Sentenza del 23/02/2016 n. 1008 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Componenti reddituali - Esistenza e determinabilità - Esercizio di competenza - Imputabilità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl componente reddituale deve essere imputato all’esercizio in cui risultano contemporaneamente soddisfatti i requisiti della certezza dell’esistenza e della determinabilità oggettiva dell’ammontare. Se anche uno solo dei due presupposti manca, l’imputazione deve essere rinviata all’esercizio successivo nel quale entrambi si realizzano. Il testo non indica gli estremi della sentenza, le parti o un esito processuale specifico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il principio riguarda la corretta imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito per i soggetti esercenti attività d’impresa ai fini IRES. Un componente reddituale può concorrere alla formazione del reddito dell’esercizio di competenza solo quando la sua esistenza sia certa e il suo ammontare sia determinabile in modo oggettivo. La certezza richiede che il costo o il ricavo si sia effettivamente verificato; la determinabilità richiede che l’importo, o i criteri per calcolarlo, siano desumibili con precisione da elementi obiettivi e documenti formali.
Norme richiamate
Principio di competenza fiscale ai fini IRES
I componenti positivi e negativi concorrono al reddito nel periodo d’imposta di competenza solo se, in tale periodo, sono certi nella loro esistenza e determinabili oggettivamente nel loro ammontare.
Massime di principio
- La mera previsione o stima di un costo non è sufficiente per dedurlo fiscalmente: occorre che il fatto generatore si sia effettivamente verificato.
- La deducibilità richiede sia la certezza dell’esistenza sia la determinabilità oggettiva dell’importo; i due requisiti devono sussistere congiuntamente.
- Quando l’importo non è ancora quantificabile sulla base di elementi oggettivi e documentali, il componente deve essere imputato all’esercizio successivo in cui la quantificazione diventa possibile.
- La competenza economica non coincide necessariamente con la data della fattura o del pagamento, ma con il momento in cui si verificano i presupposti sostanziali e documentali richiesti.
- In caso di contestazione, il contribuente deve poter dimostrare con documentazione formale sia l’avvenuta maturazione del componente sia i criteri oggettivi utilizzati per determinarne l’ammontare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 feb 2016Sentenza del 23/02/2016 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 23 feb 2016Sentenza del 23/02/2016 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 feb 2016Sentenza del 23/02/2016 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 23 feb 2016Sentenza del 23/02/2016 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 23 feb 2016Sentenza del 23/02/2016 n. 506 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 feb 2016Sentenza del 23/02/2016 n. 507 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →