Sentenza n. 1715/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 298/2024 del Tribunale di Castrovillari
Esito
Favorevole al resistente (comune debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari. Ha dichiarato che, dopo essere divenuto esecutivo, il decreto sarebbe stato notificato al Comune il 21 novembre 2024, così da consentire il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Agli atti risultava tuttavia soltanto la notificazione del decreto eseguita l’11 luglio 2024, quando il titolo non era ancora esecutivo. Il TAR ha ordinato alla ricorrente di depositare la prova della notificazione del titolo esecutivo effettuata il 21 novembre 2024, ma la società non ha adempiuto né nel termine assegnato né successivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 costituisca una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, rilevabile anche d’ufficio. Ai fini della decorrenza del termine è necessaria la notificazione all’amministrazione di un titolo esecutivo. Nel caso del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, il titolo acquista efficacia esecutiva dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla notificazione al debitore, sicché la notificazione utile ai fini dell’art. 14 deve essere successiva a tale momento e anteriore di almeno 120 giorni alla proposizione del ricorso. Poiché la ricorrente non ha provato la notificazione del titolo esecutivo asseritamente effettuata il 21 novembre 2024, neppure dopo l’ordine istruttorio del TAR, è mancata la prova della condizione di ammissibilità. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono una condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva e, quindi, del ricorso per ottemperanza proposto contro una pubblica amministrazione.
art. 642 c.p.c.
il decreto ingiuntivo diviene titolo esecutivo alternativamente: a) quando ne viene disposta l’esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.)
Il decreto ingiuntivo può costituire titolo esecutivo già quando il giudice ne disponga l’esecuzione provvisoria.
art. 647 c.p.c.
quando non viene proposta opposizione nel termine di quaranta giorni dalla sua notificazione (art. 647 c.p.c.)
In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla notificazione al debitore; solo una notificazione successiva del titolo all’amministrazione può far decorrere il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 648 c.p.c.
quando, in caso di opposizione, in pendenza del giudizio viene disposta l’esecuzione provvisoria (art. 648 c.p.c.)
In caso di opposizione, il decreto ingiuntivo può divenire esecutivo durante il giudizio quando sia disposta l’esecuzione provvisoria.
art. 653 c.p.c.
quando l’opposizione sia respinta (art. 653 c.p.c.)
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva anche a seguito del rigetto dell’opposizione.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato instaurato per ottenere l’ottemperanza del titolo giudiziale secondo il rito previsto dall’art. 114 c.p.a.
Massime di principio
- Il decorso di 120 giorni dalla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza relativa a obblighi di pagamento e il suo difetto è rilevabile anche d’ufficio.
- Ai fini dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, la notificazione rilevante deve riguardare un titolo già esecutivo; la notificazione del decreto ingiuntivo compiuta prima che esso acquisti efficacia esecutiva non fa decorrere il termine dilatorio.
- Quando il decreto ingiuntivo diviene esecutivo per mancata opposizione, la notificazione utile ai fini del termine dilatorio deve essere successiva al decorso dei quaranta giorni dalla notificazione del decreto al debitore e deve precedere di almeno 120 giorni la proposizione del ricorso per ottemperanza.
- La parte che agisce in ottemperanza deve provare la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione; la mancata produzione della prova, anche dopo uno specifico ordine istruttorio del giudice, comporta l’inammissibilità del ricorso.
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