Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17596/2020 del 21/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valentina Immobiliare aveva stipulato nel 2006 un mutuo con BPM; nel 2013 aveva venduto una porzione dell'immobile a Taurus Costruzioni che, quale corrispettivo, si era accollata una quota residua del mutuo pari a euro 154.733. La banca non aveva aderito alla convenzione di accollo né aveva volturato la quota a nome di Taurus. Valentina chiedeva che la banca fosse obbligata a formalizzare l'adesione all'accollo e a trasferire la quota di mutuo a Taurus, nonché inibizioni su prelievi e segnalazioni in caso di morosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Valentina Immobiliare. Ha confermato che l'accordo fra debitore e terzo era un accollo interno (semplice) e che, in mancanza dell'adesione della banca, l'accollo produce effetti solo fra le parti (debitor originario e accollante) e non vincola il creditore. Ne consegue che la posizione debitoria verso la banca rimaneva a carico di Valentina Immobiliare; inoltre la Corte ha richiamato che, anche se la banca avesse aderito, in mancanza di espressa liberazione la posizione della ricorrente non sarebbe cambiata e che la successiva fallimento di Taurus rendeva comunque inefficace la richiesta. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1273 c.c.

    il consenso del creditore ceduto produce soltanto l'effetto di rendere irrevocabile a suo favore la convenzione

    La Corte ha interpretato l'art.1273 come disciplina dell'accollo esterno: l'adesione del creditore è necessaria perché l'accollo produca effetti nei confronti del creditore medesimo e rende l'accollo non più revocabile dall'accollante. In assenza di adesione l'accollo è interno e vincola solo le parti contraenti.

  • art. 702 c.p.c.

    Norma procedurale sulla procedura sommaria: il ricorso originario era stato proposto mediante ordinanza ex art.702 c.p.c.; la vicenda è iniziata con tale procedimento che il Tribunale aveva poi respinto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d'appello ha ritenuto che la riclassificazione della natura giuridica dell'accollo (interno vs esterno) fosse un'attività interpretativa preliminare compatibile con i poteri del giudice ai sensi dell'art.112 c.p.c.

  • art. 2932 c.c.

    Nel testo di merito è richiamata per sostenere che la banca non può essere obbligata a prestare il proprio consenso alla convenzione di accollo; in sostanza la Corte escludeva l'obbligo di costringere il creditore ad aderire.

  • d.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1 quater (e art.1-bis)

    Riferimenti formali alle regole sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Distinzione fondamentale: l'accollo è 'esterno' quando il creditore aderisce e allora può acquisire il diritto di esigere dall'accollante; è 'interno' quando manca l'adesione e produce effetti solo tra debitore originario e accollante.
  • L'adesione del creditore (art.1273 c.c.) non è mera formalità: è necessaria per vincolare il creditore e rende l'accollo irrevocabile nei confronti dell'accollante.
  • In assenza di adesione la posizione debitoria verso il creditore rimane invariata: il debitore originario resta obbligato nei confronti del creditore, mentre l'accollante è obbligato solo nei confronti del debitore originario (obbligo di indennizzo/adempimento interno).
  • Il giudice può, nei limiti dell'art.112 c.p.c., reinterpretare e riclassificare la natura dell'accordo (ad es. da apparentemente esterno a interno) se ciò è necessario per decidere la domanda; ciò è attività interpretativa e non modifica i poteri del giudice.
  • Anche se il creditore aderisse, salvo espressa liberazione del debitore originario quest'ultimo può rimanere obbligato: la mera adesione non sempre equivale a liberazione automatica del primo debitore.
  • Situazioni fattuali (es. fallimento dell'accollante) possono rendere priva di interesse una domanda volta solo ad ottenere l'adesione del creditore, perché l'esito pratico non cambierebbe la posizione sostanziale del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.