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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa all'accertamento Irpeg, Irap e Iva per il 2002, contestando, tra l'altro, la notifica anticipata dell'avviso prima del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, l'utilizzo di scritture extracontabili come prova dei maggiori ricavi, la mancata produzione della documentazione richiamata nell'accertamento, l'omessa pronuncia su alcune censure e il fatto che la CTR avesse demandato all'Ufficio il ricalcolo delle imposte, dei costi e delle sanzioni senza determinare il quantum dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi. Ha ritenuto legittima la notifica anticipata dell'avviso, poiché lo stato di fallimento e la necessità per l'Erario di procurarsi tempestivamente un titolo per insinuarsi nel passivo costituivano una particolare urgenza, anche se non indicata nell'avviso. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivato l'accertamento fondato su scritture extracontabili e ha confermato che, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Ha però accolto i motivi relativi alla mancata determinazione dell'importo effettivamente dovuto: il giudice tributario deve quantificare direttamente imposte e sanzioni, verificando lo scorporo dell'Iva eventualmente inclusa nei ricavi, la deducibilità dei costi inerenti e l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    l'avviso di accertamento non possa essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvi i casi di particolare e motivata urgenza

    Il termine dilatorio di 60 giorni può essere derogato quando sussista una concreta e comprovata urgenza. L'urgenza non deve necessariamente essere esplicitata nell'avviso, ma l'Ufficio deve provarla se contestata dal contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; la norma non impone necessariamente l'indicazione specifica delle ragioni dell'urgenza che giustificano l'emissione anticipata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Disciplina il contenuto e la motivazione degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette. Un avviso può essere motivato anche mediante il richiamo a dati e risultanze della verifica fiscale, purché il contribuente possa comprenderne le ragioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 42 e 56

    Le disposizioni in materia di Iva regolano il contenuto e la motivazione dell'atto impositivo, ma non escludono la possibilità di emissione anticipata in presenza di una concreta urgenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 35 e 36

    Il processo tributario è un processo di impugnazione-merito. Il giudice deve esaminare la pretesa fiscale e, se la ritiene solo parzialmente fondata, determinare direttamente l'imposta dovuta. Non sono ammesse sentenze non definitive o di condanna generica limitate all'an della pretesa.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Una volta fornita tale prova presuntiva, spetta al contribuente dimostrare l'infondatezza dell'accertamento.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5

    Le sanzioni devono essere rideterminate applicando, quando ne ricorrono i presupposti, il cumulo giuridico anche per violazioni riferite a più periodi d'imposta.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015

    Il giudice del rinvio deve applicare lo ius superveniens sanzionatorio, verificando l'eventuale disciplina più favorevole al contribuente.

  • Legge fallimentare, art. 101

    La necessità dell'Amministrazione finanziaria di procurarsi tempestivamente il titolo per insinuarsi al passivo fallimentare può integrare una particolare ragione di urgenza per l'emissione anticipata dell'accertamento.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dopo la conclusione della verifica fiscale non è inderogabile: l'emissione anticipata dell'accertamento può essere valida se l'Amministrazione dimostra una concreta urgenza non dipendente da propria inerzia o negligenza.
  • Lo stato di insolvenza o una procedura fallimentare, soprattutto quando vi siano beni in corso di liquidazione, può costituire una ragione di urgenza idonea a giustificare l'accertamento ante tempus.
  • Scritture extracontabili, elenchi di vendite, contratti e prospetti di cassa possono fondare una presunzione di maggiori ricavi anche se i documenti non sono materialmente prodotti in giudizio, purché l'avviso descriva adeguatamente gli elementi utilizzati e il ragionamento seguito.
  • Quando l'Ufficio fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve contestarle concretamente e fornire prova documentale contraria; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • Nel processo tributario il giudice non può limitarsi a riconoscere che l'accertamento è parzialmente fondato e rinviare il calcolo all'Amministrazione: deve determinare direttamente imposte, costi deducibili e sanzioni.
  • Se i ricavi accertati includono erroneamente l'Iva, questa deve essere scorporata. I costi correlati ai maggiori ricavi possono essere dedotti solo se il contribuente ne prova effettiva esistenza, ammontare e inerenza.
  • Una cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva: comporta un nuovo esame da parte del giudice indicato, limitato ai profili oggetto di rinvio e secondo i principi stabiliti dalla Corte di cassazione.

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