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Legge

L.R. Veneto 36/2018

Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 36/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Veneto n. 3/2009 sul mercato del lavoro, rafforzando il ruolo regionale nella gestione della rete pubblica dei servizi, del SILV e degli interventi su collocamento, tirocini e apprendistato. Abroga varie disposizioni e prevede adempimenti entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore; la norma finanziaria copre il triennio 2018-2020.

Modifiche alla disciplina regionale del lavoro e dei servizi per l’impiego del Veneto

Modifiche alla disciplina regionale del lavoro e dei servizi per l’impiego del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 36 del 2018 interviene in modo organico sulla l.r. 3/2009, ridefinendo competenze, governance e strumenti della rete pubblica dei servizi per il lavoro. Il provvedimento rafforza il ruolo della Giunta regionale e di Veneto Lavoro, aggiorna il sistema informativo regionale e adegua la disciplina a funzioni e standard successivamente consolidati.

Assetto delle competenze regionali e organizzazione del mercato del lavoro

La Regione assume un ruolo più ampio nella promozione e nel coordinamento del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei servizi per il lavoro e alle funzioni previste dalla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Le competenze regionali comprendono anche:

  • le procedure obbligatorie di consultazione sindacale per licenziamenti collettivi e integrazioni salariali, con predisposizione di sedi, procedure e strumenti per la gestione delle crisi aziendali e territoriali;
  • la gestione dell’elenco del personale del pubblico impiego in disponibilità;
  • attività di coordinamento non più limitate alle province, ma estese ad altri soggetti istituzionali.

Governance istituzionale e comitato di coordinamento

La disciplina del comitato di coordinamento istituzionale viene riformulata. Il comitato è organismo della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del mercato del lavoro. La sua composizione viene aggiornata con la presenza dell’assessore regionale competente e di rappresentanti di UPI, ANCI e UNCEM regionali.

È inoltre previsto che il comitato deliberi con la presenza della metà più uno dei componenti e che il presidente possa delegare un proprio rappresentante. Il precedente comitato cessa comunque di operare dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il nuovo comitato deve essere costituito entro 120 giorni.

Rete pubblica dei servizi per il lavoro e funzioni riservate

La legge ridefinisce il sistema pubblico dei servizi per il lavoro, precisando che la Giunta regionale:

  • promuove un sistema fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati;
  • svolge, tramite tale sistema, funzioni di accoglienza, orientamento, incontro domanda-offerta, accompagnamento al lavoro, supporto all’autoimpiego, formazione, consulenza alle imprese e altre funzioni attribuite dalla legge;
  • esercita in via esclusiva, per il sistema pubblico, la profilazione dell’utente, il patto di servizio personalizzato, l’accertamento e la certificazione dello stato di disoccupazione, la gestione delle comunicazioni di lavoro, il collocamento mirato dei disabili, la presa in carico integrata dei lavoratori svantaggiati, gli avviamenti a selezione, misure di contrasto alla dispersione scolastica e gli altri compiti riservati dalla normativa vigente.

Veneto Lavoro: funzioni, pianificazione e controlli

L’ente regionale Veneto Lavoro viene confermato come soggetto centrale per la gestione operativa della rete pubblica. Gli vengono attribuite la direzione e il coordinamento operativo, il monitoraggio delle attività, la gestione del personale della rete, l’acquisizione di beni e servizi e l’assistenza tecnica alle strutture regionali.

L’ente deve:

  • predisporre entro il 30 ottobre il piano annuale delle attività, approvato dalla Giunta con i pareri delle commissioni competenti;
  • predisporre entro il 31 gennaio la relazione conclusiva sull’anno precedente;
  • operare in base a uno statuto approvato dalla Giunta regionale;
  • sottoporre al controllo regionale, con presa d’atto della Giunta, gli atti del direttore relativi a organizzazione e coordinamento della rete.

Sistema informativo lavoro Veneto (SILV)

Il testo sostituisce la disciplina del precedente nodo informativo con il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV), quale strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento della rete pubblica, alla cooperazione tra operatori e alla fruizione online dei servizi da parte di cittadini e imprese.

Il SILV garantisce:

  • trasparenza e circolazione delle informazioni sul mercato del lavoro;
  • integrazione tra servizi pubblici e privati autorizzati o accreditati;
  • erogazione telematica delle prestazioni;
  • interconnessione con il sistema informativo unitario nazionale e con gli altri sistemi pubblici.

Veneto Lavoro cura progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione del sistema; l’accesso per operatori e pubbliche amministrazioni è consentito mediante convenzione approvata dalla Giunta.

Orientamento, intermediazione e rapporti con operatori accreditati

La Giunta regionale definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisito il solo parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali. È rafforzato il ruolo della Regione nell’informazione orientativa sul territorio e nella collaborazione in rete con enti locali, scuole, organismi di formazione accreditati e parti sociali.

La Regione promuove inoltre forme di cooperazione con operatori autorizzati e accreditati, sia regionali sia nazionali, e definisce gli strumenti negoziali e le modalità di interconnessione al sistema informativo delle politiche del lavoro. Gli operatori accreditati possono svolgere servizi per il lavoro diversi da quelli riservati alla rete pubblica, secondo gli indirizzi regionali.

Tirocini, apprendistato e certificazione delle competenze

La disciplina dei tirocini viene aggiornata, specificando che la durata deve essere coerente con la normativa vigente e con gli indirizzi nazionali eventualmente concordati tra Stato e Regioni. Viene inoltre eliminato il riferimento al comitato di coordinamento istituzionale in varie procedure.

In materia di apprendistato, la Regione promuove le tre tipologie previste dalla normativa nazionale:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

La legge disciplina anche il riconoscimento e la certificazione dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali, demandando alla Giunta le modalità di attestazione, repertoriazione, conservazione e registrazione, nel rispetto dell’interoperabilità con i sistemi informativi nazionali e regionali.

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Gli oneri correnti sono quantificati in 2,5 milioni di euro per il 2018 e in 5,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, a valere sulla Missione 15 del bilancio regionale.

Sul piano transitorio e finale:

  • il vecchio comitato di coordinamento istituzionale cessa di operare alla data di entrata in vigore;
  • entro 120 giorni la Giunta deve adottare gli indirizzi di gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
  • entro i 120 giorni successivi a tali indirizzi, il direttore di Veneto Lavoro predispone i regolamenti organizzativi;
  • la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Abrogazioni e superamenti normativi

La legge abroga o lascia abrogate varie disposizioni della l.r. 3/2009, tra cui numerosi commi e articoli relativi alla precedente organizzazione provinciale e ad assetti non più coerenti con la nuova impostazione regionale. Di conseguenza, la disciplina risultante è sostanzialmente centralizzata sul livello regionale e sulla rete pubblica regionale dei servizi per il lavoro.

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