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Ordinanza

Ordinanza n. 10604/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento a) del decreto rep. 206 del 18.09.2025, Parte I, II e III e di tutti gli elaborati allegati, notificato alla società Ambiente Guidonia s.r.l. in data 22.09.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26.09.2025, con cui il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma - Commissione Regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) e art. 138 comma 3 e art. 141 del d.lgs 42/2004, il notevole interesse pubblico dell’area ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio qualificata come l'“Area delle tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell’Arcione e di alcune località limitrofe”, nella parte in cui inserisce nella zona denominata “Paesaggio Agrario di Valore”, assoggettandola ad un regime di inedificabilità, l’area limitrofa di pertinenza dell'Impianto per il Trattamento Meccanico Biologico della società Ambiente Guidonia srl e, in particolare, sia quella ove è stata già autorizzata la realizzazione del 4° Stralcio Funzionale dell'impianto che quella dove sono previste la realizzazione di aree destinate a verde pubblico e parcheggi al fine di rispettare gli standard ex DM 1444/68 e la riserva idrica per l’approvvigionamento dell'impianto; b) ove e per quanto occorra, della relazione istruttoria prot. 17488 del 26.08.2025 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti recante il rigetto delle osservazioni trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, comma 5, d.lgs. n. 42/04, dalla società ricorrente; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202514826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area delle tenute storiche di Guidonia Montecelio, nella parte in cui assoggetta a tutela paesaggistica e a regime di inedificabilità l’area pertinenziale dell’impianto TMB, comprese le aree destinate al quarto stralcio funzionale, al verde pubblico, ai parcheggi e alla riserva idrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero della cultura, ai sensi degli artt. 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del d.lgs. 42/2004, ha dichiarato di notevole interesse pubblico un’area ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio, includendo nella classificazione di “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore” l’area limitrofa di pertinenza del proprio impianto TMB. La ricorrente deduce, con il primo motivo, che il vincolo paesaggistico sopravvenuto non potrebbe incidere su interventi già legittimamente autorizzati, quali il quarto stralcio funzionale dell’impianto, la riserva idrica e le aree a verde pubblico e parcheggi. Tali interventi sarebbero stati autorizzati dalla Regione Lazio con determinazione del 17 luglio 2015, recante modifica non sostanziale dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 e della normativa regionale. Nel corso del giudizio è emerso che la società aveva presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e che la conferenza di servizi conclusiva del 26 febbraio 2026 aveva espresso valutazione favorevole al rinnovo con modifiche. Successivamente, la Soprintendenza, non partecipando alla quarta seduta e avendo quindi prestato assenso tacito, ha sostenuto che il quarto stralcio non fosse compreso nell’oggetto della conferenza; in subordine, ha annullato in autotutela l’assenso tacito ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, ritenendo l’intervento non conforme al sopravvenuto regime paesaggistico e non consentendone l’ampliamento.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero della cultura e dalla Regione Lazio una relazione documentata sull’intera vicenda amministrativa, con particolare riguardo agli sviluppi del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA successivi alla nota della Soprintendenza del 5 marzo 2026. L’incombente è stato disposto perché la definizione del procedimento AIA e il contenuto degli atti successivi possono risultare rilevanti per valutare la concreta incidenza del vincolo paesaggistico sugli interventi progettati e la controversa portata dell’assenso tacito della Soprintendenza, nonché del suo successivo annullamento in autotutela. Alle amministrazioni è stato assegnato il termine di 40 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 1, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004

    notevole interesse pubblico dell’area

    Costituisce la base normativa richiamata per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area.

  • art. 138, comma 3, d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale fondamento della dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico.

  • art. 141 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale ulteriore base normativa del decreto di tutela paesaggistica.

  • art. 139, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Disciplina il riferimento normativo alle osservazioni presentate dalla società nel procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

  • art. 29-nonies d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base normativa della modifica non sostanziale dell’AIA autorizzata nel 2015.

  • art. 15, comma 14, l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27

    È richiamato insieme all’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 per l’autorizzazione regionale della modifica dell’AIA.

  • art. 29-octies d.lgs. 152/2006

    Disciplina la domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA presentata dalla società.

  • art. 29-octies, comma 11, d.lgs. 152/2006

    Consente la prosecuzione dell’attività nelle more della conclusione del procedimento di riesame, sulla base dell’autorizzazione posseduta.

  • art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006

    È richiamato con riferimento al parere conclusivo di ARPA Lazio sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni.

  • art. 14-ter, comma 3, l. 241/1990

    È richiamato nel verbale della conferenza di servizi per la formazione dell’assenso senza condizioni in caso di mancata partecipazione o mancata espressione di una posizione qualificata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento, in via di autotutela, dell’assenso acquisito in forma tacita

    È stato invocato dalla Soprintendenza per annullare in autotutela l’assenso tacito, qualora il procedimento AIA fosse stato esteso anche alla realizzazione del quarto stralcio funzionale.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    È la norma processuale richiamata dal TAR per disporre gli incombenti istruttori.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    È richiamato in relazione agli standard urbanistici da rispettare mediante la realizzazione delle aree a verde pubblico e parcheggi.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul ricorso dipende dagli sviluppi di un procedimento amministrativo parallelo e dal contenuto degli atti successivi adottati dalle amministrazioni, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione documentata sull’intera vicenda, assegnando un termine alle amministrazioni e rinviando la trattazione del merito.
  • Nel procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, la prosecuzione dell’attività nelle more della conclusione del procedimento è consentita nei limiti previsti dall’art. 29-octies, comma 11, del d.lgs. 152/2006 e non determina, da sola, l’inclusione nel procedimento di interventi progettuali non adeguatamente documentati.
  • L’assenso tacito formatosi nell’ambito di una conferenza di servizi può essere contestato dall’amministrazione interessata ove ritenga che l’intervento concretamente esaminato non rientrasse nell’oggetto della conferenza; la rilevanza e gli effetti di tale contestazione richiedono, tuttavia, l’accertamento del contenuto effettivo della documentazione e dell’oggetto del procedimento.
  • La sopravvenienza di un regime di tutela paesaggistica può assumere rilievo nel procedimento di rinnovo o modifica dell’AIA quando l’intervento progettato incide su strutture soggette alla nuova disciplina paesaggistica; la sua concreta incidenza deve essere valutata alla luce degli atti del procedimento e dell’effettiva portata del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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