Circolare numero 1 del 04-01-2023
Con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva, conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) relativamente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Si forniscono altresì le istruzioni operative per la composizione dei flussi Uniemens/PosAgri e le istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di integrazione salariale CISOA si estendono anche agli apprendisti di primo e terzo livello e agli apprendisti mantenuti in servizio come impiegati. Ne consegue l'obbligo per le imprese agricole di versare la contribuzione di finanziamento pari all'1,50% dell'imponibile contributivo sulle retribuzioni degli apprendisti; la circolare fornisce le istruzioni operative per l'adeguamento delle procedure Uniemens e PosAgri, le modalità di versamento per il 2022 e le indicazioni contabili e di codifica.
Applicazione contribuzione CISOA agli apprendisti (legge di Bilancio 2022) e istruzioni operative per Uniemens/PosAgri
Punti principali
Ambito di applicazione
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 (commi 191-192) e delle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, i trattamenti CISOA si applicano, dal 1° gennaio 2022, anche agli apprendisti di primo livello (art. 43 D.lgs. n. 81/2015) e di terzo livello (art. 45 D.lgs. n. 81/2015), oltre agli operai, impiegati e quadri delle imprese agricole.
Obbligo contributivo e aliquota
Le imprese agricole devono versare il contributo di finanziamento CISOA pari all'1,50% dell'imponibile contributivo anche sulle retribuzioni degli apprendisti di primo e terzo livello a decorrere dal 1° gennaio 2022; per le imprese operanti in zone montane/svantaggiate si applicano le agevolazioni previste (codici di autorizzazione specifici).
Cooperative, esoneri e responsabilità delle agenzie
Le cooperative agricole inquadrate come settore agricoltura possono essere soggette a regole diverse (cooperative trasformazione/commercializzazione con codice "5R" inquadrate secondo aliquote industria). L'esonero dal versamento è previsto per i datori di lavoro assicurati per la malattia ai sensi della legge n. 1136/1954 (codice autorizzazione "1D"). Le agenzie di somministrazione sono tenute agli obblighi contributivi se i lavoratori sono somministrati ad imprese inquadrate nel settore agricolo.
Istruzioni operative - Uniemens
A decorrere dal 1° gennaio 2023 la procedura Uniemens sarà aggiornata per recepire l'obbligo anche per apprendisti di primo/terzo livello e apprendisti impiegati. Per il versamento relativo alle mensilità gennaio-dicembre 2022 i datori di lavoro dovranno valorizzare il nuovo elemento "M038" ("Versamento contributo CISOA anno 2022") indicando l'imponibile 2022 e il contributo calcolato all'1,50%. Le operazioni vanno effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare; per dipendenti non più in forza valorizzare gli stessi elementi nei flussi di competenza gennaio/febbraio 2023 e contrassegnare con codice "NFOR"; aziende sospese/cessate si avvarranno della procedura di regolarizzazioni.
Istruzioni operative - PosAgri
In sede di calcolo per l'emissione del quarto trimestre 2022 sarà calcolata la contribuzione CISOA relativa agli apprendisti a tempo indeterminato per l'intero anno 2022 applicando l'aliquota dell'1,50%. Dal 1° gennaio 2023 il calcolo PosAgri sarà aggiornato permanentemente con l'applicazione dell'aliquota dell'1,50%.
Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili del contributo saranno effettuate sui conti PTI21010 (anni precedenti) e PTI21070 (anno in corso) abbinati all'elemento "M038"; per quanto dichiarato tramite DMAG/PosAgri si utilizzerà il conto PTI21018. Anche le denunce in regolarizzazione saranno contabilizzate.
Codici e agevolazioni tecniche
Per l'applicazione delle agevolazioni territoriali le matricole aziendali in Uniemens devono essere contraddistinte con codice autorizzazione "8M" o "8N"; le cooperative soggette a normativa industria usano il codice "5R"; l'esonero per coltivatori diretti richiede il codice "1D"; la circolare rinvia inoltre a circolari/messaggi chiarificatori già pubblicati (es. circ. n. 76/2022, messaggi n. 2637/2022 e n. 3649/2022).
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