L.R. Calabria 41/2002
Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina il Consorzio del Bergamotto in Calabria, definendone natura, organi, adesione, vigilanza e compiti. Prevede inoltre aiuti regionali per mantenere e sviluppare la coltura e la filiera, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Sono fissati termini iniziali per gli atti attuativi; abrogata la l.r. 1/2000.
Disciplina del Consorzio del Bergamotto e misure di tutela e valorizzazione della coltura
Disciplina del Consorzio del Bergamotto e tutela della coltura
La legge regionale della Calabria disciplina il Consorzio del Bergamotto, organismo di diritto pubblico finalizzato alla promozione e valorizzazione della produzione del bergamotto e dei suoi derivati. Il testo consolidato, come modificato nel 2023, regola anche gli organi interni, la vigilanza regionale e diverse misure di sostegno economico alla filiera.
Natura del Consorzio e ambito soggettivo
Il Consorzio riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli, a qualsiasi titolo, dei terreni coltivati a bergamotto ricompresi nel territorio delimitato dal disciplinare approvato dalla Commissione europea per la DOP "Bergamotto di Reggio Calabria. Olio essenziale". L’adesione è quindi riservata ai produttori operanti in tale area.
Finalità e funzioni del Consorzio
Il Consorzio ha finalità di promozione, incremento e valorizzazione della produzione dell’essenza di bergamotto e di ogni altro derivato, nell’interesse dei produttori. Le attività indicate comprendono:
- formazione professionale degli addetti al settore;
- assistenza alle aziende della filiera nell’accesso e nell’utilizzo degli strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari;
- collaborazione con la Regione, con strutture di ricerca e con esperti del settore per attività di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione;
- partecipazione alla programmazione agricola di settore mediante elaborazione di piani di sviluppo da trasmettere agli organi competenti;
- possibilità di svolgere, su affidamento della Regione Calabria, progetti organici di interesse generale per lo sviluppo del settore, anche avvalendosi di organizzazioni professionali agricole e associazioni cooperative.
Attività del Consorzio e disciplina degli aiuti
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale doveva regolamentare le attività del Consorzio, nel rispetto dell’articolo 34 del Trattato. Le modalità di sostegno alle attività consortili sono definite con atto della Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e con preventiva notifica alla Commissione europea. Gli atti attuativi richiedono l’intesa con la Commissione consiliare competente.
Adesione dei produttori e diritti di voto
Possono aderire al Consorzio tutti i produttori i cui fondi si trovino nell’area di riferimento e che abbiano prodotto idonea documentazione. L’adesione avviene su istanza con denuncia delle superfici coltivate, e i produttori diventano soci del Consorzio.
Organi del Consorzio
Gli organi del Consorzio sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Organismo di revisione dei conti.
Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta dai soggetti legittimati ai sensi della legge e iscritti nel libro dei soci. Hanno elettorato attivo e passivo i soci in regola con gli adempimenti previsti, maggiorenni e in possesso dei diritti civili. Per le persone giuridiche vota il legale rappresentante, un delegato o un soggetto appositamente incaricato; per minori, interdetti, falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria votano rispettivamente tutore, curatore o amministratore.
L’Assemblea:
- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di revisione dei conti di propria competenza;
- delibera i programmi di attività;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale, comprensivo di conto consuntivo e conto del patrimonio;
- approva lo Statuto.
Le modalità di funzionamento sono demandate allo Statuto.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione gestisce il Consorzio ed è composto da:
- sei componenti eletti dall’Assemblea tra i soci;
- due componenti nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria;
- un componente nominato dal Consiglio metropolitano in rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, con funzioni consultive.
Lo Statuto determina i poteri dell’organo. Ogni socio ha diritto a un voto e può esprimere un massimo di sei preferenze libere. L’elezione dei rappresentanti dei soci avviene a scrutinio segreto tra i candidati in regola con l’iscrizione; risultano eletti i sei candidati con il maggior numero di voti.
Non sono eleggibili:
- funzionari statali o regionali con funzioni di vigilanza, tutela o controllo sul Consorzio;
- falliti per cinque anni dalla dichiarazione di fallimento;
- interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
- soggetti con condanne o misure di sicurezza che impediscano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, nei limiti previsti;
- dipendenti del Consorzio;
- soggetti con liti pendenti con il Consorzio;
- soggetti che abbiano in appalto lavori o forniture consorziali.
Alle sedute partecipa il Direttore del Consorzio, con funzioni di segretario, e possono intervenire esperti con voto consultivo. Il Consiglio è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni. È convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri eletti dall’Assemblea. Dal 1° gennaio 2024 l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è svolto a titolo gratuito.
Presidente e Vicepresidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri espressi dai soci nella seduta di insediamento, che deve essere convocata entro 15 giorni dalla costituzione dell’organo dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro tempore. La prima riunione è presieduta dal consigliere anziano.
Nella stessa seduta è eletto anche un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Presidente e Vicepresidente sono eletti separatamente: in prima convocazione occorre la maggioranza assoluta con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri; in seconda convocazione la maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e attua le decisioni del Consiglio.
