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Provvedimento

Deliberazione n. 20 del 16/01/2026

Provvedimento del 16 gennaio 2026

Garante Privacy20

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso sulle piattaforme indicate. Le misure hanno imposto l’immediata adozione di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. La decisione finale consiste nella ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati l’8 gennaio 2026.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati come revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in seguito a una segnalazione relativa a possibili condotte di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn.

Segnalazione e base normativa

La persona interessata aveva chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, ritenendo che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Il Garante richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di ricevere la segnalazione e decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva.

Misure urgenti adottate l’8 gennaio 2026

Accertata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, numeri 9 e 10 dell’8 gennaio 2026, con cui ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’onere di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.

Esito del procedimento

Nel provvedimento del 16 gennaio 2026 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti già adottati. La decisione conferma quindi l’operatività delle misure di blocco/impedimento della diffusione e della conservazione probatoria, senza disporre sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 9 e 10 dell’8 gennaio 2026. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito in collegio, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 9/2026 e 10/2026 adottati l’8 gennaio 2026. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma l’efficacia delle misure urgenti già disposte.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure d'urgenzaconservazione a fini probatoripubblica amministrazione

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