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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-360/24

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 13 February 2025. — Reckitt Benckiser Finish BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for a three-dimensional EU trade mark – Shape of a cleaning capsule – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-360/24

Giurisprudenza europea62024TO0360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Reckitt Benckiser Finish BV contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione di una capsula tridimensionale per detergenti. La Corte ribadisce che, per le forme del prodotto, occorre un significativo scostamento dalle norme del settore per superare il motivo assoluto di rifiuto fondato sull’assenza di carattere distintivo. L’elemento sferico rosso non cambia la conclusione, perché è percepito come componente funzionale della capsula e non come indicatore dell’origine imprenditoriale. La domanda è quindi respinta come manifestamente infondata in diritto, con compensazione delle spese.

Marchio UE tridimensionale costituito dalla forma di una capsula per detergente: conferma del diniego per assenza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la forma tridimensionale di una capsula per lavastoviglie, composta da segmenti di diversi colori e da un elemento sferico rosso visibile, possieda un carattere distintivo sufficiente per essere registrata come marchio UE, nonostante il settore presenti già capsule analoghe e l’elemento rosso sia percepito come parte funzionale del prodotto; e se la prassi decisionale precedente dell’EUIPO possa incidere sulla valutazione.

Principio di diritto

Una forma tridimensionale che coincide con l’aspetto del prodotto e che non si discosta in modo significativo dagli usi e dalle consuetudini del settore è priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; la mera visibilità di un elemento colorato, se percepito come parte funzionale della capsula e non come indicatore di origine commerciale, non basta a conferire distintività. Inoltre, l’eventuale prassi precedente dell’EUIPO non vincola la valutazione di legalità, che va effettuata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE tridimensionale per la forma di una capsula detergente

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza dell’8ª Sezione del 13 febbraio 2025, si pronuncia su un ricorso di annullamento proposto contro una decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi UE. La controversia riguarda la registrazione di un segno tridimensionale rappresentante la forma di una capsula per lavastoviglie, per prodotti di classe 3.

Fatti e procedimento amministrativo

La società ricorrente aveva depositato, il 6 dicembre 2022, domanda di registrazione di un marchio UE tridimensionale per detergenti e prodotti affini per lavastoviglie. L’esaminatore aveva rigettato la domanda per tutti i prodotti richiesti, richiamando l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè la mancanza di carattere distintivo.

La Commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione, osservando che il segno riproduceva l’aspetto esterno di una capsula detergente composta da segmenti colorati e che si trattava di una variante usuale delle forme disponibili sul mercato. La Commissione aveva inoltre rinviato la questione all’esaminatore per valutare l’eventuale carattere distintivo acquisito con l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

Domanda giudiziale e motivo dedotto

Dinanzi al Tribunale la ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso e la condanna dell’EUIPO alle spese. A sostegno del ricorso veniva dedotto un unico motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Normativa e criteri richiamati dal Tribunale

Il Tribunale richiama i principi consolidati sulla distintività dei marchi:

  • un segno ha carattere distintivo solo se consente al pubblico di identificare i prodotti come provenienti da una determinata impresa;
  • la valutazione va compiuta in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico di riferimento;
  • per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, l’analisi non segue criteri diversi da quelli degli altri marchi, ma nella pratica è più difficile dimostrare la distintività, poiché i consumatori non sono abituati a trarre conclusioni sull’origine commerciale dalla sola forma del prodotto;
  • quanto più la forma si avvicina alla forma più probabile del prodotto nel settore, tanto più è probabile che essa sia priva di carattere distintivo;
  • soltanto una forma che si discosta in modo significativo dalle norme o dagli usi del settore può svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine.

Valutazione della Corte

Il Tribunale osserva anzitutto che la ricorrente non contesta realmente il cuore della motivazione della Commissione di ricorso, ossia che il segno applicato è la forma di una capsula per detergenti sostanzialmente conforme a quelle già diffuse sul mercato. La contestazione si concentra soltanto sull’elemento sferico rosso inserito nel segno.

Su questo punto il Tribunale ritiene irrilevante il fatto che la sfera rossa sia ben visibile per dimensioni, colore e posizione. Poiché la stessa ricorrente non nega che tale elemento sarà percepito come parte della capsula e come componente funzionale destinata a identificare uno degli ingredienti attivi, e poiché sul mercato esistono già capsule con elementi analoghi, il consumatore non sarà portato a vederlo come indicatore di origine commerciale.

Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato su presunte registrazioni precedenti di marchi figurativi raffiguranti una sfera rossa. Ricorda infatti che le decisioni dell’EUIPO sono adottate nell’esercizio di competenze vincolate e non discrezionali; di conseguenza, la loro legalità va valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione, non in base a una prassi amministrativa precedente. Richiama inoltre il principio secondo cui le commissioni di ricorso non sono vincolate dalle decisioni degli organi inferiori dell’EUIPO.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che il motivo dedotto è manifestamente infondato in diritto e che, di conseguenza, l’intero ricorso deve essere respinto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, senza proseguire oltre il procedimento. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EUIPO le aveva chieste solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non è stata fissata.

Principio affermato

La pronuncia conferma che una forma tridimensionale del prodotto, quando riproduce una soluzione ordinaria del settore e non presenta elementi idonei a essere percepiti dal pubblico come indicazione di origine, non soddisfa il requisito del carattere distintivo. L’elemento estetico o coloristico, se funzionalmente letto come parte del prodotto, non basta a trasformare in marchio distintivo ciò che resta una configurazione standard del bene.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueproprietà intellettualedistintività del segnodiniego di registrazioneprocedimento dinanzi al tribunale dell'unione europea

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