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Legge

L.R. Calabria 38/2002

Variazione al bilancio 2002.

Normativa regionaleL.R. Calabria 38/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 38/2002 destina euro 20.589.977, relativi a rimborsi IVA 1989-1996, al finanziamento del sussidio LPU per il periodo marzo-dicembre 2002 e, per la parte residua, agli incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori LSU-LPU dal 1° agosto 2002, con obiettivo minimo del 30%. È una variazione di bilancio per l’esercizio 2002, poi abrogata nel 2011.

Variazione al bilancio 2002 della Regione Calabria per sussidi LPU e incentivi alla stabilizzazione LSU-LPU

Variazione al bilancio 2002 per sussidi LPU e stabilizzazione LSU-LPU

La legge regionale disciplina una variazione al bilancio 2002 della Regione Calabria, destinando specifiche risorse di provenienza statale/tributaria al sostegno dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e alla loro stabilizzazione. Si tratta di una misura riferita a esigenze finanziarie e occupazionali circoscritte all’esercizio 2002.

Destinazione delle risorse

Le somme trasferite alla Regione Calabria dall’Agenzia delle Entrate di Catanzaro, riferite agli anni 1989-1996 e connesse ai rimborsi IVA maturati dal settore n. 19, opere idropotabili regionali, sono quantificate in euro 20.589.977,00. Tali risorse sono vincolate a due finalità:

  • il riconoscimento del sussidio spettante ai lavoratori LPU dal mese di marzo 2002 al mese di dicembre 2002;
  • per la parte residua, la copertura degli incentivi da destinare agli enti attuatori per la stabilizzazione, a decorrere dall’1 agosto 2002, dei lavoratori LSU-LPU, con l’obiettivo di stabilizzare almeno il 30% degli interessati.

Integrazione futura delle risorse

L’importo individuato dalla legge è qualificato espressamente come prima quota, da integrare ulteriormente in sede di assestamento del bilancio 2002. La norma, quindi, non esaurisce sul punto l’intervento finanziario, ma prevede un possibile successivo incremento degli stanziamenti.

Variazioni contabili e competenze della Giunta

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. La disposizione attribuisce quindi all’esecutivo il potere di adeguare la rappresentazione contabile alle nuove destinazioni di spesa.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Quanto ai contenuti sostanziali, essi riguardano esclusivamente il bilancio 2002 e il periodo marzo-dicembre 2002 per i sussidi LPU, nonché la stabilizzazione dei lavoratori LSU-LPU a decorrere dall’1 agosto 2002.

Obsolescenza normativa

L’atto è stato successivamente abrogato dall’allegato A della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28. Inoltre, essendo legato a un esercizio finanziario e a misure occupazionali ormai concluse, risulta oggi privo di utilità pratica applicativa.

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