L.R. Sardegna 14/2023
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina sarda sulla rete escursionistica regionale: ridefinisce RES, Piano di sviluppo e gestione, catasto RES, registri di ippovie e ciclovie e aree di sosta temporanea, con regole su fruizione, accordi con privati e servitù di uso pubblico. Abroga il registro ippovie della l.r. 16/2017. In vigore dal 27 novembre 2023.
Disciplina della rete escursionistica della Sardegna, con istituzione di catasto, registri ippovie e ciclovie e aree di sosta temporanea
Disciplina della rete escursionistica della Sardegna
La legge regionale della Sardegna 24 novembre 2023, n. 14 interviene sulla legge forestale regionale, sulla normativa sugli usi civici e sulla disciplina turistica, con l’obiettivo di riorganizzare e valorizzare la rete escursionistica regionale (RES), i registri delle ippovie e delle ciclovie e le aree di sosta temporanea. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Sardegna ed è vigente dal giorno della pubblicazione sul BURAS.
Finalità e inquadramento della RES
La Regione promuove uno sviluppo del turismo sostenibile attraverso una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all’escursionismo, denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES). La RES è concepita come infrastruttura viaria funzionale alla gestione, al controllo, alla fruizione libera e gratuita e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane, in raccordo con la rete escursionistica italiana e con gli itinerari escursionistici europei.
Piano per lo sviluppo e la gestione della RES
Il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES è approvato dalla Giunta regionale su proposta congiunta degli assessorati competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio ed enti locali. Il Piano va aggiornato almeno ogni tre anni e si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia FoReSTAS, che coordina anche un tavolo tecnico interassessoriale.
Il Piano individua:
- direttrici di sviluppo, ambiti territoriali, percorsi e aree di sosta;
- azioni per migliorare qualità e connessione della RES e delle ippovie;
- regole per la tenuta e l’aggiornamento del registro delle ippovie.
Il Piano è soggetto al previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 15 giorni; decorso inutilmente il termine, il parere si intende acquisito.
Catasto RES e caratteristiche dei percorsi
I percorsi individuati nel Piano sono inseriti in un apposito Catasto RES, curato dall’Agenzia FoReSTAS come banca dati e catalogo pubblico di dati aperti consultabili via web. Il Catasto contiene informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi fruibili, classificabili in diverse tipologie, tra cui sentieri escursionistici, percorsi didattici, mobilità dolce, ippovie e percorsi ciclo-escursionistici.
I percorsi e le aree di sosta devono ricadere prevalentemente su aree pubbliche e possono interessare aree private solo se strettamente necessario e per tratti limitati. La fruizione è libera e autonoma, tenendo conto del grado di difficoltà, del grado di fruizione e dello stato di manutenzione verificato periodicamente dall’Agenzia FoReSTAS.
Nel Piano e nel Catasto devono essere indicati specificamente i percorsi accessibili in autonomia o con assistenza per persone con disabilità fisica o sensoriale, e devono essere previste adeguate forme di pubblicità della rete e del relativo livello di accessibilità.
Richieste dei privati per sentieri affiancati al tracciato pubblico
La Giunta regionale approva linee guida per disciplinare la procedura di valutazione delle richieste di privati interessati ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda. L’adesione è condizionata all’impegno a operare in conformità alle norme del Piano.
Registri delle ippovie e delle ciclovie
La Regione promuove l’uso degli equidi come strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale, anche mediante una rete di ippovie iscritta in un apposito registro regionale, parte del Catasto RES, e mediante il recupero funzionale di strutture di supporto per cavalieri e animali.
È inoltre istituito il registro delle ciclovie. La tenuta e l’aggiornamento dei due registri sono disciplinati nel Piano RES con previsioni tecnico-regolamentari approvate dalla Giunta regionale, in modo unitario e integrato con il Catasto RES.
L’iscrizione di ippovie e ciclovie è effettuata su richiesta dei comuni, delle unioni di comuni o di altri enti competenti per territorio, con il coordinamento dell’Agenzia FoReSTAS.
Aree di sosta temporanea
Il Piano RES individua puntualmente su mappa le aree di sosta temporanea, che fanno parte integrante della RES e sono utilizzabili in modo temporaneo da un numero massimo predefinito di persone. Le tipologie previste sono:
- bivacchi mobili itineranti, per escursionisti con mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla;
- bivacchi fissi, ricavati da immobili dismessi di valore storico-culturale o testimoniale, situati in prossimità della RES e lontani almeno un’ora di cammino o 3 km da centri abitati o strutture ricettive;
- rifugi escursionistici, cioè immobili preesistenti pubblici dotati di arredi e attrezzature per il pernottamento essenziale durante l’attraversamento di un sentiero della RES.
Le aree di sosta possono essere dotate di arredi di facile rimozione, nel rispetto delle norme paesaggistiche e ambientali. La Giunta regionale disciplina la fruizione con propria deliberazione, su proposta congiunta degli assessori competenti e con supporto di FoReSTAS, stabilendo in particolare numero massimo di persone, tempo massimo di permanenza e modalità d’uso, nel rispetto della flora, fauna, prescrizioni antincendio e norme venatorie. La deliberazione può anche demandare la regolazione su base comunale, con eventuale gestione tramite prenotazione e servizi di assistenza.
La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 15 giorni; decorso il termine, il parere si intende acquisito.
La sosta temporanea nelle aree così disciplinate non rientra nel divieto di campeggio libero previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2017.
Percorsi su aree private, accordi d’uso e servitù di uso pubblico
Quando i percorsi individuati ricadono in tutto o in parte su aree private, la Regione o i comuni competenti propongono ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi d’uso. In mancanza di accordo formalizzato e se non vi sono soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico limitata al mero transito escursionistico, secondo la normativa vigente.
Usi civici e valorizzazione della RES
La disciplina sugli usi civici viene integrata per ricomprendere, tra le finalità di mutamento di destinazione, anche gli interventi di antincendio boschivo e quelli di messa in sicurezza e valorizzazione della RES, come definita dalla legge forestale regionale.
Abrogazione del registro ippovie nella normativa turistica
È abrogato l’articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, relativo al registro delle ippovie. La relativa disciplina viene quindi ricondotta alla nuova organizzazione unitaria della RES.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS, avvenuta il 27 novembre 2023.
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