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Legge

L.R. Calabria 40/2002

Modifica della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27.

Normativa regionaleL.R. Calabria 40/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza, per l’esercizio 2002, un ulteriore limite di impegno di 1 milione di euro per favorire gli enti locali nella ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata. Disciplina anche la copertura finanziaria negli anni successivi e le variazioni di bilancio. L’atto è stato poi abrogato nel 2011 e oggi è obsoleto.

Finanziamento per la ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata

Finanziamento per la ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata

La legge regionale disciplina un ulteriore intervento finanziario a favore degli enti locali della Regione per sostenere la ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata, richiamando la normativa regionale del 1999 in materia.

Ambito e finalità

Il provvedimento è finalizzato a favorire l’attuazione, da parte degli enti locali, degli interventi di ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27.

Misura finanziaria autorizzata per il 2002

Per l’esercizio finanziario 2002 è autorizzato un ulteriore limite di impegno pari a euro 1.000.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

Copertura finanziaria e oneri futuri

L’onere derivante dall’autorizzazione per il 2002 è coperto, per il medesimo anno, mediante la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.02, relativa ai fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale.

Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di ammortamento derivanti dai mutui contratti ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a valere sul limite di impegno istituito, è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Variazioni di bilancio

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Entrata in vigore e stato di vigenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo è stato successivamente modificato dalla L.R. 22 novembre 2002, n. 48 ed è stato abrogato dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28; pertanto oggi è da considerarsi obsoleto e non più applicabile.

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