessazione dell’attività devono essere comunicate entro trenta giorni. L’iscrizione e l’annotazione della qualifica artigiana decorrono dalla data di presentazione della comunicazione, se sussistono i presupposti di legge.

La camera di commercio verifica i requisiti sulla base delle comunicazioni e, se l’istruttoria è negativa, cancella l’impresa dall’Albo entro novanta giorni dalla decorrenza dell’iscrizione, con possibile sospensione non superiore a trenta giorni per esigenze istruttorie. La cancellazione ha effetto retroattivo dalla data di iscrizione quando accerta la mancanza originaria dei requisiti.

La camera di commercio iscrive d’ufficio le imprese tenute che non hanno presentato la comunicazione, anche sulla base di elementi forniti da comuni o altre pubbliche amministrazioni; può inoltre procedere d’ufficio a modifiche e cancellazioni. La cancellazione avviene, su richiesta o d’ufficio, per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti, con effetto dalla cessazione o dal provvedimento nei casi diversi.

Funzioni delle camere di commercio e Commissione regionale per l’artigianato

Le camere di commercio tengono l’Albo, certificano le iscrizioni, effettuano controlli annuali sul mantenimento dei requisiti su un campione non inferiore al 10 per cento e svolgono gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge regionale. Possono avvalersi dei comuni per verifiche e accertamenti. Sono previsti diritti di segreteria secondo la normativa statale e, per le procedure con effetti previdenziali, un diritto di euro 10 per ciascuna procedura, salvo adeguamenti regionali.

La Commissione regionale per l’artigianato è organo amministrativo regionale di rappresentanza e tutela dell’artigianato, con sede presso la Giunta regionale. È composta dal direttore della struttura regionale competente o suo delegato permanente e da cinque esperti designati unitariamente dalle associazioni più rappresentative. Dura in carica cinque anni e continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza. La Giunta vigila sul suo funzionamento e può nominare un commissario ad acta in caso di impossibilità di funzionamento o gravi irregolarità.

La Commissione decide definitivamente sui ricorsi contro le decisioni delle camere di commercio in materia di Albo, compreso il riconoscimento dell’impresa artigiana artistica e tradizionale e l’attribuzione del titolo di maestro artigiano; emana direttive alle camere di commercio, esprime pareri e svolge altri compiti demandati dalla Giunta o dalla legge. I componenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Ricorsi amministrativi

Contro le deliberazioni delle camere di commercio su iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso alla Commissione entro sessanta giorni dalla notifica. Possono ricorrere anche pubbliche amministrazioni e terzi interessati che abbiano segnalato l’assenza dei requisiti. Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati e comunicate ai segnalanti; sono impugnabili davanti al tribunale competente entro sessanta giorni. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione ha effetto sospensivo.

Misure regionali di sostegno e sviluppo

La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e la commissione consiliare competente, individua ambiti prioritari, settori e tipologie di intervento, nonché forme di semplificazione amministrativa e fiscale, anche tramite digitalizzazione delle procedure. La Regione può promuovere collaborazioni con associazioni e enti bilaterali dell’artigianato.

Le agevolazioni regionali sono orientate a: nascita e sviluppo di nuove imprese, artigianato artistico e tradizionale, continuità d’impresa e trasferimento di competenze, recupero di mestieri a rischio di estinzione, formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale, innovazione e trasferimento tecnologico, manifattura innovativa e valore artigiano, valorizzazione turistica, collaborazioni tra imprese, accesso al credito e ruolo dei confidi, raccordo con formazione e istruzione, ricambio generazionale, rapporti con università e centri di ricerca, internazionalizzazione e digitalizzazione delle procedure. Per tali finalità è istituito il fondo per lo sviluppo dell’artigianato veneto.

Maestro artigiano e bottega scuola

Il titolo di maestro artigiano è attribuito, su richiesta, dalla struttura regionale competente al titolare o al socio lavoratore dell’impresa artigiana. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta stabilisce criteri e modalità di attribuzione, fondati almeno su adeguata anzianità professionale e spiccata attitudine all’insegnamento del mestiere. È istituito presso la struttura regionale l’elenco dei maestri artigiani; il titolo è annotato nell’Albo e può essere usato sull’insegna e sul logo aziendale.

Le imprese in cui opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute anche nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Entro centottanta giorni la Giunta definisce criteri e modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola.

La Regione promuove inoltre la collaborazione tra scuole, università, centri di ricerca e imprese artigiane, un sistema duale per istruzione e formazione professionale, reti territoriali tra soggetti educativi, economici e della ricerca, e percorsi formativi con i maestri artigiani.

Artigianato artistico, tradizionale e storico

La Giunta regionale tutela e valorizza le lavorazioni artigianali di elevato contenuto artistico, tipico e tradizionale o con valori economici legati a materiali, tecniche e luoghi di origine. Sono considerate lavorazioni artistiche quelle di alto valore estetico o ispirate a forme e tecniche tipiche del patrimonio storico-culturale, incluse le innovazioni compatibili con la tradizione; sono lavorazioni tipiche e tradizionali quelle realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate localmente o regionalmente.

Per l’artigianato storico la Regione promuove iniziative di valorizzazione delle imprese artigiane in esercizio da almeno quarant’anni e operanti nei mestieri artistici o tradizionali individuati dal D.P.R. n. 288/2001. In collaborazione con i comuni, la Regione incentiva l’individuazione e il sostegno delle imprese storiche. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle imprese artigiane storiche, cui le imprese interessate possono iscriversi; le iscritte possono usare un contrassegno grafico con la dicitura “impresa artigiana storica”, eventualmente integrata con il tipo di lavorazione e la zona di tradizione. La Giunta, entro centottanta giorni, determina requisiti, procedure e caratteristiche del contrassegno.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per l’omessa iscrizione all’Albo, per l’omessa comunicazione di numerose variazioni dell’impresa artigiana, per l’uso illecito di riferimenti all’artigianato da parte di imprese non iscritte, per l’uso del titolo di maestro artigiano senza esserne in possesso e per l’uso improprio del contrassegno delle imprese artigiane storiche. Le sanzioni vanno da 103 euro a 5.000 euro a seconda della violazione; se la comunicazione tardiva avviene entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.

Le funzioni di applicazione e riscossione sono attribuite ai comuni, con applicazione della disciplina regionale sulle sanzioni amministrative e, per quanto non previsto, della legge n. 689/1981.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e valutazione

La Commissione regionale per l’artigianato già esistente continua a operare fino all’insediamento della nuova Commissione, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le norme previgenti. Fino all’adozione delle nuove procedure da parte della Giunta, restano applicabili le precedenti disposizioni sull’iscrizione, sospensione e cancellazione dall’Albo.

La legge abroga la previgente disciplina regionale dell’artigianato e numerose disposizioni collegate, nonché altre norme regionali in materia di finanziamenti agevolati e di competenze amministrative, nei limiti indicati dal testo.

È prevista una clausola valutativa: il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e la Giunta presenta una relazione biennale sullo stato di attuazione, sui beneficiari, sulle collaborazioni attivate, sui percorsi formativi e sulle criticità emerse. Sono previsti anche obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dei dati e dei documenti relativi alla valutazione.

Aspetti finanziari

Per il 2018 sono autorizzati oneri correnti per l’istituzione della Commissione regionale per l’artigianato, pari a 2.050 euro; ulteriori 1.300.000 euro sono destinati al sostegno della formazione imprenditoriale e dell’aggiornamento professionale; 18.700.000 euro finanziano le politiche di sviluppo per l’artigianato. Le coperture sono individuate nel bilancio regionale e nel Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive.

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