Cassazione Civile, Ordinanza n. 13093/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento emesso a seguito dell'aggiudicazione di un lotto immobiliare. Ha dedotto, in sintesi, che il decreto fosse invalido in via derivata per l'illegittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sospensione della vendita e confermato l'aggiudicazione, nonché per la violazione dell'art. 54-ter d.l. 18/2020 e della normativa emergenziale Covid, sostenendo che la procedura avrebbe dovuto restare sospesa perché l'immobile costituiva abitazione principale del debitore. In cassazione ha censurato: 1) la ritenuta tardività/inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che l'ordinanza precedente riguardava profili diversi; 2) la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per decisione a sorpresa sulla tardività; 3) la violazione dell'art. 54-ter, assumendo che la sospensione esecutiva si applicasse al bene e che l'avviso di vendita fosse stato formato/pubblicato nel periodo di sospensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la decisione su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non integra di per sé nullità per violazione del contraddittorio, ma al più un errore di diritto denunciabile solo se concretamente consumato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e mancata specifica allegazione/indicazione degli atti da cui risultasse, già nei gradi di merito, che l'immobile pignorato fosse l'abitazione principale del debitore al momento del pignoramento, presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 54-ter. Ha inoltre precisato che la mera disponibilità dell'immobile non equivale ad abitazione principale e che la residenza anagrafica nel caso di specie risultava altrove. Di conseguenza, essendo il terzo motivo inammissibile, resta assorbita ogni eventuale fondatezza del primo, poiché la ragione decisiva della reiezione dell'opposizione è la mancata prova/prospettazione del presupposto fattuale della sospensione emergenziale.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta tempestivamente; i vizi dedotti contro un atto presupposto vanno fatti valere nel termine proprio contro l'atto che li recepisce o li conferma, se ciò segna il momento rilevante per la reazione processuale.
art. 591-ter c.p.c.
Richiamato solo come precedente rimedio esperito nel processo esecutivo per contestare vizi della vendita; la Corte lo considera estraneo alla specifica questione dedotta in cassazione.
art. 586 c.p.c.
Norma evocata dal ricorrente in relazione al prezzo di aggiudicazione ritenuto vile; nel caso deciso non assume rilievo dirimente.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La mancata previa sottoposizione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non determina nullità automatica della sentenza.
art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18
"è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare ... che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"
La sospensione opera solo se il bene pignorato costituisce abitazione principale del debitore; tale presupposto va accertato dal giudice dell'esecuzione e deve sussistere al momento del pignoramento.
art. 13, comma 14, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183
Richiamato per ricordare che la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prorogava la sospensione emergenziale prevista dall'art. 54-ter.
sentenza Corte costituzionale n. 128 del 2021
È richiamata per precisare il significato di abitazione principale come luogo di dimora abituale, in genere coincidente con la residenza anagrafica, non semplicemente con la prima casa o con un bene di cui il debitore abbia disponibilità.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Il giudice deve evitare formalità superflue e attività inutili che ostacolino la ragionevole durata del processo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ne esclude la fondatezza o ne rileva l'inammissibilità nel caso concreto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; la sua inosservanza comporta inammissibilità del motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di cassazione, la censura su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non determina nullità automatica per violazione del contraddittorio; la parte deve dimostrare un concreto errore di diritto o un effettivo pregiudizio difensivo derivante dal mancato confronto.
- L'operatività della sospensione emergenziale delle espropriazioni immobiliari ex art. 54-ter d.l. 18/2020 presuppone la prova che il bene pignorato fosse, al momento del pignoramento, l'abitazione principale del debitore; la mera disponibilità del bene non basta.
- L'abitazione principale va intesa come luogo di dimora abituale, normalmente coincidente con la residenza anagrafica, e non con la semplice "prima casa" o con un immobile genericamente occupato o utilizzato dal debitore.
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di questioni che richiedono accertamenti di fatto impone il rigoroso rispetto dell'onere di autosufficienza: occorre indicare dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e quali atti la sorreggano.
- Se un motivo di ricorso è inammissibile e costituisce la ratio decisiva della sentenza impugnata, l'eventuale fondatezza di altri motivi diviene irrilevante e non può condurre alla cassazione della decisione.
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