Organismo di revisione dei conti
L’Organismo di revisione dei conti è l’organo di controllo del Consorzio, costituito in forma monocratica da un membro effettivo e uno supplente nominati dalla Giunta regionale per tre anni tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. L’indennità annua del membro effettivo è pari a 4.000 euro lordi, comprensiva del rimborso spese; il supplente è compensato solo in caso di sostituzione, per la durata della stessa e con corrispondente decurtazione dell’importo del titolare.
L’organo controlla la gestione contabile e finanziaria e redige la relazione annuale da allegare al rendiconto generale, che dopo l’approvazione dell’Assemblea dei consorziati è trasmesso all’Assessorato all’Agricoltura per la ratifica della Giunta regionale.
Statuto e regolamento
I compiti e le attribuzioni degli organi non disciplinati direttamente dalla legge sono fissati dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio, soggetti ad approvazione della Giunta regionale, che provvede anche alla comunicazione alla Commissione europea per la verifica di coerenza con le regole di concorrenza del Trattato.
Vigilanza regionale e poteri sostitutivi
Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione, tramite l’Assessorato all’Agricoltura, che può effettuare ispezioni. Se dalle ispezioni emergono irregolarità amministrative o violazioni di legge o di Statuto, la Giunta regionale, su comunicazione dell’Assessorato, scioglie il Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario.
Il Commissario, entro tre mesi, convoca l’Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio espressi dai soci. Nello stesso termine il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative provvedono a nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
Impianti di trasformazione
Gli impianti di trasformazione dei frutti per la produzione dell’essenza di bergamotto di San Gregorio, di proprietà del Consorzio, devono essere affidati in gestione, in via prioritaria, a soggetti di diritto privato costituiti da bergamotticoltori. In alternativa, possono essere affidati ad altri soggetti privati tramite bando pubblico che garantisca trasparenza, tutela dell’occupazione e rispetto della normativa vigente.
Situazione economico-finanziaria e programma di attività
Alla prima riunione successiva all’elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio, sulla base della relazione del Presidente, con allegato il rendiconto finanziario patrimoniale.
Il Consorzio presenta alla Giunta regionale un programma di attività finalizzato allo sviluppo del settore, coerente con il regime di aiuti approvato dalla Commissione europea. La Regione, d’intesa con il Consorzio, stabilisce un piano di riorganizzazione, da sottoporre preventivamente al parere della Commissione europea per verificare il rispetto delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato, così da consentire al Consorzio lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati dalla Giunta.
Misure di sostegno alla coltura e agli investimenti
Per favorire il mantenimento della coltura del bergamotto, valorizzandone le funzioni paesaggistiche, ambientali, storiche e di tutela del territorio, la Regione riconosce a tutti i produttori, anche non associati al Consorzio, un aiuto finanziario proporzionato alla superficie coltivata, secondo un disciplinare specifico approvato dalla Giunta regionale entro quattro mesi dall’approvazione della legge.
La Giunta disciplina inoltre le modalità per la concessione di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La Stazione Sperimentale per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria può beneficiare di un aiuto decrescente per i primi sei anni, limitatamente ai costi di certificazione, dopo l’espletamento delle procedure per il conferimento dell’incarico di organismo di controllo della DOP.
Piani operativi pluriennali
La Regione può riconoscere al Consorzio aiuti per finanziare misure attuabili nell’ambito di piani operativi pluriennali, in analogia al regolamento CE n. 2200/96. La Giunta regionale individua i beneficiari e disciplina le modalità attuative per la predisposizione dei piani, sempre nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Coordinamento con la normativa nazionale ed europea
Le disposizioni della legge devono essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dalla legge sono sottoposte al parere preventivo della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato. La Regione si impegna inoltre a trasmettere alla Commissione europea una relazione annuale, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari.
Norme finanziarie
L’onere per l’esercizio finanziario 2002 era quantificato in 697.216,81 euro e coperto mediante specifica quota dell’UPB 2.2.04.03, capitolo 5122202, del bilancio 2002, con autorizzazione alla Giunta ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico. Eventuali misure di risanamento di passività onerose devono essere inserite in un piano di ristrutturazione, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti per salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Regime transitorio, prima costituzione e approvazione dello Statuto
Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge e comunque dopo la conclusione delle operazioni di cui all’articolo 3, il Presidente della Giunta regionale deve convocare l’Assemblea dei soci per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale/Organismo di revisione dei conti di spettanza, dopo aver avviato le procedure necessarie per la corretta attuazione della legge.
La prima Assemblea dei soci va convocata con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione provinciale e mediante avviso ai soci almeno 15 giorni prima. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative devono effettuare le nomine di competenza.
Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dalla propria elezione, elegge Presidente e Vicepresidente. Entro i sei mesi successivi al suo insediamento convoca l’Assemblea straordinaria per approvare il nuovo Statuto. Tale Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza e rappresentanza di almeno due terzi degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza e rappresentanza della maggioranza dei soci. Per tali adempimenti ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Lo Statuto deve essere ratificato dalla competente Commissione consiliare.
Abrogazione
È espressamente abrogata la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1.
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