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Legge

L.R. Calabria 39/2002

Disposizioni di carattere generale

Normativa regionaleL.R. Calabria 39/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica e integra varie leggi regionali calabresi su cause di servizio, incarichi dirigenziali, avvocatura regionale, personale utilizzato presso altri enti, sanità e interventi finanziari specifici. Contiene anche norme transitorie e di coordinamento; molte disposizioni sono legate a termini e interventi dell’epoca (2002), quindi hanno oggi rilievo soprattutto storico.

Disposizioni regionali generali in materia di personale, sanità, avvocatura e finanziamento di interventi vari

Disposizioni generali regionali su personale, sanità, avvocatura e interventi finanziari

La legge regionale della Calabria interviene in modo eterogeneo su più materie organizzative e finanziarie, modificando numerose disposizioni di leggi regionali pregresse. Il testo disciplina soprattutto rapporti di lavoro pubblico, organizzazione amministrativa, assetto delle aziende sanitarie e singoli interventi di spesa o di coordinamento normativo.

Cause di servizio ed equo indennizzo

I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la concessione dell’equo indennizzo sono demandati a un apposito regolamento della Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente. Il regolamento deve tenere conto del D.P.R. n. 461/2001.

Per i procedimenti in cui la dipendenza da causa di servizio sia stata accertata prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001 dalla Commissione Medico Ospedaliera, si prevede una disciplina transitoria specifica nel medesimo regolamento; tali procedimenti sono considerati definitivi ai sensi della normativa statale richiamata.

Contributo straordinario e operazioni finanziarie

Una modifica alla legge regionale n. 23 del 2002 sostituisce la formula del contributo straordinario con quella dell’assegnazione una tantum della somma. Nella medesima disposizione viene inoltre ampliata la possibilità di intervento regionale, aggiungendo ai prestiti partecipativi anche la partecipazione al capitale.

Avvocatura regionale e compensi professionali

Agli avvocati in servizio presso l’Avvocatura regionale, iscritti al relativo albo e impegnati nella difesa dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo i criteri dell’art. 21 del Testo unico dell’Avvocatura dello Stato, per quanto applicabili. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente.

La legge prevede anche la possibilità che la Giunta, su proposta del dirigente dell’Avvocatura regionale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio, disciplini forme di incentivazione per il personale amministrativo dell’Avvocatura che partecipa alle attività di recupero delle somme liquidate per spese di giudizio in favore della Regione con provvedimenti giurisdizionali definitivi.

Incarichi dirigenziali e qualificazione professionale

Viene modificata la disciplina regionale sugli incarichi dirigenziali: il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o generale, previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10% della dotazione organica dei dirigenti regionali. Tali incarichi possono essere attribuiti anche a soggetti esterni dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale richiamata.

Proroga di un termine in materia regionale

Un termine previsto dalla legge regionale n. 29 del 2002 viene prorogato dal 30 settembre 2002 al 31 dicembre 2002.

Utilizzo temporaneo di personale regionale presso altri soggetti pubblici

La disciplina regionale consente, per un periodo massimo di due anni, l’attivazione di sistemi di impiego della professionalità interna, soprattutto dirigenziale, mediante l’utilizzo temporaneo o parziale di dipendenti regionali presso altri soggetti pubblici, con oneri a carico degli utilizzatori. In relazione all’attuazione della legge regionale n. 34 del 2002, gli oneri del personale regionale impiegato presso gli enti locali possono restare a carico della Regione.

Direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere

La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere è qualificata come esclusivamente fiduciaria e revocabile con provvedimento motivato anche prima della scadenza del contratto. Le aziende hanno l’obbligo di garantire l’equilibrio economico; il mancato raggiungimento di tale equilibrio comporta la decadenza automatica dei direttori generali.

Per esigenze straordinarie la Giunta può nominare commissari nelle aziende sanitarie e ospedaliere, preferibilmente scelti tra dirigenti pubblici o di enti privati di media e grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità gestionale, per sei mesi rinnovabili una sola volta per altri sei mesi.

Supporto tecnico alla Giunta delle elezioni

Viene attribuito all’Ufficio di Presidenza il compito di fornire supporto tecnico alla Giunta delle elezioni mediante una unità di personale di livello D1, scelta tra personale interno o esterno alla pubblica amministrazione.

Immobilizzi e coordinamento di interventi in società partecipate

Gli immobilizzi già avviati dal soggetto attuatore in attuazione della legge regionale n. 12 del 1997 restano nella sua disponibilità per conferimenti nella società richiamata dalla normativa regionale del 2001. La Giunta regionale deve poi adottare direttive di coordinamento degli interventi previsti da più leggi regionali indicate nel testo, procedendo alla rimodulazione e specificazione delle attività.

Integrazione di strutture assistenziali e copertura finanziaria

Per attuare precedenti deliberazioni di Giunta e una norma della legge finanziaria regionale 2001, viene integrato l’elenco delle strutture di cui alla legge regionale n. 21 del 1996 includendo le case di assistenza Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello. È inoltre indicata la relativa spesa, pari a Euro 361.958,22, imputata a uno specifico capitolo di bilancio con richiamo a un impegno di spesa già assunto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Molte sue disposizioni risultano oggi storiche o riferite a termini, bilanci e interventi specifici del 2002; la funzione pratica attuale è quindi limitata.

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