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Ordinanza

Ordinanza n. 2169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 00106/2026;

Giustizia amministrativa202604165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva accolto la domanda cautelare dell'associazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Lazio ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare proposta dall'associazione. La controversia riguarda un provvedimento amministrativo fondato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, su misure conformative adottate dall'associazione e su elementi desunti da un provvedimento cautelare penale. L'associazione aveva dedotto, tra l'altro, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che la Regione avesse omesso un autonomo accertamento dei fatti e li avesse ricavati esclusivamente dal provvedimento cautelare penale, in contrasto con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. Il giudice d'appello ha rilevato la necessità di verificare se il rinvio al provvedimento penale cautelare costituisca motivazione sufficiente e mezzo di prova adeguato nel procedimento amministrativo, sia con riguardo alle condotte dei soggetti indagati penalmente, sia con riguardo alle carenze organizzative dell'associazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare della Regione, mantenendo quindi ferma l'ordinanza del TAR favorevole all'associazione. Il Collegio ha ritenuto che le misure conformative adottate dall'associazione possano assumere rilevanza ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. j, della delibera della Giunta regionale n. 682 del 2019, richiamata dalla Regione. Ha inoltre considerato complesse e meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito le questioni relative alla sufficienza della motivazione e all'idoneità probatoria del provvedimento cautelare penale richiamato dall'amministrazione, nonché all'effettivo accertamento delle condotte individuali e delle carenze organizzative dell'associazione. Poiché l'udienza di merito era già fissata per il 3 dicembre 2026 e non poteva ritenersi automaticamente prevalente l'interesse pubblico su quello privato, l'appello cautelare è stato respinto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 20, comma 1, lett. j, della delibera della Giunta regionale n. 682 del 2019

    La disposizione è stata richiamata per valutare la rilevanza delle misure conformative adottate dall'associazione.

  • art. 27 Cost.

    La presunzione di innocenza è richiamata in relazione alla necessità di verificare autonomamente, nel procedimento amministrativo, i fatti desunti da un provvedimento cautelare penale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la presenza di questioni complesse da approfondire nel merito può giustificare il rigetto dell'appello contro una misura cautelare favorevole al privato, quando l'udienza di merito sia già fissata e non risulti automaticamente prevalente l'interesse pubblico.
  • Il rinvio dell'amministrazione a un provvedimento cautelare penale non esonera, di per sé, dall'esigenza di verificare se tale rinvio integri una motivazione sufficiente e costituisca un mezzo di prova adeguato nel procedimento amministrativo.
  • Quando l'amministrazione fonda un provvedimento su condotte di soggetti indagati penalmente e su asserite carenze organizzative di un ente, deve essere verificata l'autonoma consistenza dell'accertamento amministrativo rispetto al mero richiamo al provvedimento cautelare penale, anche alla luce della presunzione di innocenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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