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Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso avente a oggetto l'annullamento del provvedimento prot. n. 9016 dell’8 aprile 2026 del Comune di Mascali di rigetto dell'istanza di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo presentata ai sensi dell’art. 63, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2018 e dell’art. 68 della legge regionale n. 3 del 2024, relativa all'alloggio ERAP sito in Mascali, via -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di un alloggio ERP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo quattro motivi. In primo luogo, ha contestato il travisamento dei fatti e delle risultanze documentali quanto alla prova dell'occupazione dell'alloggio alla data del 31 dicembre 2017, sostenendo che i documenti valorizzati dall'amministrazione dimostrassero, al più, l'occupazione dell'immobile da parte della moglie o non dimostrassero affatto l'occupazione da parte di quest'ultima. Ha inoltre contestato la valutazione dell'autodenuncia resa dalla moglie nel dicembre 2022. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché il preavviso di rigetto avrebbe richiamato una relazione della Polizia locale non allegata né resa concretamente disponibile, impedendo un contraddittorio effettivo e informato. In terzo luogo, ha lamentato il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti per la svalutazione del complessivo quadro probatorio, comprendente bollette delle utenze, verbale di sommarie informazioni rese alla Guardia di finanza e decreto del giudice civile relativo a un'azione possessoria. In quarto luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio nella procedura di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il secondo motivo è stato dichiarato innanzitutto inammissibile perché non si confrontava con l'affermazione del TAR secondo cui il Comune aveva valutato le osservazioni dell'interessato dopo averlo posto in condizione di partecipare al procedimento. È stato comunque ritenuto manifestamente infondato: la motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto richiamato sia indicato e disponibile, senza necessità di allegarlo materialmente al provvedimento, essendo sufficiente che sia acquisibile mediante accesso; nel caso concreto, il ricorrente non aveva presentato un'istanza di accesso. Inoltre, la violazione dell'art. 10-bis rileva solo se il privato indica quali elementi fattuali o valutativi, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del diniego, circostanza non dimostrata. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'onere di provare l'occupazione senza titolo dell'alloggio da parte dell'appellante entro il termine del 31 dicembre 2017 gravava sull'interessato. Il soccorso istruttorio è ammissibile anche nelle procedure non competitive di regolarizzazione, ma non può supplire alla totale carenza dell'onere probatorio; opera soltanto per integrare elementi già presenti o superare margini di incertezza facilmente colmabili, nel rispetto della par condicio. I primi e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché l'appellante aveva concentrato le proprie censure sulla mancata prova dell'occupazione dell'immobile da parte della moglie, mentre doveva dimostrare la propria occupazione già alla data rilevante. La mancata prova del possesso della moglie non dimostra l'occupazione dell'appartamento da parte dell'appellante. Sono stati ritenuti non decisivi anche gli elementi relativi all'assenza di contratto, alle mancate volture, al mancato pagamento dei canoni, all'attività di censimento, alla fattura elettrica del 2020, al verbale di sommarie informazioni non suffragato da riscontri oggettivi, al decreto civile che non accertava l'occupazione alla data richiesta e alle bollette del 2023-2026, compatibili con un'occupazione iniziata nel dicembre 2022. È stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il grado d'appello, ritenuto manifestamente infondato il gravame; le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, l.r. n. 8/2018

    Il mancato raggiungimento della prova del possesso in capo a quest’ultima in nessun modo dimostra, infatti, che l’odierno appellante occupasse l’appartamento sin dalla data del 31 dicembre 2017.

    La regolarizzazione richiede la prova che l'occupante interessato detenesse senza titolo l'alloggio entro il termine legislativamente previsto; non è sufficiente dimostrare che un diverso soggetto non occupasse l'immobile alla stessa data.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Per giurisprudenza amministrativa consolidata, la motivazione per relationem è pienamente satisfattiva dell’obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 allorché l’atto richiamato venga indicato e reso disponibile.

    La motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è individuato e reso disponibile; non è necessario allegarlo materialmente quando il privato può acquisirlo mediante accesso ai documenti.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Affinché la violazione dell’art. 10-bis comporti l’illegittimità del provvedimento di diniego, il privato oltre a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, deve indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

    La violazione del preavviso di rigetto non determina autonomamente l'illegittimità del diniego: il privato deve indicare il contributo concreto che avrebbe potuto modificare l'esito procedimentale.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non può mai essere esercitato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in quanto non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata.

    Il soccorso istruttorio ha funzione integrativa e non sostitutiva dell'onere probatorio dell'interessato; può superare incertezze facilmente colmabili, ma non creare ex novo la prova del requisito essenziale.

  • art. 97 Cost.

    In generale, dunque, il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dall’istante residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

    I principi di buon andamento e correttezza orientano l'uso del soccorso istruttorio quando la documentazione già prodotta lasci incertezze facilmente superabili, ma non impongono all'amministrazione di sostituirsi all'interessato nella prova del requisito.

Massime di principio

  • Nelle procedure di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di alloggi ERP, l'interessato deve provare personalmente di aver occupato l'immobile entro il termine previsto dalla legge; la mancata prova dell'occupazione da parte di un altro soggetto non dimostra il possesso del richiedente.
  • La motivazione per relationem soddisfa l'obbligo motivazionale quando l'atto richiamato è specificamente individuato e reso disponibile al destinatario; la disponibilità non richiede necessariamente l'allegazione materiale dell'atto, se questo è acquisibile mediante accesso documentale.
  • La contestazione della violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 richiede non solo la denuncia della lesione partecipativa, ma anche l'indicazione degli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere concretamente sul contenuto del diniego.
  • Il soccorso istruttorio può operare anche in procedure non competitive di regolarizzazione, ma soltanto per integrare elementi già acquisiti o superare incertezze facilmente risolvibili; non può supplire alla totale o sostanziale mancanza della prova gravante sull'istante.
  • Le prove relative a periodi successivi al termine legislativo rilevante non dimostrano, da sole, l'occupazione dell'alloggio nel periodo anteriore richiesto; gli elementi probatori devono essere specificamente riferibili alla data o al periodo costitutivo del diritto alla regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorio

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