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Legge

L.R. Sardegna 13/2023

Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 13/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’oleoturismo in Sardegna: definisce attività, soggetti abilitati, requisiti professionali, standard minimi di qualità, degustazioni e vendita di manufatti locali. L’esercizio richiede SCIA al SUAPE e iscrizione in un elenco regionale. Prevede controlli, sanzioni e una disciplina transitoria per chi già svolge attività analoghe, da adeguare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Disciplina dell’oleoturismo in Sardegna

Disciplina dell’oleoturismo in Sardegna

La legge regionale disciplina l’attività oleoturistica nel territorio della Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni olivicole, qualificare l’accoglienza turistica integrata e promuovere l’oleoturismo come forma di turismo con propria identità.

Oggetto e nozione di oleoturismo

L’oleoturismo comprende un insieme di attività legate alla cultura dell’olio e alla produzione olivicola del territorio, tra cui:

  • attività formative e informative sulle produzioni olivicole locali e sulla conoscenza dell’olio;
  • visite guidate a oliveti, frantoi e luoghi di esposizione di strumenti, storia e pratica dell’attività olivicola;
  • iniziative culturali, ricreative e formative svolte in frantoi e oliveti, inclusa la raccolta dimostrativa delle olive;
  • degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Soggetti che possono esercitare l’attività

Possono svolgere l’attività oleoturistica:

  • l’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolga olivicoltura o produca olio extravergine di oliva, in forma individuale o societaria;
  • le imprese agroindustriali che svolgano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli.

Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi

L’attività può essere iniziata solo previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia abitativa (SUAPE) competente per territorio. Il SUAPE comunica poi la presentazione della SCIA all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale degli operatori.

Requisiti professionali e organizzativi

Per lo svolgimento dell’attività è necessaria la presenza di almeno un addetto, tra titolare, familiari coadiuvanti, soci, dipendenti o collaboratori esterni, che conosca le caratteristiche del territorio e possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

  • qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
  • attestato di frequenza con profitto di un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l’IAP;
  • diploma o laurea in materie agrarie;
  • iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  • svolgimento per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, di attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti, comprovata da autocertificazione;
  • attestato di frequenza di un corso sull’attività oleoturistica di durata minima di 50 ore teorico/pratiche, organizzato da soggetti abilitati.

Formazione e promozione

La Regione può organizzare, nei limiti delle risorse di bilancio, i corsi di formazione richiesti per l’oleoturismo, anche in collaborazione con enti di formazione accreditati e associazioni di categoria agricole. Può inoltre sostenere, insieme alle associazioni di categoria e nei limiti degli stanziamenti disponibili, attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione del settore.

Standard minimi di qualità

Gli operatori devono rispettare standard minimi di qualità, oltre ai requisiti generali igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In particolare devono garantire:

  • apertura annuale o stagionale per almeno tre giorni a settimana, anche comprensivi di domenica, prefestivi e festivi;
  • strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello ben visibile con dati dell’accoglienza, orari, tipologia del servizio e lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale multilingue con almeno sardo, italiano e inglese;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo sull’azienda e sui prodotti in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
  • materiale sulla zona di produzione, produzioni tipiche e locali, attrazioni turistiche e culturali del territorio;
  • spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza;
  • degustazione dell’olio in frantoio o in locali dedicati con contenitori e strumenti idonei, esclusa la plastica, senza alterazione delle proprietà organolettiche.

Degustazione con alimenti e limiti rispetto alla ristorazione

L’abbinamento dei prodotti olivicoli ad alimenti per la degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi, preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti al consumo e conformi ai requisiti igienico-sanitari. Devono essere prevalentemente prodotti locali e tipici della Sardegna, in particolare:

  • prodotti regionali biologici, DOP, IGP o STG;
  • prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
  • prodotti agroalimentari tradizionali regionali inseriti nell’elenco nazionale. L’attività di degustazione non può però configurare un servizio di ristorazione.

Elenco regionale degli operatori

Presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale è istituito l’elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di gestione dell’elenco. I dati dell’elenco possono essere comunicati e diffusi anche per via telematica a soggetti pubblici e privati.

Commercializzazione accessoria

Ai soggetti che svolgono attività oleoturistica è consentita l’esposizione e la vendita di prodotti dell’artigianato e di manufatti locali, al fine di favorire la diffusione della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata ai comuni, mentre la Regione effettua i controlli sui requisiti e sugli standard minimi di qualità previsti dalla disciplina. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  • da euro 1.000 a euro 6.000 per chi svolge l’attività senza SCIA; in tal caso il comune dispone la chiusura dell’attività e il responsabile non può intraprendere nuovamente l’attività per i successivi dodici mesi;
  • da euro 250 a euro 1.500 per la violazione dei requisiti di cui ai requisiti professionali;
  • da euro 250 a euro 1.500 per la violazione degli standard minimi di qualità. Le sanzioni sono raddoppiate se la stessa violazione è commessa entro tre anni. I proventi spettano al comune competente.

Regime transitorio

Chi, alla data di entrata in vigore della legge, svolge già una o più attività riconducibili all’oleoturismo deve adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi. In caso di mancato adeguamento, l’esercizio dell’attività è vietato.

Limiti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

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